CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa in data 04/07/2024 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi delitti di truffa aggravata e peculato (capo a), di sostituzione di persona (capo b), di falso (capo c) e di autoriciclaggio (capo d), commessi in Pieve a Nievole dal 2002 al 2016, e l'imputato ha chiesto in udienza preliminare di essere giudicato allo stato degli atti. Secondo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore e unico impiegato presso l'ufficio postale di Pieve di Nievole e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, si sarebbe procurato fraudolentemente illeciti profitti, costituiti da denaro appartenente ai clienti, che intendevano investire in buoni fruttiferi postali o depositare su conti correnti postali o libretti di risparmio; l'imputato, infatti all'atto del disinvestimento delle somme da parte del cliente, avrebbe rilasciato buoni fruttiferi dematerializzati contraffatti, appropriandosi delle somme, che, alcune volte, avrebbe percepito direttamente in contanti e, altre, avrebbe depositato su conti intestati al medesimo cliente e dai quali avrebbe operato, a loro insaputa, prelievi. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 16 aprile 2019 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha disposto la confisca diretta, ed eventualmente anche per equivalente, del profitto del reato determinato con riferimento alle somme indicate nell'imputazione e lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da determinarsi in separato giudizio civile, e alla rifusione delle spese processuali in loro favore. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di truffa, di sostituzione di persona e di falsità materiale, in quanto estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi. 4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 314 e 358 cod. pen., in quanto la Corte di appello ha qualificato le appropriazioni contestate al capo a) dell'imputazione come peculato, anziché come appropriazione indebita. Il difensore ha premesso che la questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta è deducibile nel giudizio di legittimità anche se, proposta in primo grado, non è stata devoluta all'esame della Corte di appello, in quanto non postula accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione. Il ricorrente non avrebbe rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante buoni postali fruttiferi esercitata dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sarebbe attività disciplinata in forme pubblicistiche, ma sarebbe una mera attività di tipo bancario e, dunque, integralmente privatistica. I delitti contestati al capo a) come peculato, dunque, dovrebbero essere riqualificati come reati di appropriazione indebita e dovrebbero essere dichiarati improcedibili per difetto di querela o, comunque, prescritti. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. in relazione alla non configurabilità del delitto di autoriciclaggio di cui al capo d) in relazione alle condotte accertate. Perché sia integrato tale delitto occorre, infatti, che le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento delle somme provento del reato presupposto confluiscano in attività finanziarie e abbiano valenza decettiva; nel caso di specie, l'imputato si sarebbe limitato a versare le somme provento di reato su libretti di deposito a risparmio, senza alcuna efficacia decettiva. Le condotte contestate, asseritamente realizzate dal 2002 al 2016, peraltro, sarebbero in gran parte state commesse in data anteriore all'entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio, operata con la legge 15 dicembre 2014, n. 186. 4.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha denunciato l'inosservanza dell'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, infatti, avrebbe motivato illogicamente in ordine alla richiesta di ridurre la pena, determinata in misura eccessiva, in quanto, pur dichiarando prescritti i delitti di truffa, falso e sostituzione di persona e confermando la pena solo per i delitti di peculato e di autoriciclaggio, ha ridotto la pena inflitta in primo grado di due soli mesi di reclusione. I giudici di appello hanno, inoltre, applicato per il delitto di peculato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, significativamente superiore al minimo edittale vigente all'epoca della commissione del fatto (tre anni di reclusione), in assenza di adeguata motivazione. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. In data 31 marzo 2015 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha depositato una memoria, ribadendo l'insussistenza della qualifica pubblicistica dell'imputato e la non applicabilità nel caso di specie del reato di autoriciclaggio. 7. Il procedimento, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del 1 aprile 2025, è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla qualifica soggettiva del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale e nuovamente fissato per l'udienza del 5 febbraio 2026. 8. In data 30 gennaio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, e ha allegato documentazione medica relativa alle attuali condizioni di salute del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza degli artt. 314 e 358 cod. pen. e l'erronea applicazione di tali disposizioni in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte contestata al capo a) come peculato, anziché come appropriazione indebita. 3. E' necessario, in via preliminare, verificare l'ammissibilità di questo motivo di ricorso. 3.1. Il difensore ha rilevato che la questione relativa alla qualificazione della giuridica della condotta è deducibile nel giudizio di legittimità anche se, proposta in primo grado, non è stata devoluta all'esame della Corte di appello, in quanto non postula accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di cassazione. