CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa il 22 giugno 2022 dal Tribunale di Caltagirone che ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di tentato furto aggravato in concorso con altri soggetti, così riqualificato il fatto a lui ascritto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione di legge in relazione alla legittimazione del querelante a proporre la querela) è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata fa riferimento alla sussistenza della querela (p. 3). Giova poi ricordare il consolidato principio di diritto per il quale la querela, priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica, non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente (ex multis, Sez. 2, n. 39839 del 27/06/2012, Pmt in proc. Savino e altro, Rv. 253442); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Prei1IEtr