CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - A. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità (primo motivo), nonché vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato congruamente perché deve ritenersi provata la responsabilità dell'odierno ricorrente anche per la droga rinvenuta sul tetto dell'abitazione prospiciente il suo balcone, evidenziando che: a) l'immobile prospiciente il balcone era abbandonato; b) il confezionamento dei 21 involucri colà rinvenuti era uguale a quello dell'involucro presente nell'abitazione dell'imputato e da questi consegnato agli investigatori; c) il dato ponderale di ogni involucro rinvenuto sul tetto era equivalente a quello consegnato dall'imputato; d) la custodia trovata nella busta in cui era conservata la droga trovata sul tetto era identica alla custodia in cui l'imputato deteneva il bilancino di precisione; e) quanto rinvenuto sul tetto non presentava segni di deterioramento o di esposizione all'esterno; Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuta congrua la pena in ragione della condotta di occultamento della droga da parte dell'imputato e della negativa personalità del medesimo, siccome gravato di precedenti specifici infraquinquennali e al momento del fatto sottoposto a misura cautelare per analogo reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28