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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deposita nota spese e conclusioni di cui chiede l'accoglimento.

In difesa dell'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 426, 449 cod. pen., per avere colposamente cagionato una frana, eseguendo lavori di sistemazione ed apertura di piste carrabili sul terreno di proprietà della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], di cui la Cerone era legale rappresentante, in tal modo modificando e alterando il deflusso delle acque meteoriche e così causando ingenti danni al fondo rustico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] negli anni tra il 2009 e il 2010.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Cerone, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere le sentenze di merito concluso per la condanna della ricorrente, sulla base di premesse fattuali e giuridiche antitetiche e inconciliabili fra loro.

Il Tribunale aveva addebitato alla Cerone la violazione di un dovere di vigilanza, nonostante i lavori che avevano cagionato l'evento fossero stati eseguiti dalla cooperativa agricola Venera, affittuaria del terreno con contratto datato 1.6.2008.

La Corte territoriale, invece, ha ritenuto l'imputata gestore di fatto della cooperativa affittuaria, in considerazione del fatto che il legale rappresentante della stessa è la figlia della medesima.

La condanna della prevenuta si basa su mere congetture e deduzioni, prive di riscontro probatorio.

Non è dato comprendere da quali elementi la Corte fondi la sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla Cerone o l'esistenza di qualsivoglia forma di ingerenza di fatto della stessa nelle attività edilizie perpetrate dalla Cooperativa affittuaria, laddove è pacifico che, nei contratti di locazione, la posizione di garanzia del locatore non può estendersi ai rischi derivanti dalla attività svolta dal conduttore.

L'addebito colposo risulta formulato in assenza di specificazione degli estremi della condotta negligente e senza alcuno sforzo di contestualizzazione, ed è frutto di una generica affermazione di responsabilità da posizione.

Ciò che risulta provato è, in via esclusiva, la sussistenza di un valido contratto di locazione, in ragione del quale la Cooperativa affittuaria eseguì le opere di suo interesse, assumendo ogni responsabilità in materia di sicurezza.

Il contratto di affitto è stato ritenuto valido e regolare dal Tribunale, mentre i giudici di appello lo considerano "scarno e generico" e "esistente solo sulla carta", senza indicare alcun elemento a supporto di tale tesi.

II) Violazione di legge, in relazione agli artt. 426 e 449 cod. pen., per avere affermato che costituisce frana penalmente rilevante anche un fenomeno di smottamento di lenta portata sul piano temporale.

Nella specie, l'evento dannoso è stato qualificato in termini di colata di detriti di vario genere, identificabile quale "dilavamento delle acque meteoriche", del tutto differente dal concetto di frana intesa quale evento di danno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

La sentenza impugnata non ha affrontato in concreto l'attitudine dell'evento a produrre un effettivo pericolo per l'incolumità pubblica.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere adeguatamente considerato che l'evento dannoso era stato determinato da eventi piovosi di notevole entità e di eccezionale portata, idonei ad escludere il nesso di causalità ex art. 41, comma secondo, cod. pen.

La sentenza impugnata si è limitata a relegare apoditticamente tali eventi piovosi a mere e prevedibili concause dell'evento, con ragionamento privo di una confutazione scientifica o di supporto probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo - con cui si deduce che la condanna si basa su premesse fattuali e giuridiche antitetiche e inconciliabili fra loro - è fondato.

2. Si deve convenire con la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità presenta gravi carenze logico-giuridiche, neanche supportate sotto il profilo probatorio.

2.1. In buona sostanza, la Corte di appello ha affermato, in maniera congetturale, che il contratto di locazione stipulato fra l'imputata e la [OSCURATO:PERSONA], affittuaria del terreno da cui sarebbe partita la frana, sarebbe fittizio.

Il tutto sulla base dell'asserito contenuto "scarno e generico" (ma neanche riportato in sentenza) del relativo contratto, che lascerebbe intendere che "nessuna reale operazione economica sottostava ad esso".

Tanto hanno affermato i giudici di appello, nonostante il Tribunale avesse accertato la validità e sussistenza effettiva del contratto stesso.

2.2. Si assume, inoltre, la responsabilità della imputata - quale gestore di fatto della Cooperativa e quindi come titolare di una posizione di garanzia - solo perché madre della titolare della cooperativa affittuaria ([OSCURATO:PERSONA]): anche in questo caso senza indicare elementi ulteriori, al di là del grado di parentela e della asserita "formalità" del contratto di locazione.

Si tratta, evidentemente, di una argomentazione manifestamente illogica e priva di supporto probatorio.2.3.

Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato neanche comprendere in cosa sarebbe consistito, in concreto, il comportamento colposo della prevenuta, vale a dire in che modo la Cerone si sarebbe ingerita nei lavori della Cooperativa e quali regole cautelari la stessa avrebbe violato, contribuendo a causare l'evento addebitato.

Sotto questo profilo, coglie nel segno la censura della difesa ricorrente, secondo cui l'addebito colposo risulta formulato in assenza di specificazione degli estremi della condotta negligente e senza alcuno sforzo di contestualizzazione della vicenda, risolvendosi in una generica affermazione di responsabilità da posizione.

3. Anche il secondo motivo - con cui si contestano le argomentazioni dei giudici di merito in punto di concreta configurabilità del delitto di frana oggetto d'imputazione - è fondato.

3.1. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto sono scarne e lacunose e non tengono conto del costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019 , Rv. 277702 - 01, in un caso di fenomeno franoso di cospicue dimensioni ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti).

È stato anche condivisibilmente affermato che il delitto in disamina richiede un evento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento (cfr. Sez. 4, n. 13947 del 06/02/2008, Rv. 239596 - 01).

3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - nonostante abbia riconosciuto che gli occorsi eventi di "dilavamento" (trasporto di terreno sciolto da parte dell'acqua), verificatisi in più fasi, non siano stati sempre di portata tale da creare pericolo per l'incolumità pubblica - si è limitata a configurare il disastro soltanto sulla base del rinvenimento, sul terreno di proprietà del Donato, di "alcuni grossi massi ciclopici", che, in uno con le avverse condizioni meteorologiche, avrebbero determinato pericolo per la pubblica incolumità.

Trattasi di considerazione generica, oltre che ipotetica, poiché i giudici di merito hanno omesso di motivare specificamente in ordine all'offensività in concreto del fatto, alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio "ex ante", verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali, ad esempio, il sentiero di discesa dei massi, le caratteristiche del terreno, l'orario dell'evento, la potenziale presenza sul posto di persone ecc.), l'evento franoso realizzatosi fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. 12631 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272343 - 01; Sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, Rv. 254163 - 01).

Sotto questo profilo, la motivazione della decisione impugnata è certamente viziata, perché carente di un'analisi accurata in ordine alle concrete caratteristiche del contesto fattuale in cui si sono verificati gli eventi disastrosi in di sa mina.

4. Le superiori considerazioni rendono superfluo l'esame del terzo motivo di ricorso, che rimane quindi assorbito, e giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito individuato in dispositivo, che si atterrà ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deposita nota spese e conclusioni di cui chiede l'accoglimento. In difesa dell'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 426, 449 cod. pen., per avere colposamente cagionato una frana, eseguendo lavori di sistemazione ed apertura di piste carrabili sul terreno di proprietà della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], di cui la Cerone era legale rappresentante, in tal modo modificando e alterando il deflusso delle acque meteoriche e così causando ingenti danni al fondo rustico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] negli anni tra il 2009 e il 2010. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Cerone, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere le sentenze di merito concluso per la condanna della ricorrente, sulla base di premesse fattuali e giuridiche antitetiche e inconciliabili fra loro. Il Tribunale aveva addebitato alla Cerone la violazione di un dovere di vigilanza, nonostante i lavori che avevano cagionato l'evento fossero stati eseguiti dalla cooperativa agricola Venera, affittuaria del terreno con contratto datato 1.6.2008. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto l'imputata gestore di fatto della cooperativa affittuaria, in considerazione del fatto che il legale rappresentante della stessa è la figlia della medesima. La condanna della prevenuta si basa su mere congetture e deduzioni, prive di riscontro probatorio. Non è dato comprendere da quali elementi la Corte fondi la sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla Cerone o l'esistenza di qualsivoglia forma di ingerenza di fatto della stessa nelle attività edilizie perpetrate dalla Cooperativa affittuaria, laddove è pacifico che, nei contratti di locazione, la posizione di garanzia del locatore non può estendersi ai rischi derivanti dalla attività svolta dal conduttore. L'addebito colposo risulta formulato in assenza di specificazione degli estremi della condotta negligente e senza alcuno sforzo di contestualizzazione, ed è frutto di una generica affermazione di responsabilità da posizione. Ciò che risulta provato è, in via esclusiva, la sussistenza di un valido contratto di locazione, in ragione del quale la Cooperativa affittuaria eseguì le opere di suo interesse, assumendo ogni responsabilità in materia di sicurezza. Il contratto di affitto è stato ritenuto valido e regolare dal Tribunale, mentre i giudici di appello lo considerano "scarno e generico" e "esistente solo sulla carta", senza indicare alcun elemento a supporto di tale tesi. II) Violazione di legge, in relazione agli artt. 426 e 449 cod. pen., per avere affermato che costituisce frana penalmente rilevante anche un fenomeno di smottamento di lenta portata sul piano temporale. Nella specie, l'evento dannoso è stato qualificato in termini di colata di detriti di vario genere, identificabile quale "dilavamento delle acque meteoriche", del tutto differente dal concetto di frana intesa quale evento di danno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento. La sentenza impugnata non ha affrontato in concreto l'attitudine dell'evento a produrre un effettivo pericolo per l'incolumità pubblica. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere adeguatamente considerato che l'evento dannoso era stato determinato da eventi piovosi di notevole entità e di eccezionale portata, idonei ad escludere il nesso di causalità ex art. 41, comma secondo, cod. pen. La sentenza impugnata si è limitata a relegare apoditticamente tali eventi piovosi a mere e prevedibili concause dell'evento, con ragionamento privo di una confutazione scientifica o di supporto probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo - con cui si deduce che la condanna si basa su premesse fattuali e giuridiche antitetiche e inconciliabili fra loro - è fondato. 2. Si deve convenire con la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità presenta gravi carenze logico-giuridiche, neanche supportate sotto il profilo probatorio. 2.1. In buona sostanza, la Corte di appello ha affermato, in maniera congetturale, che il contratto di locazione stipulato fra l'imputata e la [OSCURATO:PERSONA], affittuaria del terreno da cui sarebbe partita la frana, sarebbe fittizio. Il tutto sulla base dell'asserito contenuto "scarno e generico" (ma neanche riportato in sentenza) del relativo contratto, che lascerebbe intendere che "nessuna reale operazione economica sottostava ad esso". Tanto hanno affermato i giudici di appello, nonostante il Tribunale avesse accertato la validità e sussistenza effettiva del contratto stesso. 2.2. Si assume, inoltre, la responsabilità della imputata - quale gestore di fatto della Cooperativa e quindi come titolare di una posizione di garanzia - solo perché madre della titolare della cooperativa affittuaria ([OSCURATO:PERSONA]): anche in questo caso senza indicare elementi ulteriori, al di là del grado di parentela e della asserita "formalità" del contratto di locazione. Si tratta, evidentemente, di una argomentazione manifestamente illogica e priva di supporto probatorio.2.3. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata non è dato neanche comprendere in cosa sarebbe consistito, in concreto, il comportamento colposo della prevenuta, vale a dire in che modo la Cerone si sarebbe ingerita nei lavori della Cooperativa e quali regole cautelari la stessa avrebbe violato, contribuendo a causare l'evento addebitato. Sotto questo profilo, coglie nel segno la censura della difesa ricorrente, secondo cui l'addebito colposo risulta formulato in assenza di specificazione degli estremi della condotta negligente e senza alcuno sforzo di contestualizzazione della vicenda, risolvendosi in una generica affermazione di responsabilità da posizione. 3. Anche il secondo motivo - con cui si contestano le argomentazioni dei giudici di merito in punto di concreta configurabilità del delitto di frana oggetto d'imputazione - è fondato. 3.1. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto sono scarne e lacunose e non tengono conto del costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019 , Rv. 277702 - 01, in un caso di fenomeno franoso di cospicue dimensioni ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti). È stato anche condivisibilmente affermato che il delitto in disamina richiede un evento di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, non essendo sufficiente il verificarsi di un mero smottamento (cfr. Sez. 4, n. 13947 del 06/02/2008, Rv. 239596 - 01). 3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - nonostante abbia riconosciuto che gli occorsi eventi di "dilavamento" (trasporto di terreno sciolto da parte dell'acqua), verificatisi in più fasi, non siano stati sempre di portata tale da creare pericolo per l'incolumità pubblica - si è limitata a configurare il disastro soltanto sulla base del rinvenimento, sul terreno di proprietà del Donato, di "alcuni grossi massi ciclopici", che, in uno con le avverse condizioni meteorologiche, avrebbero determinato pericolo per la pubblica incolumità. Trattasi di considerazione generica, oltre che ipotetica, poiché i giudici di merito hanno omesso di motivare specificamente in ordine all'offensività in concreto del fatto, alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio "ex ante", verificando se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali, ad esempio, il sentiero di discesa dei massi, le caratteristiche del terreno, l'orario dell'evento, la potenziale presenza sul posto di persone ecc.), l'evento franoso realizzatosi fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 4, n. 12631 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272343 - 01; Sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, Rv. 254163 - 01). Sotto questo profilo, la motivazione della decisione impugnata è certamente viziata, perché carente di un'analisi accurata in ordine alle concrete caratteristiche del contesto fattuale in cui si sono verificati gli eventi disastrosi in di sa mina. 4. Le superiori considerazioni rendono superfluo l'esame del terzo motivo di ricorso, che rimane quindi assorbito, e giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito individuato in dispositivo, che si atterrà ai principi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugn
Sentenza Cassazione n. 42246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris