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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23691/2023

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11629-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Controricorrenti e ricorrenti incidentali Avverso la sentenza n. 4599/09/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 3 0 ma ggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 11629/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dall o spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]. ne ll’anno 20 1 4, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi.

Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni.

Gliatti furono impugnati da entrambe le società, la Yusen nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza 7091/11/2017.

L’appello proposto dall’ufficio fu accolto in parte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4599/09/2019.

Il giudice regionale ha annullato in parte la decisione impugnata, riconoscendo l’obbligane fiscale relativa ai dazi, annullando invece le sanzioni, nonché la maggiore iva pretesa.

Con due motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a nove motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio.

In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata.

Lecontribuenti hanno ritualmente depositato anche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.

Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.RGN 11629/2020 Consigliere rel.

Federici P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11629-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Controricorrenti e ricorrenti incidentali Avverso la sentenza n. 4599/09/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 3 0 ma ggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 11629/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dall o spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]. ne ll’anno 20 1 4, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni. Gliatti furono impugnati da entrambe le società, la Yusen nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza 7091/11/2017. L’appello proposto dall’ufficio fu accolto in parte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4599/09/2019. Il giudice regionale ha annullato in parte la decisione impugnata, riconoscendo l’obbligane fiscale relativa ai dazi, annullando invece le sanzioni, nonché la maggiore iva pretesa. Con due motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a nove motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio. In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.Nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata riservata. Lecontribuenti hanno ritualmente depositato anche memori a illustrativ a ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ. Considerato che Le società hannomanifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.RGN 11629/2020 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022,
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