Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:647
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0018 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 ( *1 ) «Tassa sugli autoveicoli — Direttiva 1999/62/CE — Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture — Art. 6, n. 2, lett. b) — Decisione della Commissione che approva un’esenzione — Assenza di effetto diretto» Nel procedimento C-18/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] d’instance de Bordeaux (Francia) con decisione 4 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL contro [OSCURATO:PERSONA] des douanes et droits indirects , LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig.

C.W.A.

Timmermans, presidente di sezione, dai sigg.

K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.

R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL, dall’avv.

L. Menestrier, avocat; — per il governo francese, dai sigg.

G. de Bergues e L. Butel, in qualità di agenti; — per il governo italiano, dal sig.

R. Adam, in qualità di agente, assistito dal sig.

F. Arena, avvocato dello Stato; — per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture ( GU L 187, pag. 42 ), e della decisione della Commissione , 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione dalla tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62 ( GU L 158, pag. 23 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al fine di ottenere la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] des douanes et des droits indirects a pagarle la somma di EUR 1973,74 che essa sostiene di aver versato indebitamente tra il 20 giugno 2005 e il a titolo della tassa assiale, una tassa per gli autoveicoli di peso superiore a 12 tonnellate non adibiti in particolare al trasporto di persone, somma che va aumentata degli interessi e delle spese.

Contesto normativo 3 L’art. 6, n. 2, della direttiva 1999/62 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni: (…) b) agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d’immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l’accordo della Commissione». 4 Il dispositivo della decisione 2005/449 recita: « Articolo 1 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’esenzione, fino al 31 dicembre 2009, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia; (…) Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione». 5 Con il decreto 7 luglio 2006, n. 2006-818, che ha modificato il decreto , n. 70-1285, relatif au transfert de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l’administration des douanes (relativo al trasferimento della base imponibile e della riscossione della tassa speciale su taluni veicoli stradali all’amministrazione doganale; JORF n. 158 del , pag. 10311), le autorità francesi hanno attuato la decisione 2005/449.

Causa principale e questione pregiudiziale 6 Dalla decisione di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] svolge un’attività di sollevamento, movimentazione, trasporto, manutenzione industriale, posa di tubazioni industriali, pulizia industriale e costruzioni modulari.

Tale società ritiene che la tassa assiale non sia più dovuta dal 20 giugno 2005, data di adozione della decisione 2005/449, per quanto riguarda i veicoli a cui quest’ultima si riferisce. 7 L’administration des douanes et des droits indirects ritiene invece che l’esenzione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia entrata in vigore solo alla data della pubblicazione sul Journal officiel de la République française del decreto n. 2006-818, vale a dire il 9 luglio 2006. 8 [OSCURATO:PERSONA] d’Instance di Bordeaux, ritenendo che la causa di cui esso è investito sollevi la questione se la decisione 2005/449, che autorizza la Repubblica francese a esentare taluni veicoli determinati dalla tassa assiale, comporti un obbligo per tale Stato membro di introdurre l’esenzione così approvata, e possa quindi avere un effetto diretto nei rapporti fra le autorità tributarie francesi e la [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 6, n. 2, lett. b, della direttiva (…) 1999/62 (…), preveda la possibilità per uno Stato membro di esentare [dalle tasse da questa prevista] determinate categorie di veicoli.

In tale ambito, se l’autorizzazione ad esentare [dalla tassa assiale] determinate categorie di veicoli concessa alla [Repubblica francese] dalla Commissione con [la] decisione [2005/449] sia immediatamente applicabile al singolo o, trattandosi di una decisione di autorizzazione rivolta alla [Repubblica francese,] richieda una misura di recepimento nazionale».

Sulla questione pregiudiziale 9 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione 2005/449, che, in applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62, approva l’esenzione dalla tassa assiale progettata dalla Repubblica francese, possa essere fatta valere da un singolo nei confronti di tale Stato membro per ottenere il beneficio dell’esenzione stessa dal momento della notifica o della pubblicazione di tale decisione. 10 A tal riguardo, l’art. 249, quarto comma, CE prevede che una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Nella fattispecie, è necessario constatare che destinataria della decisione 2005/449 è la Repubblica francese. 11 Occorre peraltro ricordare che la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 189 del Trattato CEE (divenuto art. 189 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 234 CE) alla decisione escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli interessati e, in secondo luogo, che una disposizione di una decisione rivolta ad uno Stato membro può essere fatta valere contro quest’ultimo, allorquando detta norma imponga al destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso (sentenza 10 novembre 1992, causa C-156/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5567 , punti 12 e 13 nonché la giurisprudenza citata). 12 Occorre quindi verificare se la decisione 2005/449 imponga alla Repubblica francese un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso. 13 A tal riguardo, occorre rilevare che il fondamento normativo di tale decisione è costituito dall’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62, che prevede la possibilità, per uno Stato membro, di esentare dalle tasse sugli autoveicoli taluni veicoli o di applicare ai medesimi aliquote ridotte. 14 Inoltre, conformemente alla stessa disposizione, l’uso di tale possibilità da parte di uno Stato membro è subordinata all’approvazione, da parte della Commissione, di un progetto di attuazione. 15 Di conseguenza, è sufficiente constatare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono, nonostante l’intervento della Commissione, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda sia la loro decisione di ricorrere a tale possibilità sia il contenuto della misura progettata, senza che un qualsiasi obbligo di avvalersi di tale possibilità possa derivare dall’approvazione di tale misura da parte della Commissione. 16 Così, scopo ed effetto della decisione 2005/449 non è costringere la Repubblica francese ad accordare l’esenzione progettata nell’ambito della sua richiesta di autorizzazione, ma autorizzarla ad attuare tale esenzione se tale è la sua volontà. 17 Peraltro, la circostanza che la decisione 2005/449 non stabilisca la data a partire dalla quale essa diventa applicabile e che essa si limiti a stabilire la scadenza dell’esenzione approvata al 31 dicembre 2009 non può incidere sulla portata e sugli effetti di tale decisione. 18 Infatti, la decisione 2005/449, secondo la formulazione dell’art. 254, n. 3, CE, è diventata efficace a partire dal momento della notifica al suo destinatario, nella fattispecie la Repubblica francese.

Ciò non toglie che l’effetto della medesima è quello di rendere possibile un’esenzione, nella fattispecie non ancora esistente e per attuare la quale è necessario un atto nazionale, e non è affatto quello di imporre una tale esenzione. 19 Con riferimento a quanto precede, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che la decisione 2005/449 non può essere fatta valere da un singolo nei confronti della Repubblica francese, destinataria di tale decisione, per ottenere il beneficio dell’esenzione autorizzata da quest’ultima a partire dalla notifica o dalla pubblicazione della medesima.

