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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 17458/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 aprile 1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, confermando nel resto; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto vizio per violazione di legge e vizi di motivazione; letta la memoria depositata dalla difesa in data 16 marzo 2026; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione motivando in fatto ed in diritto; ritenuto che trattasi, sostanzialmente, di c.d.

"doppia conforme", avendo la Corte di appello riformato la sentenza soltanto in punto di determinazione della pena, e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appellorisulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 aprile 1984 avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, confermando nel resto; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto vizio per violazione di legge e vizi di motivazione; letta la memoria depositata dalla difesa in data 16 marzo 2026; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione motivando in fatto ed in diritto; ritenuto che trattasi, sostanzialmente, di c.d. "doppia conforme", avendo la Corte di appello riformato la sentenza soltanto in punto di determinazione della pena, e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appellorisulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris