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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 1951

Cassazione n. 42921/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1951; avverso la sentenza del 1/10/2021 della corte di appello di Tortino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria depositando nota spese; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 ottobre 2021, la corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Alessandria del 20 settembre 2016 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per essere i reati al medesimo ascritti estinti per prescrizione e confermava la confisca disposta e le statuizioni civili.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore propone ricorso deducendo sei motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo motivo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello erroneamente omesso di prosciogliere ex art.129 cod. proc. pen. l'imputato, a fronte di un errore nell'accertamento del fatto e un travisamento di atti, essendo stata ignorata la circostanza per cui il ricorrente era ormai cessato dalla carica di amministratore delegato dal 16 marzo 2011, ossia in epoca anteriore alla diffida ad adempiere emessa dall'INPS in ordine al pagamento delle obbligazioni relative al pagamento delle ritenute INPS arretrate.

Da qui il perfezionamento del reato oltre la data in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore delegato e l'assenza di una causa di punibilità stante l'inesattezza dell'invio della diffida.

Si aggiunge che la corte di appello avrebbe omesso di esaminare specifici motivi di appello sul punto. 4 Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge.

Si osserva che il giudice, per la presenza della parte civile era chiamato ad esaminare il compendio probatorio ai fini degli effetti civili.

Senza limitarsi ad affermare l'insussistenza degli estremi per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Fornendo adeguata motivazione.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2 del DL 463/1983 conv. in L. 638/1983.

Non solo il giudice non avrebbe rilevato la assenza della condizione di punibilità costituita dal mancato invio corretto della diffida ad adempiere, per cui l'imputato non avrebbe commesso il fatto a tre mesi dall'invio di una diffida comunicata allo stesso ormai non più amministratore delegato, ma neppure avrebbe rilevato, conseguentemente, l'assenza del dolo generico.

Posto appunto l'invio a soggetto ormai estraneo ai reati contestati.

Si aggiunge la costante buona fede del ricorrente, non esaminata dalla corte di appello.

6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000.

Il ricorrente non avrebbe mai assunto effettivi poteri gestionali.

Per cui si sarebbe dovuto riconoscere al Contardi di non aver mai commesso il fatto.

Si contesta anche la circostanza per cui la corte avrebbe ritenuto sufficiente ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente la sola "autodichiarazione" costituita dal modello 770 trasmesso alla Agenzia delle Entrate.

Difettando così la prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate.

Con assenza di certezza sull'elemento oggettivo del reato per importi che superino la soglia di punibilità del reato.

7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Stante la motivazione apparente redatta nel ritenere che il Contardi poteva esercitare poteri gestori.

In altri termini, mancherebbe ogni motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

8. Con il sesto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancata revoca della confisca.

La corte a fronte della dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati, avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo asseritamente evaso.

Stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente.

Inoltre per le ragioni prima esposte nei precedenti motivi si sarebbe dovuta anche revocare la confisca diretta.

Stante la insussistenza dei reati e l'assenza di responsabilità del ricorrente.

9. La parte civile, ha depositato memoria rappresentando la piena adeguatezza della sentenza e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi cinque motivi nella parte in cui attengono alla responsabilità penale del ricorrente appaiono omogenei, siccome incentrati sulla contestazione della sussistenza di requisiti oggetti e soggettivi dei reati e devono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

A fronte di una sentenza di primo grado, cui la seconda decisione seppur sinteticamente ha rinviato in punto di penale responsabilità, attraverso il richiamo al fulcro della stessa, nella parte in cui si valorizza la funzione di amministratore delegato e lo svolgimento effettivo di poteri gestori, ossia si analizzano i plurimi e articolari profili di responsabilità, compresi quelli anche afferenti la prova degli omessi versamenti, tra cui anche quelli inerenti il reato ex art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, emergente non solo da conformi dati documentali ma anche dall'esame di testi, si contrappone una mera personale rivalutazione dei dati probatori disponibili, inammissibile, come noto, in questa sede (sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507 Per completezza, occorre anche evidenziare che del tutto estranea al costrutto normativo è del resto la ricostruzione difensiva, laddove riconduce il perfezionamento dei reati all'invio della diffida ad adempiere.

In proposito, è stato chiaramente ribadito (sez. 3 - n. 42113 del 12/07/2019 Rv. 277055 - 01) che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016 - dep. 09/01/2017, Messina, Rv. 268813).

In tale quadro, emerge il principio secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ove l'agente dismetta la qualifica societaria da cui trae origine la qualifica di datore di lavoro, egli risponde del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, dl. n. 463 del 1983 (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) purché l'importo complessivo delle ritenute non versate nell'anno fino al momento di cessazione della carica superi la soglia di 10 mila euro, prevista dal comma 1-bis del citato art. 2.

Nel caso in esame, la cessazione della carica successiva ai termini per il pagamento non esime, come correttamente fatto dalla corte di appello, dal ravvisare la penale responsabilità sul rilievo per cui prima della cessazione della carica il reato si era già consumato.

