CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta idoneità del riconoscimento del prevenuto operato dalla PG in riferimento alle immagini fotografiche estrapolate dai video di videosorveglianza, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata in punto di valore indiziario del riconoscimento fotografico operato dalla PG e corroborato dalle dichiarazioni logiche e attendibili della p.o.); che lo stesso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che il predetto motivo contiene anche contestazioni in punto di dosimetria della pena inflitta che, parimenti, non si confrontano con la corretta motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre