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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19468/2026

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ato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per erronea interpretazione della legge penale, è manifestamente infondato poiché non specifico nel prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per erronea interpretazione della legge penale, è manifestamente infondato poiché non specifico nel prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19468/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris