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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 41175/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 comma 2 e 3 L. 110/1975, perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen...

Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta inclusa tra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto.

Il primo motivo di ricorso deduce l'estinzione del reato ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa.

Il suddetto motivo, coltivato anche con i motivi aggiunti del 14 luglio 2023, è fondato.

La c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis", eccezioni non ricorrenti nel caso in esame.

Dagli atti del fascicolo risulta un verbale di denuncia orale, sporta dalla persona offesa in data 11 ottobre 2012, non qualificabile come formale querela, posto che, pur non esigendosi formule sacramentali per costante giurisprudenza di legittimità, non traspare alcuna concreta manifestazione di volontà punitiva.

Per queste ragioni, in data 19.04.2023, su disposizione del Consigliere addetto all'esame preliminare dei ricorsi, l'articolazione Sezionale dell'Ufficio per il Processo ha provveduto a richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma se, come previsto e reso possibile dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, la persona offesa abbia o meno presentato querela entro il 30 marzo del 2023.

La Procura ha comunicato che la persona offesa non ha formalizzato la querela ed in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 comma 2 e 3 L. 110/1975, perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen... Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta inclusa tra i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto. Il primo motivo di ricorso deduce l'estinzione del reato ascritto all'odierno ricorrente per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa. Il suddetto motivo, coltivato anche con i motivi aggiunti del 14 luglio 2023, è fondato. La c.d. riforma Cartabia ha determinato, tra l'altro, un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis", eccezioni non ricorrenti nel caso in esame. Dagli atti del fascicolo risulta un verbale di denuncia orale, sporta dalla persona offesa in data 11 ottobre 2012, non qualificabile come formale querela, posto che, pur non esigendosi formule sacramentali per costante giurisprudenza di legittimità, non traspare alcuna concreta manifestazione di volontà punitiva. Per queste ragioni, in data 19.04.2023, su disposizione del Consigliere addetto all'esame preliminare dei ricorsi, l'articolazione Sezionale dell'Ufficio per il Processo ha provveduto a richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma se, come previsto e reso possibile dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, la persona offesa abbia o meno presentato querela entro il 30 marzo del 2023. La Procura ha comunicato che la persona offesa non ha formalizzato la querela ed in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza della condizione di procedibilità. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di q
Sentenza Cassazione n. 41175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris