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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04135/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa data 10/05/2019, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del comportamento calunnioso tenuto dalBombara ai danni di quest’ultima; con la stessa decisione, la corte territoriale ha pure condiviso la decisionedel Tribunale di rigetto del l a domanda con la quale il Bombara ha invocato la condanna della Fresina al risarcimento dei danni in propriofavore, per avere la Fresina, in qualità di tutore della madre e delfratello del Bombara, asseritamente impedito a quest’ultimo di far visitaai propri congiunti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria proposta dal Bombara (non essendo emerso il riscontro di alcun illecito imputabile a carico della Fresina), nonché nella parte in cui ha determinato l’entità dei danni liquidati in favore della Fresina in conseguenza della calunnia già accertatain sede penale a carico del Bombara; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con i due motivi propost i e unitariamente illustrati , il ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. e dell’art. 702 - ter , co. 3 e 4, c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi e “travisamentodel fatto sulla prova decisiva” e omessa motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di rilevare la mancata adozione , da parte del giudice di primo grado, di alcuna pronuncia sulla domanda riconvenzionaleoriginariamente proposta dal Bombara per la condanna dellaFresina al risarcimento dei danni allo stesso provocati in ragione dellalesione del rapporto parentale con i propri congiunti; alriguardo, il ricorrente denuncia l’erroneità del richiamo sul punto operatodal giudice a quo agli atti provenienti dal diverso procedimento penaleinstaurato in conseguenza delle accuse mosse dal Bombara nei confronti della Fresina, nonché l’illegittimità della mancata considerazionedelle allegazioni documentali e delle richieste istruttorie avanzatedall’odierno ricorrente nel corso del giudizio, avendo i giudici del merito fondato la propria decisione sulla base delle sole prove offerte dalla controparte (peraltro erroneamente interpretate e travisate), e sulla base di una motivazione del tutto illogica e insufficiente; imotivi sono nel loro complesso infondat i ; osserva preliminarmente il Collegio come l’intera esposizione dei motivi di censura avanzati dal ricorrente si segnali significativamente (al di là del complessivo disordine della trattazione) per l’irriducibile profilo di contraddittorietà rinvenibile , da un lato, ne lla preliminare contestazione di un’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria propostadal ricorrente e, dall’altro, ne lla successiva contestazione del carattereimmotivato e infondato del rigetto della medesima domanda ; ciòpremesso – fermo il carattere auto - confutatorio di tali aspetti delricorso (con particolare riguardo alla denunciata violazione dell’art.112c.p.c.) – varrà considerare come l’ ubi consistam delle complessive censure avanzate con il ricorso in esame debba sostanzialmente rinvenirsi nella contestazione dell’avvenuto rigetto della domanda risarcitoriaavanzata dal Bombara , da parte dei giudici del merito , tanto Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attraverso il mero rinvio agli atti del procedimento penale in cui la Fresinafu assolta dalle accuse del lo stesso istante , quanto sulla base diuna valutazione solo parziale e incompleta del compendio istruttorio complessivamenteacquisito; al riguardo, varrà evidenziare , in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, come la corte territoriale , pur confermando la correttezzae la sufficienza del laconico richiamo operato dal giudice di primo grado agli atti del procedimento penale, risulta essersi comunque impegnata nella predisposizione di una più articolata argomentazione delle ragioni dell’infondatezza della domanda risarcitoriaavanzata dal Bombara , giungendo ad elaborare un discorso motivazionalepienamente idoneo a consentire la ricostruzione del l’ iter logico-giuridicoseguito al fine di pervenire alla decisione adottata , con particolare riguardo all’assenza di alcuna rimproverabilità nel comportamento tenuto dalla Fresina nell’assolvimento del proprio ufficiodi tutore (cfr. pag. 6 - 7 della sentenza impugnata) ; ciòposto, le successive doglianze illustrate dal ricorrente devono ritenersi nel loro complesso inammissibili, poiché, nonostante la formaledenuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolv ono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversitra le parti ; la stessa contestazione relativa alla mancata acquisizione delle prove proposte dal Bombara risulta apertamente contraddetta dall’espresso giudizio di irrilevanza fatto proprio dal giudice d’appello (così come deducibile , anche implicitamente , dal complesso delle Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomentazionidipanate nella motivazione della sentenza impugnata : cfr. pag. 7 della sentenza) , rispetto al quale il ricorrente non risulta essersiin alcun modo (o adeguatamente) confrontato; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pec [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa data 10/05/2019, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del comportamento calunnioso tenuto dalBombara ai danni di quest’ultima; con la stessa decisione, la corte territoriale ha pure condiviso la decisionedel Tribunale di rigetto del l a domanda con la quale il Bombara ha invocato la condanna della Fresina al risarcimento dei danni in propriofavore, per avere la Fresina, in qualità di tutore della madre e delfratello del Bombara, asseritamente impedito a quest’ultimo di far visitaai propri congiunti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria proposta dal Bombara (non essendo emerso il riscontro di alcun illecito imputabile a carico della Fresina), nonché nella parte in cui ha determinato l’entità dei danni liquidati in favore della Fresina in conseguenza della calunnia già accertatain sede penale a carico del Bombara; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con i due motivi propost i e unitariamente illustrati , il ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. e dell’art. 702 - ter , co. 3 e 4, c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi e “travisamentodel fatto sulla prova decisiva” e omessa motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di rilevare la mancata adozione , da parte del giudice di primo grado, di alcuna pronuncia sulla domanda riconvenzionaleoriginariamente proposta dal Bombara per la condanna dellaFresina al risarcimento dei danni allo stesso provocati in ragione dellalesione del rapporto parentale con i propri congiunti; alriguardo, il ricorrente denuncia l’erroneità del richiamo sul punto operatodal giudice a quo agli atti provenienti dal diverso procedimento penaleinstaurato in conseguenza delle accuse mosse dal Bombara nei confronti della Fresina, nonché l’illegittimità della mancata considerazionedelle allegazioni documentali e delle richieste istruttorie avanzatedall’odierno ricorrente nel corso del giudizio, avendo i giudici del merito fondato la propria decisione sulla base delle sole prove offerte dalla controparte (peraltro erroneamente interpretate e travisate), e sulla base di una motivazione del tutto illogica e insufficiente; imotivi sono nel loro complesso infondat i ; osserva preliminarmente il Collegio come l’intera esposizione dei motivi di censura avanzati dal ricorrente si segnali significativamente (al di là del complessivo disordine della trattazione) per l’irriducibile profilo di contraddittorietà rinvenibile , da un lato, ne lla preliminare contestazione di un’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria propostadal ricorrente e, dall’altro, ne lla successiva contestazione del carattereimmotivato e infondato del rigetto della medesima domanda ; ciòpremesso – fermo il carattere auto - confutatorio di tali aspetti delricorso (con particolare riguardo alla denunciata violazione dell’art.112c.p.c.) – varrà considerare come l’ ubi consistam delle complessive censure avanzate con il ricorso in esame debba sostanzialmente rinvenirsi nella contestazione dell’avvenuto rigetto della domanda risarcitoriaavanzata dal Bombara , da parte dei giudici del merito , tanto Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attraverso il mero rinvio agli atti del procedimento penale in cui la Fresinafu assolta dalle accuse del lo stesso istante , quanto sulla base diuna valutazione solo parziale e incompleta del compendio istruttorio complessivamenteacquisito; al riguardo, varrà evidenziare , in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, come la corte territoriale , pur confermando la correttezzae la sufficienza del laconico richiamo operato dal giudice di primo grado agli atti del procedimento penale, risulta essersi comunque impegnata nella predisposizione di una più articolata argomentazione delle ragioni dell’infondatezza della domanda risarcitoriaavanzata dal Bombara , giungendo ad elaborare un discorso motivazionalepienamente idoneo a consentire la ricostruzione del l’ iter logico-giuridicoseguito al fine di pervenire alla decisione adottata , con particolare riguardo all’assenza di alcuna rimproverabilità nel comportamento tenuto dalla Fresina nell’assolvimento del proprio ufficiodi tutore (cfr. pag. 6 - 7 della sentenza impugnata) ; ciòposto, le successive doglianze illustrate dal ricorrente devono ritenersi nel loro complesso inammissibili, poiché, nonostante la formaledenuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolv ono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversitra le parti ; la stessa contestazione relativa alla mancata acquisizione delle prove proposte dal Bombara risulta apertamente contraddetta dall’espresso giudizio di irrilevanza fatto proprio dal giudice d’appello (così come deducibile , anche implicitamente , dal complesso delle Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1764/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri argomentazionidipanate nella motivazione della sentenza impugnata : cfr. pag. 7 della sentenza) , rispetto al quale il ricorrente non risulta essersiin alcun modo (o adeguatamente) confrontato; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c
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