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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25914/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] F F.[OSCURATO:PERSONA], PANNUNZIO-ricorrenti-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-resistenti-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE n. 168/2017 depositata il 15/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] del Molise (hinc: CTR), con lasentenza n. 168/2017 depositata in data 15/03/2017, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].,contro la sentenza n. 12/2016, con la quale la Commissione TributariaProvinciale di Isernia, aveva respinto il ricorso della società contribuentecontro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.2.

Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.3.

La parte intimata non ha depositato, nei termini di legge, ilcontroricorso e si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione.4.

Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato quantosegue: «Evidenzia che la società ha proposto domanda di definizioneagevolata, con pagamento integrale degli accertamenti oggetto di causa»,con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese di lite e insistendo, in via subordinata, perl’accoglimento del ricorso.5.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1126/2025 del16/01/2025 ha rilevato che: «La documentazione prodotta dallaricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non risultaalcuna corrispondenza tra i numeri identificativi degli atti indicati negliestratti di ruolo allegati all’istanza di definizione agevolata (ex art. 1,comma 4, d.l. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge04/12/2017, n. 172) con l’atto impositivo impugnato su cui si èpronunciata, in grado di appello, la CTR, con sentenza oggetto di ricorso incassazione nel presente giudizio.

Tale atto, in particolare, riguarda unavviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.

Dalladocumentazione depositata non è riscontrabile neppure la corrispondenzatra le date delle notificazioni indicate degli atti menzionati negli estratti diNumero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/2026ruolo e quella dell’atto impugnato dalla società contribuente, cioè il giorno30/12/2013 (v. pag. 2 del ricorso in cassazione).Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, affinché la partericorrente fornisca chiarimenti e/o ulteriori integrazioni in ordine alladocumentazione depositata ed in relazione al pagamento dell’importorichiesto nell’atto impositivo ed invitando anche l’Agenzia delle entrate acomunicare la regolarità della definizione agevolata chiesta dalla società.»6.

In data 01/03/2025 è stata depositata dall’Avvocatura dello Stato unanota dell’Agenzia delle Entrate del Molise, nella quale si evidenziava che:- gli atti contestati nel presente giudizio sono: 1) l’avviso di accertamenton.

TR402T200904-2013 (2008), notificato alla Costruzioni ed Appalti diPannunzio [OSCURATO:SOCIETA] in data 30 dicembre 2013; 2) l’avviso diaccertamento n.

TR401T200908-2013 (2008) notificato al socio PannunzioTR401T200909-2013 (2008) notificato al socio [OSCURATO:PERSONA] in data28 dicembre 2013; 4) l’avviso di accertamento n.

TR401T200910-2013(2008) notificato al socio [OSCURATO:PERSONA] in data 28 dicembre 2013;- in ordine a tali atti impositivi non è stata presentata nessuna istanza didefinizione agevolata;- a ciascuno dei tre atti impositivi impugnati corrispondono tre distinticarichi, formati dalla Direzione provinciale di Isernia in applicazione delladisciplina della riscossione frazionata dei tributi e delle sanzioni inpendenza di contenzioso: il primo carico, pari a un terzo delle maggioriimposte accertate, è stato generato e affidato all’Agente della Riscossionea seguito della proposizione del ricorso introduttivo; il secondo carico, perun ulteriore terzo delle imposte e i due terzi delle sanzioni, in esecuzionedella sentenza favorevole di primo grado; il terzo carico, per il residuoterzo delle imposte e il residuo terzo delle sanzioni, in esecuzione dellasentenza favorevole di secondo grado;Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/2026- l’Agente della riscossione – richiesto dall’Agenzia delle Entrate di indicarequali tra i carichi riportati nell’elenco riportato nella terza e nella quartapagina della nota predisposta dall’Agenzia delle Entrate – fosse interessatoda istanza di definizione agevolata ha riferito che sono stati nove deidodici carichi.6.

In merito ai tre residui carichi nella nota dell’Agenzia delle Entraterisulta riportato quanto segue:− «Il documento n. 65317014431700005 risulta attualmente a debitodi imposta iscritta a ruolo per euro 3.114,20; il carico è interessatoda dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L.n. 197/2022 prodotta il 26 giugno 2023 per cui il contribuenterisulta in regola con i pagamenti e, affinché possano prodursi glieffetti definitori, sono ulteriormente dovute le seguenti somme:31/05/2025 euro 11,93 - 31/07/2025 euro 11,92 - 30/11/2025euro 11,92 - 28/02/2026 euro 11,93 - 31/05/2026 euro 11,94 -31/07/2026 euro 11,94 - 30/11/2026 euro 11,93 - 28/02/2027euro 11,92 - 31/05/2027 euro 11,92 - 31/07/2027 euro 11,94 -30/11/2027 euro 11,94.»− «Il documento n. 65314011216536000 risulta a debito di impostaiscritta a ruolo per euro 3.421,18, non è stato oggetto didichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti aruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento disospensione dell’ente impositore n. 35019 del 7 dicembre 2016.»− «Il documento n. 65314011216602000 risulta a debito di impostaiscritta a ruolo per euro 2.564,11, non è stato oggetto didichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti aruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento disospensione dell’ente impositore n. 35023 del 7 dicembre 2016.7.

In data 30/06/2026 la parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c., evidenziando che: «1) il carico n.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/202665317014431700005, oggetto di definizione agevolata, è statointegralmente saldato anche per le rate a scadere sino al 30.11.2027,come da quietanza allegata al presente atto; 2) il carico n.65314011216536000 è stato integralmente saldato in data 4.06.2026,come da ricevute allegati; 3) il carico n. 653140122660200000,risultava già pagato come da estratto conto allegato ove si evince allariga n. 2 evidenziata in giallo che l’importo risulta interamente pagato.I pagamenti di quest’ultimi carichi sono stati eseguiti nonostante glistessi, come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate fossero oggetto disospensione; ciò al solo fine di definire il presente giudizio evitando ilprotrarsi del contenzioso.»7.1.

La parte ricorrente ha, pertanto, concluso con la richiesta dicessazione della materia del contendere a spese compensate.8.

L’Agenzia delle entrate, pur non costituita con controricorso, hadepositato nota in data 7/9/2026, con cui ha evidenziato che le parti incausa addivenivano ad un accordo conciliativo, peraltro non ancoraperfezionato “per problematiche relative alla procura esibita dal difensoredella parte”, e ha chiesto rinvio per consentirne il perfezionamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va evidenziato che la richiesta dell’Agenzia delleentrate è inammissibile in quanto depositata da parte non ritualmentecostituita nel giudizio.2.

Ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto per i carichi oggetto didefinizione agevolata e rottamazione, mentre per il resto va dichiarata lacessazione della materia del contendere.3.

Emerge dagli atti che, alla data del 01/03/2025, dei carichi emessidall’agente della riscossione in relazione agli atti impositivi impugnati (aseguito della proposizione del ricorso introduttivo e delle sentenzefavorevoli all’amministrazione finanziaria in primo e secondo grado) solotre risultavano non definiti.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20264.

In ordine a tali carichi occorre evidenziare che:− per il documento n. 65317014431700005 nella nota depositatadall’Agenzia delle Entrate risulta avvenuto il pagamento dellaprima rata, con la conseguenza che deve essere fattaapplicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez.

U, 15/03/2026, n. 5889), secondo le quali:«In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art.12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai solifini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l.n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione èdichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore- della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma235, della comunicazione di ammissione e determinazione deldovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, dellamedesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, letterac), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione− per il carico n. 65314011216536000 è stato prodotto bonificodatato 04/06/2026, di importo corrispondente all’importodovuto;− per il carico n. 653140122660200000, risultava prodottoestratto conto alla data del 29/07/2026 riportate un saldodovuto pari a zero.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20265.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il giudizio va dichiarato estintoin relazione alla definizione agevolata e all’intervenuta rottamazione e, pergli ulteriori carichi non attinti dalle procedure di definizione agevolata, percessazione della materia del contendere.

P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio quanto ai carichi oggetto di definizioneagevolata e rottamazione e la cessazione della materia del contendere peril resto.

Spese a carico della parte che le ha sostenute.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] F F.[OSCURATO:PERSONA], PANNUNZIO-ricorrenti-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-resistenti-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE n. 168/2017 depositata il 15/03/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] del Molise (hinc: CTR), con lasentenza n. 168/2017 depositata in data 15/03/2017, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].,contro la sentenza n. 12/2016, con la quale la Commissione TributariaProvinciale di Isernia, aveva respinto il ricorso della società contribuentecontro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con quattro motivi.3. La parte intimata non ha depositato, nei termini di legge, ilcontroricorso e si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione.4. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato quantosegue: «Evidenzia che la società ha proposto domanda di definizioneagevolata, con pagamento integrale degli accertamenti oggetto di causa»,con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese di lite e insistendo, in via subordinata, perl’accoglimento del ricorso.5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1126/2025 del16/01/2025 ha rilevato che: «La documentazione prodotta dallaricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non risultaalcuna corrispondenza tra i numeri identificativi degli atti indicati negliestratti di ruolo allegati all’istanza di definizione agevolata (ex art. 1,comma 4, d.l. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge04/12/2017, n. 172) con l’atto impositivo impugnato su cui si èpronunciata, in grado di appello, la CTR, con sentenza oggetto di ricorso incassazione nel presente giudizio. Tale atto, in particolare, riguarda unavviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. Dalladocumentazione depositata non è riscontrabile neppure la corrispondenzatra le date delle notificazioni indicate degli atti menzionati negli estratti diNumero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/2026ruolo e quella dell’atto impugnato dalla società contribuente, cioè il giorno30/12/2013 (v. pag. 2 del ricorso in cassazione).Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, affinché la partericorrente fornisca chiarimenti e/o ulteriori integrazioni in ordine alladocumentazione depositata ed in relazione al pagamento dell’importorichiesto nell’atto impositivo ed invitando anche l’Agenzia delle entrate acomunicare la regolarità della definizione agevolata chiesta dalla società.»6. In data 01/03/2025 è stata depositata dall’Avvocatura dello Stato unanota dell’Agenzia delle Entrate del Molise, nella quale si evidenziava che:- gli atti contestati nel presente giudizio sono: 1) l’avviso di accertamenton. TR402T200904-2013 (2008), notificato alla Costruzioni ed Appalti diPannunzio [OSCURATO:SOCIETA] in data 30 dicembre 2013; 2) l’avviso diaccertamento n. TR401T200908-2013 (2008) notificato al socio PannunzioTR401T200909-2013 (2008) notificato al socio [OSCURATO:PERSONA] in data28 dicembre 2013; 4) l’avviso di accertamento n. TR401T200910-2013(2008) notificato al socio [OSCURATO:PERSONA] in data 28 dicembre 2013;- in ordine a tali atti impositivi non è stata presentata nessuna istanza didefinizione agevolata;- a ciascuno dei tre atti impositivi impugnati corrispondono tre distinticarichi, formati dalla Direzione provinciale di Isernia in applicazione delladisciplina della riscossione frazionata dei tributi e delle sanzioni inpendenza di contenzioso: il primo carico, pari a un terzo delle maggioriimposte accertate, è stato generato e affidato all’Agente della Riscossionea seguito della proposizione del ricorso introduttivo; il secondo carico, perun ulteriore terzo delle imposte e i due terzi delle sanzioni, in esecuzionedella sentenza favorevole di primo grado; il terzo carico, per il residuoterzo delle imposte e il residuo terzo delle sanzioni, in esecuzione dellasentenza favorevole di secondo grado;Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/2026- l’Agente della riscossione – richiesto dall’Agenzia delle Entrate di indicarequali tra i carichi riportati nell’elenco riportato nella terza e nella quartapagina della nota predisposta dall’Agenzia delle Entrate – fosse interessatoda istanza di definizione agevolata ha riferito che sono stati nove deidodici carichi.6. In merito ai tre residui carichi nella nota dell’Agenzia delle Entraterisulta riportato quanto segue:− «Il documento n. 65317014431700005 risulta attualmente a debitodi imposta iscritta a ruolo per euro 3.114,20; il carico è interessatoda dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L.n. 197/2022 prodotta il 26 giugno 2023 per cui il contribuenterisulta in regola con i pagamenti e, affinché possano prodursi glieffetti definitori, sono ulteriormente dovute le seguenti somme:31/05/2025 euro 11,93 - 31/07/2025 euro 11,92 - 30/11/2025euro 11,92 - 28/02/2026 euro 11,93 - 31/05/2026 euro 11,94 -31/07/2026 euro 11,94 - 30/11/2026 euro 11,93 - 28/02/2027euro 11,92 - 31/05/2027 euro 11,92 - 31/07/2027 euro 11,94 -30/11/2027 euro 11,94.»− «Il documento n. 65314011216536000 risulta a debito di impostaiscritta a ruolo per euro 3.421,18, non è stato oggetto didichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti aruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento disospensione dell’ente impositore n. 35019 del 7 dicembre 2016.»− «Il documento n. 65314011216602000 risulta a debito di impostaiscritta a ruolo per euro 2.564,11, non è stato oggetto didichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti aruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento disospensione dell’ente impositore n. 35023 del 7 dicembre 2016.7. In data 30/06/2026 la parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c., evidenziando che: «1) il carico n.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/202665317014431700005, oggetto di definizione agevolata, è statointegralmente saldato anche per le rate a scadere sino al 30.11.2027,come da quietanza allegata al presente atto; 2) il carico n.65314011216536000 è stato integralmente saldato in data 4.06.2026,come da ricevute allegati; 3) il carico n. 653140122660200000,risultava già pagato come da estratto conto allegato ove si evince allariga n. 2 evidenziata in giallo che l’importo risulta interamente pagato.I pagamenti di quest’ultimi carichi sono stati eseguiti nonostante glistessi, come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate fossero oggetto disospensione; ciò al solo fine di definire il presente giudizio evitando ilprotrarsi del contenzioso.»7.1. La parte ricorrente ha, pertanto, concluso con la richiesta dicessazione della materia del contendere a spese compensate.8. L’Agenzia delle entrate, pur non costituita con controricorso, hadepositato nota in data 7/9/2026, con cui ha evidenziato che le parti incausa addivenivano ad un accordo conciliativo, peraltro non ancoraperfezionato “per problematiche relative alla procura esibita dal difensoredella parte”, e ha chiesto rinvio per consentirne il perfezionamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va evidenziato che la richiesta dell’Agenzia delleentrate è inammissibile in quanto depositata da parte non ritualmentecostituita nel giudizio.2. Ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto per i carichi oggetto didefinizione agevolata e rottamazione, mentre per il resto va dichiarata lacessazione della materia del contendere.3. Emerge dagli atti che, alla data del 01/03/2025, dei carichi emessidall’agente della riscossione in relazione agli atti impositivi impugnati (aseguito della proposizione del ricorso introduttivo e delle sentenzefavorevoli all’amministrazione finanziaria in primo e secondo grado) solotre risultavano non definiti.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20264. In ordine a tali carichi occorre evidenziare che:− per il documento n. 65317014431700005 nella nota depositatadall’Agenzia delle Entrate risulta avvenuto il pagamento dellaprima rata, con la conseguenza che deve essere fattaapplicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. U, 15/03/2026, n. 5889), secondo le quali:«In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art.12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai solifini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l.n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione èdichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore- della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma235, della comunicazione di ammissione e determinazione deldovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, dellamedesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, letterac), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione− per il carico n. 65314011216536000 è stato prodotto bonificodatato 04/06/2026, di importo corrispondente all’importodovuto;− per il carico n. 653140122660200000, risultava prodottoestratto conto alla data del 29/07/2026 riportate un saldodovuto pari a zero.Numero registro generale 24306/2017Numero sezionale 5632/2026Numero di raccolta generale 25914/2026Data pubblicazione 29/09/20265. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il giudizio va dichiarato estintoin relazione alla definizione agevolata e all’intervenuta rottamazione e, pergli ulteriori carichi non attinti dalle procedure di definizione agevolata, percessazione della materia del contendere. P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio quanto ai carichi oggetto di definizioneagevolata e rottamazione e la cessazione della materia del contendere peril resto. Spese a carico della parte che le ha sostenute.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]