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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01789/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza in data 8 febbraio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'imputato al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere, risulta manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui, in caso di patteggiamento, le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico, a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali (così, Sez. 4, n. 50314 del 11/07/2018, C., Rv. 274003); Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., risulta proposta al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il G.I.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza in data 8 febbraio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'imputato al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere, risulta manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui, in caso di patteggiamento, le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico, a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali (così, Sez. 4, n. 50314 del 11/07/2018, C., Rv. 274003); Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., risulta proposta al di fuori dei casi previsti dal nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e e
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