Sulle spese 20 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: La decisione della Commissione 20 giugno 2005, 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, non può essere fatta valere da un singolo nei confronti della Repubblica francese, destinataria di tale decisione, per ottenere il beneficio dell’esenzione autorizzata da quest’ultima a partire dalla notifica o dalla pubblicazione della medesima.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0018 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 ( *1 ) «Tassa sugli autoveicoli — Direttiva 1999/62/CE — Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture — Art. 6, n. 2, lett. b) — Decisione della Commissione che approva un’esenzione — Assenza di effetto diretto» Nel procedimento C-18/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] d’instance de Bordeaux (Francia) con decisione 4 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL contro [OSCURATO:PERSONA] des douanes et droits indirects , LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: — per la [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL, dall’avv. L. Menestrier, avocat; — per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e L. Butel, in qualità di agenti; — per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato; — per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture ( GU L 187, pag. 42 ), e della decisione della Commissione , 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione dalla tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62 ( GU L 158, pag. 23 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]Ouest SARL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al fine di ottenere la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] des douanes et des droits indirects a pagarle la somma di EUR 1973,74 che essa sostiene di aver versato indebitamente tra il 20 giugno 2005 e il a titolo della tassa assiale, una tassa per gli autoveicoli di peso superiore a 12 tonnellate non adibiti in particolare al trasporto di persone, somma che va aumentata degli interessi e delle spese. Contesto normativo 3 L’art. 6, n. 2, della direttiva 1999/62 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni: (…) b) agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d’immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l’accordo della Commissione». 4 Il dispositivo della decisione 2005/449 recita: « Articolo 1 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’esenzione, fino al 31 dicembre 2009, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia; (…) Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione». 5 Con il decreto 7 luglio 2006, n. 2006-818, che ha modificato il decreto , n. 70-1285, relatif au transfert de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l’administration des douanes (relativo al trasferimento della base imponibile e della riscossione della tassa speciale su taluni veicoli stradali all’amministrazione doganale; JORF n. 158 del , pag. 10311), le autorità francesi hanno attuato la decisione 2005/449. Causa principale e questione pregiudiziale 6 Dalla decisione di rinvio emerge che la [OSCURATO:PERSONA] svolge un’attività di sollevamento, movimentazione, trasporto, manutenzione industriale, posa di tubazioni industriali, pulizia industriale e costruzioni modulari. Tale società ritiene che la tassa assiale non sia più dovuta dal 20 giugno 2005, data di adozione della decisione 2005/449, per quanto riguarda i veicoli a cui quest’ultima si riferisce. 7 L’administration des douanes et des droits indirects ritiene invece che l’esenzione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia entrata in vigore solo alla data della pubblicazione sul Journal officiel de la République française del decreto n. 2006-818, vale a dire il 9 luglio 2006. 8 [OSCURATO:PERSONA] d’Instance di Bordeaux, ritenendo che la causa di cui esso è investito sollevi la questione se la decisione 2005/449, che autorizza la Repubblica francese a esentare taluni veicoli determinati dalla tassa assiale, comporti un obbligo per tale Stato membro di introdurre l’esenzione così approvata, e possa quindi avere un effetto diretto nei rapporti fra le autorità tributarie francesi e la [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 6, n. 2, lett. b, della direttiva (…) 1999/62 (…), preveda la possibilità per uno Stato membro di esentare [dalle tasse da questa prevista] determinate categorie di veicoli. In tale ambito, se l’autorizzazione ad esentare [dalla tassa assiale] determinate categorie di veicoli concessa alla [Repubblica francese] dalla Commissione con [la] decisione [2005/449] sia immediatamente applicabile al singolo o, trattandosi di una decisione di autorizzazione rivolta alla [Repubblica francese,] richieda una misura di recepimento nazionale». Sulla questione pregiudiziale 9 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione 2005/449, che, in applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62, approva l’esenzione dalla tassa assiale progettata dalla Repubblica francese, possa essere fatta valere da un singolo nei confronti di tale Stato membro per ottenere il beneficio dell’esenzione stessa dal momento della notifica o della pubblicazione di tale decisione. 10 A tal riguardo, l’art. 249, quarto comma, CE prevede che una decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Nella fattispecie, è necessario constatare che destinataria della decisione 2005/449 è la Repubblica francese. 11 Occorre peraltro ricordare che la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 189 del Trattato CEE (divenuto art. 189 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 234 CE) alla decisione escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli interessati e, in secondo luogo, che una disposizione di una decisione rivolta ad uno Stato membro può essere fatta valere contro quest’ultimo, allorquando detta norma imponga al destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso (sentenza 10 novembre 1992, causa C-156/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5567 , punti 12 e 13 nonché la giurisprudenza citata). 12 Occorre quindi verificare se la decisione 2005/449 imponga alla Repubblica francese un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso. 13 A tal riguardo, occorre rilevare che il fondamento normativo di tale decisione è costituito dall’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/62, che prevede la possibilità, per uno Stato membro, di esentare dalle tasse sugli autoveicoli taluni veicoli o di applicare ai medesimi aliquote ridotte. 14 Inoltre, conformemente alla stessa disposizione, l’uso di tale possibilità da parte di uno Stato membro è subordinata all’approvazione, da parte della Commissione, di un progetto di attuazione. 15 Di conseguenza, è sufficiente constatare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono, nonostante l’intervento della Commissione, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda sia la loro decisione di ricorrere a tale possibilità sia il contenuto della misura progettata, senza che un qualsiasi obbligo di avvalersi di tale possibilità possa derivare dall’approvazione di tale misura da parte della Commissione. 16 Così, scopo ed effetto della decisione 2005/449 non è costringere la Repubblica francese ad accordare l’esenzione progettata nell’ambito della sua richiesta di autorizzazione, ma autorizzarla ad attuare tale esenzione se tale è la sua volontà. 17 Peraltro, la circostanza che la decisione 2005/449 non stabilisca la data a partire dalla quale essa diventa applicabile e che essa si limiti a stabilire la scadenza dell’esenzione approvata al 31 dicembre 2009 non può incidere sulla portata e sugli effetti di tale decisione. 18 Infatti, la decisione 2005/449, secondo la formulazione dell’art. 254, n. 3, CE, è diventata efficace a partire dal momento della notifica al suo destinatario, nella fattispecie la Repubblica francese. Ciò non toglie che l’effetto della medesima è quello di rendere possibile un’esenzione, nella fattispecie non ancora esistente e per attuare la quale è necessario un atto nazionale, e non è affatto quello di imporre una tale esenzione. 19 Con riferimento a quanto precede, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che la decisione 2005/449 non può essere fatta valere da un singolo nei confronti della Repubblica francese, destinataria di tale decisione, per ottenere il beneficio dell’esenzione autorizzata da quest’ultima a partire dalla notifica o dalla pubblicazione della medesima. Sulle spese 20 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: La decisione della Commissione 20 giugno 2005, 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, non può essere fatta valere da un singolo nei confronti della Repubblica francese, destinataria di tale decisione, per ottenere il beneficio dell’esenzione autorizzata da quest’ultima a partire dalla notifica o dalla pubblicazione della medesima. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris