Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41295/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.JAITEH gaka, D'ALESSANDRO Alice, D'ONOFRIO Federica, RANCITELLI Ma- nuel e ROSITO Vincenzo ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila, ha rideterminato loro la pena nella misura di giustizia in relazione a plurimi episodi di detenzione e di ces- sione, anche in concorso, di sostanza stupefacente del tipo eroina, riqualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

2. JAITE Saka deduce difetto di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; D'ALESSANDRO Alice denuncia difetto dì motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.; D'ONOFRIO Federica deduce difetto di motivazione con riferimento all'affer- mazione di responsabilità nei suoi confronti, non ricorrendo evidenza di una sua partecipazione concorsuale alle condotte di cessione dello stupefacente; RANCITELLI Manuel e ROSITO Vincenzo denunciano un difetto di motivazione con riferimento alla riconosciuta destinazione allo spaccio dello stupefacente ac- quistato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che í motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato su criteri edittali improntati a valori medio minimi.

A tal proposito ha escluso la recidiva nei confronti di tutti gli imputati e al contempo a ritenuto l'assenza di profili di meritevolezza ai fini del riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo gli argomenti difensivi recessivi ri- spetto alla pluralità, gravità ed offensività dei fatti contestati.

4. Le censure aventi ad oggetto la responsabilità dei ricorrenti risultano gene- riche, meramente assertive, ripropositive di argomenti già esaminati dal giudice 2 di appello e disattesi con un logico apparato motivazionale che poggia sul conte nuto delle intercettazioni telefoniche e prive di analisi censoria rispetto alle sud- dette argomentazioni.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.JAITEH gaka, D'ALESSANDRO Alice, D'ONOFRIO Federica, RANCITELLI Ma- nuel e ROSITO Vincenzo ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila, ha rideterminato loro la pena nella misura di giustizia in relazione a plurimi episodi di detenzione e di ces- sione, anche in concorso, di sostanza stupefacente del tipo eroina, riqualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90, con esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 2. JAITE Saka deduce difetto di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; D'ALESSANDRO Alice denuncia difetto dì motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.; D'ONOFRIO Federica deduce difetto di motivazione con riferimento all'affer- mazione di responsabilità nei suoi confronti, non ricorrendo evidenza di una sua partecipazione concorsuale alle condotte di cessione dello stupefacente; RANCITELLI Manuel e ROSITO Vincenzo denunciano un difetto di motivazione con riferimento alla riconosciuta destinazione allo spaccio dello stupefacente ac- quistato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che í motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali, non manifestamente illogico e contraddittorio nell'esercizio della discrezionalità esercitata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, pe- raltro fissato su criteri edittali improntati a valori medio minimi. A tal proposito ha escluso la recidiva nei confronti di tutti gli imputati e al contempo a ritenuto l'assenza di profili di meritevolezza ai fini del riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo gli argomenti difensivi recessivi ri- spetto alla pluralità, gravità ed offensività dei fatti contestati. 4. Le censure aventi ad oggetto la responsabilità dei ricorrenti risultano gene- riche, meramente assertive, ripropositive di argomenti già esaminati dal giudice 2 di appello e disattesi con un logico apparato motivazionale che poggia sul conte nuto delle intercettazioni telefoniche e prive di analisi censoria rispetto alle sud- dette argomentazioni. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41295/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris