CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 38092/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] difensore presente insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa l'esito della camera di consiglio del 16 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Pesaro ha rigettato l'appello, così qualificata, con l'ordinanza del 26 gennaio 2021 della Corte di cassazione, Sez. 3, l'opposizione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 9 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; con tale ordinanza, si dichiarò inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Pesaro del 20 maggio 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dopo aver ricostruito i fatti, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, comma 3, cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000, 832 cod. civ. e il vizio di mancanza assoluta di motivazione. Il provvedimento impugnato non terrebbe conto del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Pesaro del 7 maggio 2020 ed avrebbe leso il diritto di proprietà dell'imputato nel ritenere che al ricorrente non spetti un'effettiva restituzione di beni. Apodittica sarebbe poi la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto che il valore degli immobili calcolato non sarebbe suffici-ente a garantire, in sede di confisca, l'apprensione dell'intero profitto dei reati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 275 e 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000. L'ordinanza impugnata, nel ritenere che al ricorrente non spetti un'effettiva restituzione di beni, violerebbe i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che improntano anche l'esecuzione delle misure cautelari reali. In concreto, nonostante il provvedimento di restituzione emesso dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 7 maggio 2020, il vincolo graverebbe sempre sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] per un valore superiore all'entità del profitto illecito determinato nel decreto di sequestro preventivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, comma 3, cod. proc. pen., 92 e 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha riconosciuto al pubblico ministero il potere di determinare le modalità di restituzione dei beni e quindi il potere di scegliere quali beni possano essere sottoposti a sequestro, anche nel caso della revoca parziale della misura cautelare reale. Gli artt. 92 e 104 citati consentirebbero al pubblico ministero solo un'attività meramente materiale, strettamente esecutiva e non discrezionale sulla scelta dei beni da sottoporre a sequestro; mentre andrebbero riservate al giudice, quale organo terzo ed imparziale, le altre questioni, così come avviene dopo la chiusura delle indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Con il decreto di sequestro preventivo genetico, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto, sono stati contestati a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., i reati di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali; il profitto dei reati è stato determinato nella somma di C 720.731,11. 1.2. Secondo quanto risulta dall'ordinanza del 7 maggio 2019, in esecuzione del decreto genetico furono sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca diretta del profitto, beni della società per l'importo di C 19.013,11 nonché, in esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, due immobili di proprietà del ricorrente, in via [OSCURATO:PERSONA] ed in viale Trieste, valutati dalla Guardia di finanza rispettivamente per C 230.880 e 153.882, ed altri beni mobili, dal valore complessivo di C 279.248,24. Con l'ordinanza del 7 maggio 2019 il Tribunale del riesame parzialmente accolse l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in base alla consulenza tecnica della difesa, determinò il valore di mercato dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] in C 298.000 e quello di viale Trieste in C 269.000, per complessivi C 567.000. Il Tribunale del riesame stabilì che «... sommato tale valore complessivo all'importo di Euro 279.248,24, pari al valore del resto dei beni pure sequestrati all'appellante, ed all'importo di Euro 19.013,11 sequestrato alla [OSCURATO:SOCIETA] ...» si ottiene un importo pari ad C 865.261,35, superiore di euro 144.530,24 rispetto all'importo del profitto, determinato nel decreto genetico in C 720.731,11. «L'appello va pertanto parzialmente accolto disponendo in favore del Semprucci il dissequestro di beni per un valore pari ad euro 144.530,24». 1.3. Il pubblico ministero, in esecuzione di tale ordinanza, trascrisse il sequestro preventivo per l'ammontare di C 269.000 sull'immobile di viale Trieste; mentre limitò la trascrizione sull'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] per l'ammontare di C 153.469,76, in sostanza sottraendo al valore dell'immobile determinato dal Tribunale del riesame l'importo in eccesso del profitto individuato con l'ordinanza del 7 maggio 2019. 1.4. Orbene, in concreto, può prescindersi dalle affermazioni del Tribunale del riesame di Pesaro sull'insistenza di un diritto effettivo alla restituzione dei beni perché in concreto, rispetto ad un immobile sul quale il sequestro preventivo era stato trascritto per l'intero valore, è avvenuta la trascrizione per un valore parziale, venendo così ridotto pro quota il sequestro, con conseguente restituzione pro quota del valore dell'immobile. 1.5. Per altro, ed in ciò è rispettato anche il principio di proporzionalità, tenuto conto delle argomentazioni difensive prima riportate, il sequestro preventivo insiste sul valore dell'immobile e non sulla sua concreta disponibilità, non essendo leso il diritto di proprietà neanche in ordine alla possibilità di vendere l'immobile, salvo gli effetti del sequestro preventivo trascritto. 1.6. La decisione impugnata è poi condivisibile nella parte in cui ha affermato la prevalenza del sequestro sui beni mobili rispetto agli immobili perché le somme di denaro, i titoli, sono beni di immediata escussione e di certo valore, mentre il bene immobile non' è immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato, ma lo può essere solo nella fase più strettamente esecutiva in cui il valore sarà realmente determinato, rispetto alla mera valutazione. Cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833 - 01, per cui le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato. 1.7. Dunque, neanche in concreto il vincolo grava sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] per un valore superiore all'entità del profitto illecito perché la trascrizione sull'immobile è stata effettuata per un valore parziale che non crea alcuna indisponibilità giuridica. 1.8. Insussistente è poi il vizio quanto alla dedotta apoditticità della motivazione, poiché risulta per tabulas che il valore degli immobili non copre l'entità del profitto determinata allo stato degli atti. 2. Anche il terzo motivo è infondato. 2.1. Nel corso delle indagini preliminari la competenza funzionale all'esecuzione dell'ordinanza di dissequestro spetta al Pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari l'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro è, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., il giudice che l'ha adottata (Sez. 3, n. 9147 del 14/10/2015, dep.2016, Amara, Rv. 266399 - 01; cfr. anche Sez. 3, n. 38639 del 31/05/2017, Maggio, Rv. 270893 - 01). 2.2. Dunque, in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia indicato con precisione i beni da restituire, non avendo provveduto in tal senso il Tribunale del riesame, spettava al Pubblico ministero l'esecuzione del dissequestro, avvenuta per altro rispettando anche l'ordine dei beni, per quanto non vincolante, previsto dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. 2.3. Come già chiarito dalla Corte con l'ordinanza del 26 gennaio 2021 il potere del Pubblico ministero è sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria, mediante il sub procedimento ex artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così