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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1959

Cassazione n. 31559/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1959 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato; Considerato che il ricorrente si è affidato a quattro motivi di ricorso; Lette le conclusioni con le quali il difensore della parte civile costituita ha chiesto la conferma della decisione impugnata e chiesto la liquidazione delle spese; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta violazione degli artt.538 e 539 cod. proc. pen. perché, a fronte del solo appello del Pubblico Ministero, è stato elevato l'importo della provvisionale riconosciuto alla parte civile; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, stante il principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez.

U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001 - 01); Rilevato che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, l'imputato deduce circostanze afferenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; Considerato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non vi è luogo alla liquidazione delle spese della parte civile che, pur avendo depositato tempestivamente le proprie conclusioni, si è limitata a chiedere la conferma delle statuizioni della decisione impugnata senza fornire alcun contributo argonnentativo per la decisione (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla per le spese di parte civilei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1959 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna di primo grado del ricorrente per furto aggravato; Considerato che il ricorrente si è affidato a quattro motivi di ricorso; Lette le conclusioni con le quali il difensore della parte civile costituita ha chiesto la conferma della decisione impugnata e chiesto la liquidazione delle spese; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta violazione degli artt.538 e 539 cod. proc. pen. perché, a fronte del solo appello del Pubblico Ministero, è stato elevato l'importo della provvisionale riconosciuto alla parte civile; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, stante il principio espresso dalle Sezioni Unite per il quale il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001 - 01); Rilevato che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, l'imputato deduce circostanze afferenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; Considerato che, per fermo orientamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non vi è luogo alla liquidazione delle spese della parte civile che, pur avendo depositato tempestivamente le proprie conclusioni, si è limitata a chiedere la conferma delle statuizioni della decisione impugnata senza fornire alcun contributo argonnentativo per la decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla per le spese di parte civilei
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