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando viene in rilievo una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il difensore non ha proposto nell'atto di appello alcuna questione relativa alla qualificazione delle condotte contestate al capo a). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, purché la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730) e il ricorso non sia inammissibile (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01).Nel caso di specie, dunque, la questione sulla qualificazione giuridica delle condotte appropriative contestate al capo 1) deve essere esaminata dalla Corte, in quanto il ricorrente vi ha interesse (posto che alla diversa qualificazione giuridica conseguirebbe una derubricazione del reato accertato) e il motivo di ricorso non è inammissibile, in quanto su questo capo non si è ancora formato il giudicato. Il difensore, infatti, ancorché non abbia svolto nel giudizio di appello alcuna deduzione in ordine alla qualificazione delle condotte contestate al capo A), con il terzo motivo di appello ha contestato la mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla gravità dei fatti accertati. Questa censura, involgendo la gravità delle condotte accertate, presuppone l'esame della qualificazione dei delitti contestati al capo a), e ha, dunque, precluso la formazione del giudicato su tale capo. 3.2. Il motivo è non solo ammissibile, ma anche fondato. Il Tribunale di Pistoia e la Corte di appello di Firenze hanno ritenuto sussistente la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'imputato unitariamente, con riferimento a tutta l'attività svolta quale direttore dell'Ufficio postale, e hanno qualificato le appropriazioni accertate come condotte di peculato. 3.3. Questa interpretazione è, tuttavia, errata. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'attività svolta dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetti al servizio c.d. bancoposta, a partire da Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, (dep. 2017), Carloni, Rv. 272079 — 01, ha, infatti, operato una distinzione tra attività di raccolta del risparmio postale, che ha connotazione di attività di servizio pubblico, e attività di bancoposta diverse dalla raccolta del risparmio postale, a pieno titolo ricompresa nei comuni servizi bancari esercitati in un libero mercato concorrenziale, caratterizzata, ai fini penali, dalla natura privatistica (cfr. Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Tuzet, Rv. 176406 — 01). Il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste, dunque, la qualità di incaricato di pubblico servizio soltanto in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, che ha una peculiare connotazione pubblicistica in quanto per legge è direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi ed è effettuata per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 - 01, seguita in termini sostanzialmente adesivi da: Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 - 01; Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; Sez. 6, n. 28630 del 22/05/2022, F., non mass.; Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, Agnoletti, non mass.; Sez. 6, n. 22280 del 07/03/2024, Faso, Rv. 286614 - 01). Questo orientamento valorizza la peculiare regolamentazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale di cui al d.P.R. n. 144 del 2001 nonché il disposto dell'art. 12 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), rimasto vigente anche dopo l'intervento modificativo dell'art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ed evidenzia anche la previsione, per i prodotti di risparmio postale, di forme di tassazione agevolata e di esenzioni da oneri fiscali, nonché la sottoposizione della relativa attività al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il d.m. 5 ottobre 2020, nel quale, all'art. 1, è ribadito che il «risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale». Con riferimento alla connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, è, peraltro, insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in quanto un diverso orientamento (affermatosi a partire da Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746 - 01; Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01; Sez. 6, n. 3940 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Prete, non mass.; Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 - 01) ha ritenuto che, nell'ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta di risparmio, l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dagli istituti di credito, regolata dal diritto privato. La natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non sarebbe, inoltre, esclusa per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. operi per conto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima sarebbe equiparabile ad un comune azionista che non interviene nei rapporti con la clientela, che sono regolati esclusivamente dal diritto civile. Le Sezioni unite di questa Corte, nel definire questo contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che costituisce prestazione di un pubblico servizio l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti s.p.a., ancorché sia attuata mediante contratti di diritto privato, in quanto questi, nell'ambito di tale attività, costituiscono strumenti operativi di un modulo organizzativo normativamente istituito per fornire, in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, con vincoli di "prezzo" imposti all'erogatore e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 01, fattispecie in tema di peculato). Le Sezioni unite hanno aggiunto che «riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'operatore di [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale e, segnatamente, da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, quando opera nello svolgimento di tale attività, poiché questa si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio» (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 - 02). Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'esercizio di attività di raccolta del risparmio postale. Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti». Le Sezioni unite hanno, dunque, statuito che la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] può essere ravvisata solo con riferimento all'attività di raccolta del risparmio postale. Questa attività è specificamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) ed è definita dall'art. 1 d.P.R. cit. come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti». 3.4. Muovendo da questi principi di diritto deve, dunque, ritenersi che la qualificazione delle condotte accertate in termini di peculato sia corretta solo con riferimento all'appropriazione del denaro depositato sui libretti di risparmio postale o realizzata per effetto del disinvestimento di buoni postali fruttiferi. Le condotte appropriative poste in essere dall'imputato del danaro depositato sui conti correnti postali o, comunque, svolte nell'esercizio di attività bancoposta non relativa a titoli del risparmio postale devono, invece, essere qualificate come appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. Nelle sentenze di merito, tuttavia, anche in ragione della contestazione cumulativa e indistinta nel capo 1) di delitti di truffa e di peculato nei confronti di almeno una quarantina di persone offese, difetta in radice una compiuta ricostruzione dell'oggetto delle appropriazioni contestate e del tipo di attività (di raccolta del risparmio postale o di attività bancoposta diversa) nel contesto della quale le stesse sono state poste in essere. Questa carenza preclude in radice la possibilità di una corretta riqualificazione delle condotte descritte dalle sentenze di merito in sede di legittimità, in quanto postula accertamenti e verifiche non compatibili con il giudizio di Cassazione. Alla resa dei conti, in ragione di una non corretta impostazione di fondo delle valutazioni che hanno condotto acriticamente i Giudici di merito a ravvisare solo ipotesi di peculato, accanto a condotte di truffa dichiarate estinte per prescrizione, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'intero capo A). D'altro canto, l'obiettiva impossibilità - in assenza di un corrispondente preciso accertamento di fatto - di operare una corretta sussunzione delle condotte con riguardo a ciascun frammento di esse, come delineate nell'articolato capo di imputazione, per giunta frammisto, come detto, a contestazioni di truffa, preclude alla Corte in questa sede di fare immediata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarando l'estinzione di quei reati relativamente ai quali possa dirsi maturato il termine di prescrizione (di certo intervenuta in relazione a condotte che debbano qualificarsi come appropriazione indebita e comunque, almeno in parte, anche in relazione a condotte che possano qualificarsi come peculato, all'esito della rinnovata valutazione da compiersi alla luce dei surrichiamati principi). Di qui, si ribadisce, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, perché proceda alla rinnovata valutazione dei singoli episodi nell'ottica segnalata. 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. in relazione alla non configurabilità del delitto di autoriciclaggio di cui al capo d). 5. Il motivo è fondato. Le sentenze di merito hanno accertato che l'impptato ha trasferito le somme di danaro depositate sui libretti di risparmio o sui conti correnti delle persone offese su libretti di risparmio (cd. «libretti di appoggio»), aperti in favore del medesimo cliente, a sua insaputa, dai quali ha successivamente prelevato il danaro di cui si è appropriato. Il trasferimento delle somme sui c.d. libretti di appoggio posto in essere dall'imputato non può, tuttavia, integrare il delitto autoriciclaggio, in quanto è stato finalizzato a realizzare la stessa appropriazione illecita contestata e, dunque, non è intervenuto dopo la commissione del reato di peculato, al fine di riciclarne il profitto. La giurisprudenza di legittimità, in tema di autoriciclaggio, ha statuito che la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280619 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'esclusione del delitto di autoriciclaggio nella condotta dell'amministratore che aveva trasferito somme dai conti di due condominii amministrati a conti esteri di società speculative, osservando che tali attività integravano l'elemento materiale del delitto di appropriazione indebita). Perché sussista, inoltre, il delitto di riciclaggio è necessario l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto (ex plurimis: Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459 - 01). Tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività «economica» o «finanziaria», e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter.1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto; nel caso di specie, peraltro, i c.d. «libretti di appoggio» erano intestati alle medesime persone lese e, dunque, non vi era alcuna idoneità decettiva di tale condotta. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con riferimento ai delitti di autoriciclaggio contestati al capo D), perché il fatto non sussiste. 6. L'accoglimento di questi motivi, in ragione della loro valenza preliminare, esime dal delibare il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 7. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo d), perché il fatto non sussiste e in relazione alle ipotesi contestate come peculato al capo A), rinviando per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impug