Del resto questa Suprema Corte ha anche specificato che come emerge dal chiaro dato testuale ("il datore di lavoro non è punibile..."), l'adempimento conseguente alla diffida ex art. 2, comma 1-bis,

I. n. 638 del 1983, costituisce non una condizione di procedibilità - come nel caso, ad esempio, previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994 in tema di prescrizioni per la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - ma una causa personale di esclusione della punibilità (in motivazione, sez. 3 - n. 4413 del 12/12/2019 (dep. 03/02/2020) Rv. 278395 - 01), evidentemente distinta e successiva, come tale, rispetto ad ogni profilo afferente al perfezionamento del reato.

A tale ultimo riguardo quindi, emergendo una critica difensiva formulata sul piano giuridico, occorre ricordare che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

Ad ogni modo i giudici, seppur implicitamente, hanno respinto la censura in questione laddove hanno ricollegato, correttamente, il perfezionamento del reato alla scadenza dei termini di pagamento in correlazione con la carica rivestita dal ricorrente.

2. Sono invece fondati i rilievi proposti in termini di carente esame dei profili afferenti gli effetti civili e alla confisca.

Quanto ai primi, posto che pur a fronte di reati estinti per prescrizione in appello e per cui in primo grado è intervenuta condanna, spetta comunque l'obbligo di decidere sull'impugnazione agli effetti civili esaminando compiutamente i motivi di impugnazione, appare incompleta l'analisi dei medesimi come sostenuto in ricorso, con particolare riferimento ai profili anche di valutazione dell'avvenuta ammissione al passivo dell'INPS come dedotti in sede di conclusioni di cui all'atto di appello.

Quanto al tema della confisca, va rappresentato che in ordine alla questione se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."», le Sezioni unite di questa Corte all'udienza del 29 settembre 2022, hanno fornito la seguente soluzione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».

Nel caso di specie emerge - rispetto a reati sino al giugno 2011 - l'intervenuta confisca, disposta dal giudice di primo grado, diretta e, in subordine, per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, e la conferma con la sentenza qui impugnata.

Conferma che, invero, in motivazione è riferita esclusivamente alla confisca diretta, mentre nel dispositivo è indistintamente riferita alla "confisca" di cui alla prima sentenza.

Sussiste quindi un incompleto quanto incerto vaglio dei profili afferenti alla confisca, anche in considerazione del principio sopra riportato.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca ed alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torin, cui demanda la liquidazione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado.

Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca ed alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Torino, cui demanda la liquidazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1951; avverso la sentenza del 1/10/2021 della corte di appello di Tortino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni del difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla memoria depositando nota spese; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 ottobre 2021, la corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Alessandria del 20 settembre 2016 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per essere i reati al medesimo ascritti estinti per prescrizione e confermava la confisca disposta e le statuizioni civili. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore propone ricorso deducendo sei motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello erroneamente omesso di prosciogliere ex art.129 cod. proc. pen. l'imputato, a fronte di un errore nell'accertamento del fatto e un travisamento di atti, essendo stata ignorata la circostanza per cui il ricorrente era ormai cessato dalla carica di amministratore delegato dal 16 marzo 2011, ossia in epoca anteriore alla diffida ad adempiere emessa dall'INPS in ordine al pagamento delle obbligazioni relative al pagamento delle ritenute INPS arretrate. Da qui il perfezionamento del reato oltre la data in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore delegato e l'assenza di una causa di punibilità stante l'inesattezza dell'invio della diffida. Si aggiunge che la corte di appello avrebbe omesso di esaminare specifici motivi di appello sul punto. 4 Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge. Si osserva che il giudice, per la presenza della parte civile era chiamato ad esaminare il compendio probatorio ai fini degli effetti civili. Senza limitarsi ad affermare l'insussistenza degli estremi per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Fornendo adeguata motivazione. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2 del DL 463/1983 conv. in L. 638/1983. Non solo il giudice non avrebbe rilevato la assenza della condizione di punibilità costituita dal mancato invio corretto della diffida ad adempiere, per cui l'imputato non avrebbe commesso il fatto a tre mesi dall'invio di una diffida comunicata allo stesso ormai non più amministratore delegato, ma neppure avrebbe rilevato, conseguentemente, l'assenza del dolo generico. Posto appunto l'invio a soggetto ormai estraneo ai reati contestati. Si aggiunge la costante buona fede del ricorrente, non esaminata dalla corte di appello. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente non avrebbe mai assunto effettivi poteri gestionali. Per cui si sarebbe dovuto riconoscere al Contardi di non aver mai commesso il fatto. Si contesta anche la circostanza per cui la corte avrebbe ritenuto sufficiente ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente la sola "autodichiarazione" costituita dal modello 770 trasmesso alla Agenzia delle Entrate. Difettando così la prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate. Con assenza di certezza sull'elemento oggettivo del reato per importi che superino la soglia di punibilità del reato. 7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Stante la motivazione apparente redatta nel ritenere che il Contardi poteva esercitare poteri gestori. In altri termini, mancherebbe ogni motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 8. Con il sesto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancata revoca della confisca. La corte a fronte della dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati, avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo asseritamente evaso. Stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente. Inoltre per le ragioni prima esposte nei precedenti motivi si sarebbe dovuta anche revocare la confisca diretta. Stante la insussistenza dei reati e l'assenza di responsabilità del ricorrente. 9. La parte civile, ha depositato memoria rappresentando la piena adeguatezza della sentenza e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi nella parte in cui attengono alla responsabilità penale del ricorrente appaiono omogenei, siccome incentrati sulla contestazione della sussistenza di requisiti oggetti e soggettivi dei reati e devono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. A fronte di una sentenza di primo grado, cui la seconda decisione seppur sinteticamente ha rinviato in punto di penale responsabilità, attraverso il richiamo al fulcro della stessa, nella parte in cui si valorizza la funzione di amministratore delegato e lo svolgimento effettivo di poteri gestori, ossia si analizzano i plurimi e articolari profili di responsabilità, compresi quelli anche afferenti la prova degli omessi versamenti, tra cui anche quelli inerenti il reato ex art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, emergente non solo da conformi dati documentali ma anche dall'esame di testi, si contrappone una mera personale rivalutazione dei dati probatori disponibili, inammissibile, come noto, in questa sede (sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507 Per completezza, occorre anche evidenziare che del tutto estranea al costrutto normativo è del resto la ricostruzione difensiva, laddove riconduce il perfezionamento dei reati all'invio della diffida ad adempiere. In proposito, è stato chiaramente ribadito (sez. 3 - n. 42113 del 12/07/2019 Rv. 277055 - 01) che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016 - dep. 09/01/2017, Messina, Rv. 268813). In tale quadro, emerge il principio secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ove l'agente dismetta la qualifica societaria da cui trae origine la qualifica di datore di lavoro, egli risponde del delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, dl. n. 463 del 1983 (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) purché l'importo complessivo delle ritenute non versate nell'anno fino al momento di cessazione della carica superi la soglia di 10 mila euro, prevista dal comma 1-bis del citato art. 2. Nel caso in esame, la cessazione della carica successiva ai termini per il pagamento non esime, come correttamente fatto dalla corte di appello, dal ravvisare la penale responsabilità sul rilievo per cui prima della cessazione della carica il reato si era già consumato. Del resto questa Suprema Corte ha anche specificato che come emerge dal chiaro dato testuale ("il datore di lavoro non è punibile..."), l'adempimento conseguente alla diffida ex art. 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, costituisce non una condizione di procedibilità - come nel caso, ad esempio, previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994 in tema di prescrizioni per la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - ma una causa personale di esclusione della punibilità (in motivazione, sez. 3 - n. 4413 del 12/12/2019 (dep. 03/02/2020) Rv. 278395 - 01), evidentemente distinta e successiva, come tale, rispetto ad ogni profilo afferente al perfezionamento del reato. A tale ultimo riguardo quindi, emergendo una critica difensiva formulata sul piano giuridico, occorre ricordare che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Ad ogni modo i giudici, seppur implicitamente, hanno respinto la censura in questione laddove hanno ricollegato, correttamente, il perfezionamento del reato alla scadenza dei termini di pagamento in correlazione con la carica rivestita dal ricorrente. 2. Sono invece fondati i rilievi proposti in termini di carente esame dei profili afferenti gli effetti civili e alla confisca. Quanto ai primi, posto che pur a fronte di reati estinti per prescrizione in appello e per cui in primo grado è intervenuta condanna, spetta comunque l'obbligo di decidere sull'impugnazione agli effetti civili esaminando compiutamente i motivi di impugnazione, appare incompleta l'analisi dei medesimi come sostenuto in ricorso, con particolare riferimento ai profili anche di valutazione dell'avvenuta ammissione al passivo dell'INPS come dedotti in sede di conclusioni di cui all'atto di appello. Quanto al tema della confisca, va rappresentato che in ordine alla questione se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."», le Sezioni unite di questa Corte all'udienza del 29 settembre 2022, hanno fornito la seguente soluzione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.». Nel caso di specie emerge - rispetto a reati sino al giugno 2011 - l'intervenuta confisca, disposta dal giudice di primo grado, diretta e, in subordine, per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 10 bis del Dlgs. 74/2000, e la conferma con la sentenza qui impugnata. Conferma che, invero, in motivazione è riferita esclusivamente alla confisca diretta, mentre nel dispositivo è indistintamente riferita alla "confisca" di cui alla prima sentenza. Sussiste quindi un incompleto quanto incerto vaglio dei profili afferenti alla confisca, anche in considerazione del principio sopra riportato. 3. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca ed alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torin, cui demanda la liquidazione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca ed alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Torino, cui demanda la liquidazion