CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 05798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31525/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via BOEZIO n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CAPPIELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2441/2020depositata il 30/09/2020 . Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 1 3/ 01/2023, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti. [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale civile di Milano, opposizione, nelle forme dell’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., a una cartella esattoriale, recante il n. 03320150005728606, iscritta al n. 2015/002715, per il pagamento di spese di giustizia relative a un procedimento penale nei suoi confronti, oltre che di altri coimputat i , conclusosi , avuto riguardo alla sua sola posizione, con applicazione di pena concordata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., con sentenza n. 1335/2012. L’opposizione di merito , nel contraddittorio con Equ italia Giustizia [OSCURATO:SOCIETA]. e il Ministero della Giustizia, venne accolta dal Tribunale civile di Milano con sentenza n. 4941 del 3/05/2018. Avverso la pronuncia di primo grado proposero separati appelli sia [OSCURATO:SOCIETA]. che il Ministero della Giustizia. In entrambe le cause in fase d’impugnazione , separatamente instaurate,si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di Appello di Milano, riuniti i due processi, con sentenza n. 2441 del 30/09/2020 ha rigettato entrambi gli appelli. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, il solo Ministero della Giustizia. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] solo controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., in ambito telematico, nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. Ilprimo motivo propone censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ. ed afferma che la Corte territoriale, e ancor prima il Tribunale di Milano, hanno statuito in situazione d’incompetenza funzionale del giudice civile in luogo di quello penale in merito al vincolo di solidarietà tra coimputati. Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c od. civ. e dell’art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002, in particolare delle norme che riguardano l’obbligo di motivazione degli atti impositivi – cartelledi pagamento. Il terzo e ultimo motivo pone censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., di n ullità della sentenza per non avere il giudice dell’appello rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendosi espresso in merito alla richiesta subordinata del debitore sulla quantificazione delle somme dovute. Il ricorso è infondato, in relazione ai primi due mezzi e inammissibile rispetto al terzo e,dunque, deve essere rigettato. Il primo motivo, relativo all’incompetenza funzionale del giudice civile a conoscere della controversia, per essere la stessa devoluta alla cognizione funzionale del giudice penale, è destituito di fondamento, atteso che il Valsecchi non ha inteso in alcun modo contestare la sussistenza del provvedimento di condanna, costituito nella specie da sentenza resa ai sensi dell’art. 444 e segg. cod. proc. pen., bensì la determinazione concreta della somma da corrispondere e la circostanza che essa non poteva essere inalcun Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. Valle modo adeguatamente ricavata sulla base di altri atti. In tema è opportuno ribadire l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 23297 del 26/07/2022 Rv. 665434 - 01) : « In tema di oppo sizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.», oramai risalente (Cass. n. 14598 del 09/07/2020 Rv. 658321 - 01) e del quale non consta il superamento.La sentenza della Corte territoriale, alla pag. 13 , ha coerentemente ritenuto che il Valsecchi non contestasse in alcun modo il «perimetro» della condanna penale, ma che contestava, al contrario, il difetto di motivazione dell’atto impositivo , ponendo in tal modo censure rientranti nell’ambito della competenza del giudice civile e segnatamente del giudice dell’esecuzione e, quindi , del giudice dell’opposizione ad essa. La tesi dell’Avvocatura erariale, che si incentra sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali di questa Corte (Sez. U penali n. 00 491 del 29/09/2011 , camera di consiglio, dep. 12/01/2012 Rv. 251266 - 01 e 251265 – 01), non è utilmente spendibile: n el caso sottoposto alle Sezioni Unite penali di questa Corte la sentenza penale ( di condanna ) era divenuta irrevocabile nell’anno 1999, ossia in periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 18/06/ 2009 c he ha Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. Valle escluso l’applicazione del criterio solidaristico nella ripartizione delle spese di giustizia tra i coimputati condannati all’esito del medesimo procedimento, sostituendo ad esso il criterio dell'obbligazione soggettiva e propria e dell'accollo « pro quota » delle spese cumulative. Nella specie, viceversa, la sentenza n. 1335 del 20 12 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano di applicazione della pena ai sensi degli art t . 444 e segg. c od . p roc . pen. venne emessa ( e d i ven ne esecutiva ) in data successiva all’entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009,con la conseguenza che al momento della pubblicazione della detta sentenza il principio solidaristico era da ritenersi pacificamente abbandonato in favore del criterio cd pro quota ossia per quote. Il secondo motivo è del pari infondato. La sentenza d’appello ha, con motivazione ampia, logica e coerente, premesso che non essendopiù necessaria l’intimazione di pagamento, la cartella esattoriale, al fine di soddisfare l’obbligo motivazionale imposto alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto riportare specificamente non solo le somme del quale era ingiunto il pagamento, ma anche le causali per le quali erano richieste. La Corte territoriale ha, pertanto, coerentemente escluso che l’obbligo di motivazione del provvedimento impositivo fosse stato soddisfatto, atteso che i fogli-notizie (per l’individuazione del documento si rinvia all’art. 280 T.U.n. 115 del 30 /05/ 2002: Foglio delle notizie e rubrica alfabetica ) , sulla cui base, secondo la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato dovrebbe ricavarsi l’esatto ammontare delle spese che il Valsecchi deve corrispondere, sono riferiti, e sul punto non vi è stata alcuna smentita o controdeduzione, a l procedimento penale originario nel quale vi erano altr i coimputat i , e non a quello risultante dal provvedimento di stralcio, con conseguente incardinamento di un diverso Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. Valle procedimento penale. dal quale è scaturita, in sede di udienza preliminare, l’applic azione della pena su richiesta nei confronti del solo Valsecchi. Il terzo motivo è inammissibile, non risultando in alcun modo specificato da parte dell’Avvocatura erariale, dove e quando, nella fase del giudizio di primo grado, la difesa del Ministero, o quella di [OSCURATO:SOCIETA]., avesse chiesto che il giudice civile determinasse la somma dovuta comunque dal Valsecchi. L’indicazione dell’Avvocatura erariale, alle pag. 21 e 22 del ricorso, in ordine all’avvenuta proposizione da parte dello stesso Valsecchi della domanda, in via subordinata, e in primo grado, di determinazione della somma dovuta in luogo di quella ingiunta, è poi del tutto generica e incorre nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. Ove poi, e conclusivamente, s eguendo la tesi dell’Avvocatura dello Stato, si voglia ritenere che la domanda di determinazione della somma dovuta, comunque, anche in sostituzione di quella originariamente ingiunta, fosse stata automaticamente devoluta al giudice dell’opposizione alla cartella, così come, secondo la prospettazione del Ministero accade nell’opposizione a decreto ingiuntivo, si cadrebbe comunque nell’infondatezza del motivo, posto che, giusta quanto affermato con riferimento al secondo motivo e al paragrafo della motivazione d’appello già richiamato in relazione al detto motivo, sulla base dei fogli-notizia era comunque preclusa l’esatta determinazione del credito cui la cartella aveva riferimento, in quanto detti documenti si riferivano all’originario procedimento penale enon a quello nei confronti del solo Valsecchi. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia e, valutata l’attività processuale espletata , in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da di spositivo. Ad. 13/01/2023 R.g. n. 31525/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata e la cui esistenza e attività sono verosimilmente cessate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, in considerazione del rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 , oltre rimborso spese prenotate ad ebito ; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delMinistero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bi