CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2021 il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena a lui applicata con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 27 ottobre 2016, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 19 settembre 2019 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020. Il predetto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., è stato motivato dall'avere [OSCURATO:PERSONA] riportato, in precedenza — e precisamente con sentenza del 21 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2019 — altra condanna a pena detentiva per delitto che, cumulata a quella successivamente sospesa, ha determinato il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. e che, peraltro, sarebbe stata, di per sé, ostativa ad un'ulteriore sospensione, per essere detta pena superiore a due anni di reclusione (e pari, precisamente, a due anni e due mesi di reclusione) e, quindi, non sospesa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale trascurato che, al 27 ottobre 2016, data di emissione della sentenza di primo grado del procedimento conclusosi con l'irrogazione della pena della revoca della cui sospensione condizionale si discute, egli non aveva riportato alcuna condanna e che, invece, al 19 settembre 2019, data di emissione della sentenza di secondo grado del medesimo procedimento, la Corte di appello, pur in presenza di condanna definitiva per reato ostativo alla sospensione, non ha, pur potendo, disposto la revoca, ciò che, a suo modo di vedere, inibisce l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha commesso, il 3 ottobre 2016, un reato per il quale è stato condannato, con sentenza di primo grado del 27 ottobre 2016, confermata in appello il 19 settembre 2019 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020, a pena condizionalmente sospesa.Il 28 ottobre 2016 — giorno successivo a quello della sentenza di condanna, in primo grado, per il reato sopra indicato — [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un altro reato, che gli è valso la condanna alla pena, non sospesa, di due anni e due mesi di reclusione, in forza di sentenza del 21 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2019, ovvero in data precedente a quella di definitività della condanna alla pena della revoca della cui sospensione condizionale si discute. Il giudice dell'esecuzione ha, pertanto, disposto, in adesione alla richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza del 27 ottobre 2016 ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 2, n. 1 («La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta... a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto...»), e 168, terzo comma («La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative») cod. pen. e 674, comma 1 -bis cod. proc. pen. («Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale»). 3. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione ha esercitato un potere che non gli compete in ragione del fatto che la causa ostativa, sopravvenuta alla sentenza del 27 ottobre 2016, era, invece, già consolidata al 19 settembre 2019, data in cui la Corte di appello ha confermato la condanna a pena sospesa a dispetto del fatto che egli era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 marzo 2019, ovvero quasi sei mesi prima, a pena detentiva non sospesa per delitto che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. 4. Il ragionamento difensivo è fallace, in quanto non tiene conto della normativa attualmente vigente in tema di revoca della sospensione condizionale della pena. 4.1. Prima delle modifiche introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, all'art. 168 cod. pen. e dell'introduzione dell'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., era pacifico che la revoca della sospensione condizionale, nelle forme previste dall'art. 674 cod. proc. pen., da parte del giudice dell'esecuzione era consentita nei soli casi previsti dall'art. 168, primo comma, nn. 1) e 2), cod. pen. e non anche nella distinta ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., poteva, dunque, costituire motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione, ma non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; ciò, al fine di evitare che la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformasse in un ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge (in questo senso, cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 2650 del 22/09/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215001). 4.2. A seguito delle citate modifiche normative, al giudice dell'esecuzione è stato, invece, attribuito il potere di revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative. È stato, infatti, già rilevato che l'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella più recente formulazione, prevede che «Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale», ovvero quando il beneficio è stato concesso «in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen.» — norma a mente della quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta o due volte .qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 — «in presenza di cause ostative». 5. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del coordinamento tra le competenze rispettivamente attribuite, in materia, al giudice della cognizione ed a quello dell'esecuzione, ha stabilito, con specifico riferimento a casi del tipo di quello che viene qui in rilievo, che «È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e .surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva)» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281432; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar, Rv. 276408).Secondo tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, pur nella consapevolezza della coesistenza di altro, concorrente indirizzo, espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2920, Bordonaro, Rv. 279906 — che esclude la legittimità della revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, della sospensione condizionale che, concessa dal giudice di primo grado, non sia stata revocata da quello di appello al cospetto di una causa ostativa a lui nota — il giudice dell'esecuzione è inibito l'esercizio del potere di revoca nei soli casi in cui la causa ostativa che la impone abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte del giudice della cognizione. 6. Rebus sic stantibus, il vaglio della legittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] postula la verifica non già della conoscenza, da parte del giudice di appello, della causa ostativa — requisito che, ai fini considerati, è irrilevante, diversamente da quanto accade, secondo quanto indicato dalla Sezioni Unite (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381) nella distinta ipotesi di revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, di sospensione condizionale concessa dal giudice di merito in presenza di causa ostativa — ma, piuttosto, dell'avere o meno il giudice della cognizione esaminato e deciso, espressamente o implicitamente ed eventualmente su sollecitazione pubblico ministero, la questione della revocabilità della sospensione condizionale della pena per la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla condanna intervenuta nel lasso temporale intercorso tra i due gradi di giudizio. 7. Trattasi di profilo che il giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, non risulta avere considerato, ciò che, per le ragioni appena esposte, intacca la legittimità del provvedimento impugnato, del quale si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Trapani, al quale spetterà effettuare l'accertamento indicato e, di conseguenza, provvedere nuovamente in ordine alla richiesta presentata in executivis dal pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudi