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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2020

Cassazione n. 33969/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.979/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec , che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ,che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST.

DI LECCEn. 1163/2020 depositata i l 03/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: FER S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA], attinta da avviso di pagamento prot. n.

A/8660 del 30 dicembre 2014, notificato il 12/1/2015, relativamente ad energia elettrica distribuita nella provincia di Brindisi negli anni di imposta dal 2009 al 2013, proponeva impugnazione sul rilievo che produceva energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati in esenzione dall’accisa ai sensi degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), 10, comma 6, l. n. 133 del 1999, 28 l. n. 388 del 2000 e 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.

TUA), come riconosciuto dall’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Foggia con prot. n. 2008/A/2725 del 18 marzo 2008 e da analoghe autorizzazioni di svariati altri Uffici territoriali, fondanti il suo legittimo affidamento ex art. 10 n. 212 del 2000.

La CTP di Brindisi, con la sentenza n. 782/01/2015, e depositata il 29 luglio 2015, rigettava il ricorso.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, per la quale “il legittimo affidamento del contribuente comporta […] l'esclusione degli aspetti sanzionatori ed accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria (così come è avvenuto nel caso di specie) ma non incide sulla debenza del tributo” e che “l'esenzione da accisa di cui all'art. 52, comma 3 lett. b, del T.U.A. non può intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore”.

La contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con articolato controricorso.

Considerato che: I motivi di ricorso sono, alla lettera, così riassumibili: - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 comma 3 lett. b) d.lgs. 504/1995 in relazione agli artt. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ. […, essendo] errato negare che nella nozione di autoproduttore rientri anche il Consorzio. -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della l.n. 2.12/2000 […, essendo] errato limitare l'effetto dell'affidamento alla sola disapplicazione delle sanzioni. -Nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione […] in ordine all'accertamento (e alla motivazione) della ricorrenza di quelle circostanze di fatto che avrebbero impedito un nuovo e diverso esercizio, ‘in malam partem’, dell'attività accertativa; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della l.n. 2.12/2000 […,] la sentenza non [… considerando …] numerose determinazioni amministrative […] nelle quali è stata […] riconosciuta a Fer l'esenzione. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92 […,] la sentenza impugnata viola[ndo] l'art. 57 del D.Lgs. 546/92 laddove afferma che la rideterminazione degli importi richiesti dalla società in sede di appello costituisce eccezione nuova […].

A fronte di quanto innanzi, risulta avere la contribuente depositato istanza addì 10 maggio 2023 “di cessata materia del contendere”, corredata di documentazione, rappresentando quanto segue: - In data 30 settembre 2022 la Società istante ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022); -in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; -l’accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate sancendo espressamente che: “Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU, il tutto a spese compensate”; -la riferita transazione si è conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente; - pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.

Indi concludeva per “l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia con compensazione delle spese di lite”.

In ragione dell’istanza di cui innanzi, sottoscritta sia dalla parte personalmente che dal suo difensore, cui la costituita Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nulla ha opposto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Alla luce dei richiamati accordi, le spese di lite devono essere integralmente comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.979/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec , che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ,che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - SEZ.DIST. DI LECCEn. 1163/2020 depositata i l 03/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: FER S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA], attinta da avviso di pagamento prot. n. A/8660 del 30 dicembre 2014, notificato il 12/1/2015, relativamente ad energia elettrica distribuita nella provincia di Brindisi negli anni di imposta dal 2009 al 2013, proponeva impugnazione sul rilievo che produceva energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati in esenzione dall’accisa ai sensi degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), 10, comma 6, l. n. 133 del 1999, 28 l. n. 388 del 2000 e 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. TUA), come riconosciuto dall’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Foggia con prot. n. 2008/A/2725 del 18 marzo 2008 e da analoghe autorizzazioni di svariati altri Uffici territoriali, fondanti il suo legittimo affidamento ex art. 10 n. 212 del 2000. La CTP di Brindisi, con la sentenza n. 782/01/2015, e depositata il 29 luglio 2015, rigettava il ricorso. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, per la quale “il legittimo affidamento del contribuente comporta […] l'esclusione degli aspetti sanzionatori ed accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria (così come è avvenuto nel caso di specie) ma non incide sulla debenza del tributo” e che “l'esenzione da accisa di cui all'art. 52, comma 3 lett. b, del T.U.A. non può intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore”. La contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con articolato controricorso. Considerato che: I motivi di ricorso sono, alla lettera, così riassumibili: - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 comma 3 lett. b) d.lgs. 504/1995 in relazione agli artt. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ. […, essendo] errato negare che nella nozione di autoproduttore rientri anche il Consorzio. -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della l.n. 2.12/2000 […, essendo] errato limitare l'effetto dell'affidamento alla sola disapplicazione delle sanzioni. -Nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione […] in ordine all'accertamento (e alla motivazione) della ricorrenza di quelle circostanze di fatto che avrebbero impedito un nuovo e diverso esercizio, ‘in malam partem’, dell'attività accertativa; -Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della l.n. 2.12/2000 […,] la sentenza non [… considerando …] numerose determinazioni amministrative […] nelle quali è stata […] riconosciuta a Fer l'esenzione. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92 […,] la sentenza impugnata viola[ndo] l'art. 57 del D.Lgs. 546/92 laddove afferma che la rideterminazione degli importi richiesti dalla società in sede di appello costituisce eccezione nuova […]. A fronte di quanto innanzi, risulta avere la contribuente depositato istanza addì 10 maggio 2023 “di cessata materia del contendere”, corredata di documentazione, rappresentando quanto segue: - In data 30 settembre 2022 la Società istante ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022); -in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; -l’accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate sancendo espressamente che: “Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU, il tutto a spese compensate”; -la riferita transazione si è conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente; - pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Indi concludeva per “l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia con compensazione delle spese di lite”. In ragione dell’istanza di cui innanzi, sottoscritta sia dalla parte personalmente che dal suo difensore, cui la costituita Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nulla ha opposto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Alla luce dei richiamati accordi, le spese di lite devono essere integralmente comp
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