CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22457/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 15/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 29/3/2019: - su richiesta conforme delle parti, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo F) ex agli artt. 81 cpv., 648 cod. pen., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi B) ex artt. 81 cpv., 110, 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen.) e C) (artt. 81 cpv., 110, 648 ter, 416-bis.1 cod. pen.; - ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B) dell'imputazione ex artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relaz. all'art. 628, commi 1 e 3 n. e cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti sovrapponibili motivi. 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ascritto al capo B) della rubrica. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto dimostrata la condotta di partecipazione nel delitto di estorsione perpetrato ai danni dei fratelli D'Ari da parte, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, sulla scorta di elementi probatori che invero non dimostrerebbero la consapevolezza del ricorrente in ordine alla richiesta estorsiva. In particolare, avrebbero dovuto determinare i giudici di merito a escludere l'elemento psicologico del concorso nel delitto in questione la circostanza che il ricorrente non presenziava agli affari del suo datore di lavoro, la natura amichevole dei rapporti tra le persone offese e il Mollica, il ruolo di mero dipendente addetto alla contabilità del ricorrente medesimo e la dichiarazione del Torre, beneficiario ultimo delle somme di denaro, che affermava di non conoscere il ricorrente. Inoltre, l'utilizzo del termine "quota" da parte dell'imputato al fine di sollecitare i fratelli D'Ari al pagamento di somme di denaro sarebbe indicativo della richiesta di liquidazione effettuata per conto del Mollica e a quest'ultimo spettante a fronte della sua partecipazione nel capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA]", facente capo proprio ai fratelli D'Ari. 1.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai fatti di estorsione di cui al capo B). Nel secondo motivo la difesa, quanto all'agevolazione, evidenzia che non vi sarebbe la prova in atti del dolo specifico in ordine alla strumentalità delle condotte rispetto alle attività e agli interessi di consorterie criminali. Sotto il profilo del metodo mafioso, d'altro canto, il riconoscimento dell'aggravante, fondato su un rigido automatismo dovuto alla notoria operatività nel /ocus commissi delicti di associazioni camorristiche, sarebbe smentito dalla mancata consapevolezza del ricorrente circa la natura estorsiva delle richieste avanzate, nonché dall'aver agito, nel momento dell'esazione del credito, spendendo le precise indicazioni ricevute al riguardo dal suo datore di lavoro senza essere a conoscenza della forza intimidatrice da queste derivante. 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare elementi di segno positivo, come l'estraneità del ricorrente alla fase ideativa, il ruolo meramente marginale svolto, l'incensuratezza, la condotta processuale, che avrebbero dovuto determinare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla censura concernente l'aggravante in discorso, come dimostrato dalla assenza di qualsivoglia motivazione, anche solo per relationem, rispetto a quella emessa dal giudice di primo grado sul punto. 1.2.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. rispetto alle contestate aggravanti, in quanto la Corte territoriale avrebbe a tal fine omesso adeguata considerazione del comportamento processuale del ricorrente, nonché del suo stato di incensuratezza. 1.3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 1.3.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, anche mediante il ricorso a moduli prestampati per la redazione della sentenza impugnata, avrebbe omesso di valutare compiutamente gli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, che avrebbero dovuto condurre ad una soluzione opposta rispetto a quella asseverata dal collegio giudicante. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B), è manifestamente infondato. La sentenza oggetto di gravame risulta corredata da una motivazione congrua e scevra da vizi logici, fondata sulla complessiva ed esauriente disamina degli elementi probatori, che hanno determinato i giudici di merito a ritenere integrato il delitto di concorso nel delitto di estorsione aggravata ai danni dei fratelli D'Ari. In particolare, la consapevolezza del ricorrente circa la natura estorsiva delle periodiche richieste di denaro avanzate per conto del Mollica, suo datore di lavoro, e a favore di esponenti del sodalizio criminale operante nel /ocus commissi delicti (clan [OSCURATO:PERSONA]), è stata coerentemente ritenuta dimostrata dai giudici di merito sulla scorta di plurimi elementi emergenti dal contenuto delle intercettazioni ambientali. In particolare, i dialoghi captati dimostrano la presenza del ricorrente presso gli uffici del Mollica nei momenti della consegna periodica delle somme di denaro a titolo di estorsione da parte delle persone offese, il coinvolgimento attivo del ricorrente medesimo nell'attività di contabilità, inclusiva del calcolo delle scadenze periodiche delle rate estorsive, il suo impegno nella ricerca di modalità idonee a giustificare formalmente la provenienza delle somme di denaro versate dalle in guisa da occultarne la provenienza illecita, nonché lo svolgimento dell'attività di riscossione delle relative somme. In tal senso, la Corte territoriale ha valorizzato la conversazione n. 705 del 12.09.2016 in cui il ricorrente, a fronte di una richiesta di dilazione del pagamento, evocando il soggetto ultimo in favore del quale veniva versato ("la signora", cioè la moglie del boss [OSCURATO:PERSONA]) e le conseguenze che ne sarebbero derivate laddove egli avesse rivolto una tale richiesta, otteneva l'effetto di far desistere la persona offesa dalla sua richiesta, così dimostrando consapevolezza in ordine alla natura estorsiva delle richieste economiche avanzate, nonché della caratura dei soggetti da cui provenivano. Peraltro, la Corte territoriale, sulla base di argomentazioni esenti da vizi in punto di logicità, ha interpretato il termine "quota", utilizzato dal ricorrente nel corso di una conversazione telefonica con una delle persone offese (D'[OSCURATO:PERSONA]), alla luce del contesto complessivamente emerso dal compendio probatorio, ritenuto dimostrativo della riferibilità di detto termine alla causale del pagamento indebito, da identificarsi nella liquidazione spettante al clan camorristico, per conto del quale il ricorrente svolgeva l'attività di riscossione, a fronte degli investimenti operati dal boss [OSCURATO:PERSONA] a favore della persona offesa. Ragioni queste per le quali, in conclusione, l'impianto motivazione- della sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di concorso nell'estorsione aggrava risulta esente da vizi deducibili in sede di legittimità e le doglianze proposte con il motivo di ricorso in esame afferiscono a questioni di fatto e si traducono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa rispetto a quella asseverata dai giudici di merito, non ammessa dinanzi a questa Corte. Ulteriore profilo di inammissibilità si rileva nella piena sovrapponibilità delle censure proposte con il motivo di ricorso rispetto a quelle dedotte con l'atto d'appello, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giudici, con cui il ricorrente non si confronta. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che ha riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 41 -bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato. Sotto il profilo del metodo, la sentenza impugnata ha dato atto di come il pagamento del pizzo fosse la conseguenza di un'estorsione di camorra a cui era sottoposto il precedente titolare dell'attività, rispetto alla quale le odierne persone offese erano subentrate, ereditandone il relativo debito. Si è dunque trattato di un fatto estorsivo che si inserisce nell'ambito di estorsioni ripetute a carico di imprenditori in cui il denaro (pizzo) viene preteso quale quota di mercato, per il solo fatto che l'attività è in essere ed insiste nella zona di rispettiva competenza ed insistenza del clan di camorre. Ricorre, pertanto l'ipotesi della cd. estorsione "ambientale", ossia di quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (ex multis vedi: Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Rv. 261632). Che alle vittime fosse ben chiaro da dove provenivano le richieste, d'altro cnato, non solo è logicamente ricavato dalla conoscenza dei personaggi coinvolti, dotati di caratura mafiosa (il Torre ed il [OSCURATO:PERSONA]), ma anche dall'ulteriore passaggio della sentenza impugnata in cui si evidenzia l'immediata desistenza delle stesse dall'esigere una dilazione allorché il ricorrente prospetta le conseguenze che ne sarebbero derivate laddove si fosse reso portatore di una tale ambasciata. Tale ultimo circostanza, poi, risulta estremamente significativa quanto alla piena consapevolezza anche dell'imputato che si trattasse di una estorsione riferibile alla cosca, considerato che è lo stesso ricorrente a frapporre direttamente alle persone offese l'impossibilità in nuca di rivolgere una richiesta di siffatto genere, sul rilievo proprio della rilevanza criminale del soggetto destinatario dei proventi, rappresentando le dirette conseguenze che ne sarebbero derivate laddove non si fosse provveduto alle scadenze concordate. Il fatto che i proventi estorsivi fossero destinati al clan di camorra in forza del patto estorsivo che gravava sul precedente proprietario in cui erano subentrate le odierne persone offese le quali ne avevano rilevato l'attività e al sostentamento del Torre, esponente di spicco del clan, nelle more arrestato, dà pienamente conto della finalità agevolatrice perseguita. La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La motivazione resa dalla Corte territoriale e posta a fondamento del diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., infatti -nella quale sono valorizzati l'estrema gravità delle condotte, nonché il contesto particolarmente allarmante in cui queste venivano poste in essere, la pluralità delle azioni delittuose e l'assenza di ulteriori elementi di segno positivo valutabili in tal senso- è adeguata e coerente. Sul punto, infatti, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, RV. 275509; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altro canto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022). Peraltro, a corredo della richiesta risultano indicati indici di per sé non aventi valenza decisiva, quali l'assenza di precedenti penali (di per sé non sufficiente ex comma 3 dell'art. 62-bis cod. pen.) e l'asserito ruolo marginale che contrasta con il ruolo attribuito all'imputato di esattore e collettore dei proventi estorsivi. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo di ricorso, afferente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la censura dedotta con tale motivo di ricorso risulta compresa tra i motivi di appello rinunciati dal ricorrente nel precedente grado di giudizio, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai punti oggetto di rinuncia e della inammissibilità del ricorso per cassazione che ad essi abbia riguardo. In tal senso, questa Corte ha affermato a più riprese il principio di diritto secondo cui è inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che ometta l'esame dei motivi oggetto di rinuncia, considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 3/12/2010, dep. 2011, Rv. 249269; Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012, Rv. 255069; Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Rv. 262682; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). 2.2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha reso congrua e coerente motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta del corretto comportamento processuale, estrinsecatosi anche nella rinuncia ai motivi di appello, e ha ritenuto dette circostanze con giudizio di equivalenza e non di prevalenza rispetto alle ritenute aggravanti in forza della gravità dei fatti, del contesto particolarmente allarmante in cui si sono svolti e della non completa chiarezza delle dichiarazioni rese sulla intera vicenda. Sul punto, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il giudizio in ordine alla sussistenza ed al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria. Parimenti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450). 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte raccoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Sotto tale profilo anche la questione relativa alla carente o anche omessa motivazione circa i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così, da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Sotto altro profilo, comunque deve anche rilevarsi che la doglianza non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Ragione questa per la quale il ricorso è inammissibile anche perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e scevra da vizi logici, e anche della rinuncia dei motivi di appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C tremila in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor