CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 09/12/2020, ha confermato la sentenza emessa in data 17/09/2018 dal Tribunale di Pesaro, con la quale SACCHETTI Vincenzo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il fall, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare, quanto al primo motivo, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nella specie, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che valorizza, in senso ostativo, i precedenti dell'imputato e la condotta complessivamente tenuta nei confronti della ex moglie e dei familiari di quest'ultima (cfr. Sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione». In applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto alla residua censura, assume rilievo assorbente il fatto che, dalla sentenza impugnata (non contrastata, sul punto, dall'odierno ricorrente), non emerge che la doglianza sia stata dedotta con i motivi di appello, né che l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri, sia stata comunque sollecitata con riferimento ai poteri officiosi del giudice di secondo grado. Deve invero aversi riguardo, a tale specifico proposito, all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez, 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596. Sulla necessità che il ricorrente confuti specificamente il riepilogo delle doglianze esposto dalla Corte territoriale, cfr. ad es. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12 2021 [OSCURATO:PERSONA] VIUORIc IAZ