CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 44834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, depositato il 27 giugno 2022, per l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato del 2 maggio 2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una misura gradata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per il qual il ricorrente ha avanzato richiesta di applicazione della pena di anni tre di reclusione. Il Tribunale del riesame ha dato atto della impossibilità di valutare a favore dell'imputato gli elementi allegati dalla difesa - ma non documentati - e che, secondo la ricostruzione difensiva, attestano la insussistenza o, comunque, attenuazione delle esigenze cautelari avendo l'imputato avviato una collaborazione con la Procura di Prato, che però aveva espresso un parere favorevole non motivato sull'istanza di sostituzione, e, dunque, nella impossibilità di verificare se effettivamente il comportamento processuale fosse indicativo della attenuazione o cessazione delle esigenze cautelari. Neutri gli altri elementi, quali il tempo trascorso dall'applicazione della misura, l'imputato era stato tratto in arresto il 3 febbraio 2022, e la volontà di definire con il giudizio di applicazione pena il procedimento che, comunque, è relativo ad un grave reato dal momento che [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di oltre un chilogrammo di ketamina e 1200 pastiglie di ecstasy. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per la sua carenza dal momento che il giudizio di applicazione pena a suo carico era stato definito nell'udienza fissata con rito direttissimo, con l'applicazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione e che l'attività di collaborazione prestata era confluita in altro procedimento - non accessibile alla difesa - ma, comunque, sufficiente ad attestarne la sussistenza erano le argomentazioni difensive sviluppate nell'istanza cautelare e sulla quale era intervenuto il parere favorevole del pubblico ministero. Il Tribunale non aveva, infine, esaminato l'aspetto dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse poiché, con ordinanza del 17 ottobre 2022, successiva alla proposizione del ricorso, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione pena. In tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rinnessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018. Privitera, Rv. 272764).4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così' deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere relatore Il P [OSCURATO:PERSONA]