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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 24391/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23409-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N. 23409/2019 Cron.

Rep.

Ud. 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1172/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 3428/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza n. 636/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra detto ente e [OSCURATO:PERSONA]Abrosca dal 16 gennaio 2015 ed integralmente compensato le spese dell’intero giudizio;

2. in fatto, [OSCURATO:PERSONA]Abrosca, dipendente provinciale dal 1993, istruttore direttivo tecnico, a seguito di infarto al miocardio veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica di Napoli, con verbale 26/11/2014, non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione exart. 55 d.lgs. n. 165/2001 (pur non sussistendo assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995); con [OSCURATO:PERSONA] n. 119/2014 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rapporto di lavoro veniva risolto con decorrenza 1/1/2015 per l'assoluta e permanente inidoneità al servizio come dipendente della pubblica amministrazione;

3. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in esit o alla fase sommaria, respingeva la domanda del lavoratore di inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro perché senza motivazione ed in assenza di forma scritta;

4. successivamente, a seguito di opposizione, il medesimo Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento intimato, qualificandolo come orale, ed ordinava alla Provincia di reintegrare il lavoratore e pagargli un'indennità commisurata alla retribuzione maturata dalla data del recesso a quella della reintegra, non avendo l'amministrazione dimostrato l'avvenuta notificazione della determinazione di collocamento a riposo;

5. la Corte d'Appello, per quanto ancora rilevante in questa sede, ha invece ritenuto il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta (con [OSCURATO:PERSONA] 119/2014); non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale D.D. al proprio dipendente; dimostrata, peraltro, la conoscenza da parte del lavoratore della D.D. dal 16/1/2015, avendo lo stesso dichiarato di averne acquisito copia informalmente presso gli uffici dell'amministrazione;

6. la Corte d'Appello ha perciò giudicato efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario;

7. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha altresì comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso , il ricorrente deduce violazione degli artt. 2legge n. 604 /1 966, 13 3 4 , 1 335 c.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3. c.p.c. , perché il licenziamento è negozio unilaterale recettizio a forma vincolata: argomenta che illavoratore non ha mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non vale a sanare il vizio di omessa comunicazione;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 legge n. 604/1966, art. 18 legge 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., per difetto di forma scritta ad substantiam del collocamento a riposo con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile;

3. con il terzo motivo deduce v iolazione dell'art. 18, commi 1 e 2 cit. e dell’art 1423 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., non essendosi mai perfezionato il licenziamento orale intimato al ricorrente;

4. i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e relativi alla medesima questione della mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro della comunicazione formale del recesso, contenuta in D.D. di collocamento a riposo per inidoneità al servizio, e degli effetti della conoscenza aliunde da parte del lavoratore del relativo provvedimento;

5. i motivi non sono fondati;6. come già rilevato dalla Corte di merito, la fattispecie concreta in esame non coincide con quella esaminata da Cass. n. 11670/2006 (che ha ribadito che la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, sicché, a norma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, sia l'intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi, ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di un'intimazione e di una contestazione espresse in forma diversa nonché della conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto), atteso che, nel caso in esame, la volontà di recesso e le relative ragioni sono stati espressi nella citata D.D., che ha, appunto, forma scritta;

7. ciò di cui si discute è invece l'interpretazione dell'art. 2 legge n.604/1966, che stabilisce che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace (comma 3);

8. la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non è condivisibile; infatti, se è vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, l'art.2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf.

Cass. n. 6447/2009);

9. d’altra parte, il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all’originale è puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf.

Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass, n. 40750/2021);

10. la sentenza impugnata risulta conforme ai principi sopra esposti e dunque immune dalle censure prospettate;

11. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.

P .

R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23409-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N. 23409/2019 Cron. Rep. Ud. 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1172/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 3428/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del reclamo della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza n. 636/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra detto ente e [OSCURATO:PERSONA]Abrosca dal 16 gennaio 2015 ed integralmente compensato le spese dell’intero giudizio; 2. in fatto, [OSCURATO:PERSONA]Abrosca, dipendente provinciale dal 1993, istruttore direttivo tecnico, a seguito di infarto al miocardio veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica di Napoli, con verbale 26/11/2014, non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica amministrazione exart. 55 d.lgs. n. 165/2001 (pur non sussistendo assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995); con [OSCURATO:PERSONA] n. 119/2014 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rapporto di lavoro veniva risolto con decorrenza 1/1/2015 per l'assoluta e permanente inidoneità al servizio come dipendente della pubblica amministrazione; 3. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa in esit o alla fase sommaria, respingeva la domanda del lavoratore di inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro perché senza motivazione ed in assenza di forma scritta; 4. successivamente, a seguito di opposizione, il medesimo Tribunale dichiarava inefficace il licenziamento intimato, qualificandolo come orale, ed ordinava alla Provincia di reintegrare il lavoratore e pagargli un'indennità commisurata alla retribuzione maturata dalla data del recesso a quella della reintegra, non avendo l'amministrazione dimostrato l'avvenuta notificazione della determinazione di collocamento a riposo; 5. la Corte d'Appello, per quanto ancora rilevante in questa sede, ha invece ritenuto il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta (con [OSCURATO:PERSONA] 119/2014); non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale D.D. al proprio dipendente; dimostrata, peraltro, la conoscenza da parte del lavoratore della D.D. dal 16/1/2015, avendo lo stesso dichiarato di averne acquisito copia informalmente presso gli uffici dell'amministrazione; 6. la Corte d'Appello ha perciò giudicato efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario; 7. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha altresì comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso , il ricorrente deduce violazione degli artt. 2legge n. 604 /1 966, 13 3 4 , 1 335 c.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3. c.p.c. , perché il licenziamento è negozio unilaterale recettizio a forma vincolata: argomenta che illavoratore non ha mai ricevuto consegna in copia conforme dell'atto da parte dell'amministrazione e che il rinvenimento di una copia senza conformità e firma in originale non vale a sanare il vizio di omessa comunicazione; 2. con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 2 legge n. 604/1966, art. 18 legge 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., per difetto di forma scritta ad substantiam del collocamento a riposo con decorrenza 1/1/2015, trattandosi di negozio nullo non convertibile; 3. con il terzo motivo deduce v iolazione dell'art. 18, commi 1 e 2 cit. e dell’art 1423 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., non essendosi mai perfezionato il licenziamento orale intimato al ricorrente; 4. i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e relativi alla medesima questione della mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro della comunicazione formale del recesso, contenuta in D.D. di collocamento a riposo per inidoneità al servizio, e degli effetti della conoscenza aliunde da parte del lavoratore del relativo provvedimento; 5. i motivi non sono fondati;6. come già rilevato dalla Corte di merito, la fattispecie concreta in esame non coincide con quella esaminata da Cass. n. 11670/2006 (che ha ribadito che la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, sicché, a norma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, sia l'intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi, ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di un'intimazione e di una contestazione espresse in forma diversa nonché della conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto), atteso che, nel caso in esame, la volontà di recesso e le relative ragioni sono stati espressi nella citata D.D., che ha, appunto, forma scritta; 7. ciò di cui si discute è invece l'interpretazione dell'art. 2 legge n.604/1966, che stabilisce che l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (comma 1), e che il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace (comma 3); 8. la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde, non è condivisibile; infatti, se è vero che la norma si riferisce a comunicazione in forma scritta, così comprendendo in un'unica nozione la forma scritta del documento e la ricezione del documento stesso, appunto scritto, da parte del destinatario, deve osservarsi in proposito, come già chiarito da questa Corte, che, in tema di forma del licenziamento, l'art.2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009); 9. d’altra parte, il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all’originale è puramente astratto: al contrario, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775/2014; conf. Cass. n. 12730/2016, Cass. n. 16557/2019, Cass, n. 40750/2021); 10. la sentenza impugnata risulta conforme ai principi sopra esposti e dunque immune dalle censure prospettate; 11. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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