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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:463
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61985J0056 - IT Avis juridique important | 61985J0056 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 5 OTTOBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 56/85. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05655 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Adozione nelle more del giudizio di un regolamento, del pari impugnato, che istituisca un dazio antidumping definitivo di aliquota inferiore, da applicarsi fin dall' inizio - Ricorso divenuto privo d' ogget [OSCURATO:PERSONA] causa 56/85, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nagoya ( Giappone ), in proprio e in nome e per conto delle sue affiliate stabilite nella CEE : - [OSCURATO:PERSONA] ( Belgium ) SA, Zellik ( Belgio ), - [OSCURATO:PERSONA] A/S /, Ishoj ( Danimarca ), - [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] ( Repubblica federale di Germania ), - [OSCURATO:PERSONA]-Jones SMC Ltd, Manchester ( [OSCURATO:PERSONA] ), - [OSCURATO:PERSONA] . ( Irl ) Ltd, Dublino ( Irlanda ), - [OSCURATO:PERSONA] ( Nederland ) BV, Badhoevedorp ( [OSCURATO:PERSONA] ), e [OSCURATO:PERSONA] SA, Aulnay-sous-Bois ( Francia ), rappresentate dall' avv .

P .

Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L .

Mosar, 8, rue Notre-Dame, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig .

J . [OSCURATO:PERSONA] e sig.ra M.-J .

Jonczy, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, LA CORTE ( quinta sezione ), composta dai signori : G .

Bosco, presidente di sezione, J.C .

Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U .

Everling, Y .

Galmot e R .

Joliet, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : sig.ra B .

Pastor, amministratore vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1985, la società [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] "), con sede in Nagoya, Giappone, ha proposto, ex art . 173, 2° comma del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui tale regolamento le si applica . 2 [OSCURATO:PERSONA] è una società le cui attività hanno fra l' altro ad oggetto la fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") principalmente vendute all' estero .

Nel 1984, essa è stata oggetto, assieme ad altri produttori giapponesi, di una denunzia presentata alla [OSCURATO:PERSONA] da un' associazione di produttori europei, il Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Cetma "), che l' accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping . 3 La procedura antidumping avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), ha portato all' emanazione del citato regolamento n . 3643/84 ed ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio provvisorio antidumping del 43,7 %. 4 Detto regolamento, la cui parte essenziale, ai sensi dell' art . 3, 2° comma, si applicava soltanto per un periodo di quattro mesi o fino all' approvazione da parte del Consiglio di misure definitive prima della scadenza di detto periodo, è stato sostituito in corso di causa dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698/85, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), entrato in vigore il 23 giugno 1985, oggetto di un secondo ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 1985 . 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . 6 Visto quanto precede e tenuto conto del fatto che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati incamerati, ex art . 2, del regolamento n . 1698/85, fino all' aliquota del dazio definitivo, inferiore nel caso della [OSCURATO:PERSONA] all' aliquota stabilita a titolo provvisorio, si deve dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento n . 3643/84 . 7 In considerazione di quanto precede, il ricorso è divenuto privo d' oggetto e non v' è luogo a provvedere .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa .

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nel ricorso da essa proposto contro il regolamento n . 1698/85 sostitutivo del regolamento n . 3463/84, ricorso respinto dalla Corte con sentenza in data odierna, la si deve condannare alle spese del presente giudizio . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quinta sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) Non v' è luogo a provvedere sul ricorso . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61985J0056 - IT Avis juridique important | 61985J0056 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 5 OTTOBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 56/85. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05655 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Adozione nelle more del giudizio di un regolamento, del pari impugnato, che istituisca un dazio antidumping definitivo di aliquota inferiore, da applicarsi fin dall' inizio - Ricorso divenuto privo d' ogget [OSCURATO:PERSONA] causa 56/85, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nagoya ( Giappone ), in proprio e in nome e per conto delle sue affiliate stabilite nella CEE : - [OSCURATO:PERSONA] ( Belgium ) SA, Zellik ( Belgio ), - [OSCURATO:PERSONA] A/S /, Ishoj ( Danimarca ), - [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] ( Repubblica federale di Germania ), - [OSCURATO:PERSONA]-Jones SMC Ltd, Manchester ( [OSCURATO:PERSONA] ), - [OSCURATO:PERSONA] . ( Irl ) Ltd, Dublino ( Irlanda ), - [OSCURATO:PERSONA] ( Nederland ) BV, Badhoevedorp ( [OSCURATO:PERSONA] ), e [OSCURATO:PERSONA] SA, Aulnay-sous-Bois ( Francia ), rappresentate dall' avv . P . Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L . Mosar, 8, rue Notre-Dame, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig . J . [OSCURATO:PERSONA] e sig.ra M.-J . Jonczy, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente, LA CORTE ( quinta sezione ), composta dai signori : G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1985, la società [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] "), con sede in Nagoya, Giappone, ha proposto, ex art . 173, 2° comma del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui tale regolamento le si applica . 2 [OSCURATO:PERSONA] è una società le cui attività hanno fra l' altro ad oggetto la fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") principalmente vendute all' estero . Nel 1984, essa è stata oggetto, assieme ad altri produttori giapponesi, di una denunzia presentata alla [OSCURATO:PERSONA] da un' associazione di produttori europei, il Committee of [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : "Cetma "), che l' accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping . 3 La procedura antidumping avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), ha portato all' emanazione del citato regolamento n . 3643/84 ed ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio provvisorio antidumping del 43,7 %. 4 Detto regolamento, la cui parte essenziale, ai sensi dell' art . 3, 2° comma, si applicava soltanto per un periodo di quattro mesi o fino all' approvazione da parte del Consiglio di misure definitive prima della scadenza di detto periodo, è stato sostituito in corso di causa dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698/85, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), entrato in vigore il 23 giugno 1985, oggetto di un secondo ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 1985 . 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . 6 Visto quanto precede e tenuto conto del fatto che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati incamerati, ex art . 2, del regolamento n . 1698/85, fino all' aliquota del dazio definitivo, inferiore nel caso della [OSCURATO:PERSONA] all' aliquota stabilita a titolo provvisorio, si deve dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento n . 3643/84 . 7 In considerazione di quanto precede, il ricorso è divenuto privo d' oggetto e non v' è luogo a provvedere . Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 Ai sensi dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nel ricorso da essa proposto contro il regolamento n . 1698/85 sostitutivo del regolamento n . 3463/84, ricorso respinto dalla Corte con sentenza in data odierna, la si deve condannare alle spese del presente giudizio . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( quinta sezione ) dichiara e statuisce : 1 ) Non v' è luogo a provvedere sul ricorso . 2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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