CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32691/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25796-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona ed in qualità di ex socio della società Edilizia 93 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011tfOrkOtrellte - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3047/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 25796 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 25796/2019 FATTO Ritenuto che: La CTR della Sicilia, con sentenza nr3017/2019,accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Palermo limitando il maggior accertamento in ragione della sua partecipazione al maggior reddito di C 99.457,85. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia era connesso a quello emesso nei riguardi della società Edilizia 93 che era stato modificato in misura pari ad C 99.475,85 per effetto della decisione assunta dal medesimo collegio con riferimento al procedimento nr 2553/2014 sicchè la rideterminazione del reddito imputato al socio odierno appellante doveva essere proporzionalmente ridotta in capo a quest'ultimo. Osservava che l'accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento nei confronti della società e per conseguenza avverso l'avviso di accertamento nei riguardi del socio ( impossibilitato a impugnare tempestivamente l'avviso in quanto in stato di detenzione dal 20.6.2006 al 19.6.2012) prescindeva da ogni eccezione relativa all'instaurazione del rapporto processuale tra socio ed Agente della riscossione . L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica con controricorso il contribuente. DIRITTO Ritenuto che: Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 19 del Dlgs nr 546/1992 in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c.. Si censura la decisione nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del ricorrente avente ad oggetto la cartella di pagamento che era stata emessa in base ad un avviso di accertamento divenuto definitivo sicchè non era consentito far valere vizi afferenti al merito a nulla rilevando lo stato di detenzione in cui si trovava il contribuente al momento della notifica dell'avviso. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 2909 c.c. dell'ad 295 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si osserva che il socio di società di persone destinatario dell'avviso di accertamento per trasparenza che non abbia impugnato detto avviso ,può beneficiare ed opporre all'Amministrazione finanziaria l'esito favorevole del giudizio relativo all' avviso di accertamento societario che costituisce l'atto presupposto unicamente nel caso di passaggio in giudicato del giudizio di accertamento societario, condizione che nella specie non poteva dirsi sussistente. Si afferma che mancando il passaggio in giudicato la CTR avrebbe dovuto rinviarla o sospenderla in attesa della definizione del giudizio presupposto. Il primo motivo è fondato. Va dato conto, del sicuro orientamento di legittimità (ex multis: Cass.31/10/2017, n. 25995; Cass 2021 nr 11048) secondo cui "La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato,come nella specie, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.". Il secondo motivo è fondato. La commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente il gravame del contribuente sulla base della sola circostanza che altra sentenza della stessa commissione tributaria regionale aveva, poco tempo prima, parzialmente accolto l'appello della società rideterminando per lo stesso anno d'imposta il maggior reddito della società in C 99.457,85 . La decisione della commissione tributaria regionale merita di essere cassata in ragione del fatto che la sentenza richiamata nr 2200/2019 depositata in data 10.4.2019 concernente la società, non esplicava effetto preclusivo nel presente procedimento, perchè ancora non divenuta definitiva alla data in cui è stata pronunciata la decisione qui impugnata. Questa Corte ha infatti già affermato che l'annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Sez. 5, n. 27895/2018). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia,in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia,in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma