CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10582/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato,Numero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosipresso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 e come da domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d’appello di PALERMO n. 554/2022,pubblicata in data 30 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Va premessa, in sintesi, la vicenda penale da cui ha avutoorigine il presente giudizio.L’odierna ricorrente fu condannata dal Tribunale di Palermocon sentenza in data 28 settembre 2009, in concorso con altricoimputati, per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata,falso documentale e malversazione, finalizzati all’appropriazione difondi regionali e comunitari destinati alla formazione professionale;nel medesimo giudizio e, in solido con gli altri coimputati, anche alrisarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Regionesiciliana, da liquidarsi in separato giudizio.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 812/2010,dichiarò non doversi procedere per essere estinti i delitti ascritti perprescrizione, ma confermò la condanna, anche della odiernaricorrente, al risarcimento dei danni nei confronti della RegioneSiciliana.La Corte di cassazione, con sentenza n. 42934/2014, assolseSarina Barbaccia perché il “fatto non sussiste” per il reato dimalversazione in danno dello Stato di cui al capo L) della imputazionee, sebbene i restanti reati, tra cui la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazione pubbliche (capi da E) a G) dellaimputazione), fossero stati dichiarati prescritti in appello, confermòla sussistenza della responsabilità della Barbaccia al sodaliziocriminoso poiché pienamente consapevole dei meccanismi truffaldiniCC 12.02.2026 Numero registro generale 25787/2022Ric. n. 25787/2022 Numero sezionale 565/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10582/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026messi in opera da [OSCURATO:PERSONA], essendo lei la segretariaamministrativa della struttura facente capo a questi e avendopartecipato alla associazione a delinquere finalizzata allacommissione di truffe; pertanto, annullò senza rinvio la sentenzaquanto al capo L) nei confronti della Barbaccia nonché la “condannaal pagamento delle spese processuali in favore della parte civileRegione Sicilia che elimina” e rigettò, infine, il ricorso (dellaBarbaccia e degli altri ricorrenti coimputati) nel resto.2. A seguito della vicenda penale appena riassunta,l’Assessorato regionale emise l’ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D.n. 639 del 1910, oggetto del presente giudizio.2.1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2013, SarinaBarbaccia propose opposizione avverso detta ingiunzione con cuil’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della FormazioneProfessionale siciliano le aveva intimato il pagamento della sommadi euro 9.296.224,18; ne contestò l’emissione, non essendo il creditoazionato certo, liquido ed esigibile, in mancanza dell’attivazione delgiudizio civile risarcitorio cui il giudice penale aveva rimesso laquantificazione dei danni; evidenziò che la somma ingiunta pariall’importo di 18.000.000.000 di lire, espressa in un passaggiomotivazionale della sentenza penale, quale ammontare delle sommeillecitamente ricavate dai delitti ascritti agli imputati, era stata fissatasenza alcun approfondimento in ordine all’effettivo danno subitodall’amministrazione e senza alcuna differenziazione diresponsabilità ascrivibile ai singoli imputati, agenti in concorso traloro; l’opponente sottolineò il ruolo marginale rivestito nella vicendain questione, per essere stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] soltantonel giugno 2001 con l’incarico di tenere la contabilitàdell’associazione “Italia è Cultura”, senza aver avuto alcun ruolonelle associazioni “Innova” ed “[OSCURATO:PERSONA]”, alle qualierano riconducibili molte delle operazioni fittizie contestate; chiesela sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione impugnata eNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosila declaratoria di inesistenza, illegittimità, nullità od inefficacia,ovvero la revoca della stessa.Si costituì l’Assessorato convenuto, il quale contestò leargomentazioni e le domande di parte attrice ed evidenziò che dallerisultanze istruttorie poste a base della condanna penale pronunziatain prime cure e sostanzialmente confermata in appello (salvo che perla dichiarazione di intervenuta prescrizione dei delitti, ininfluente aifini delle condanne risarcitorie de quibus), era risultata la pienapartecipazione della Barbaccia al sodalizio criminale in questione,nell’ambito del quale la stessa aveva rivestito un ruolo nonsecondario, avendo attivamente partecipato alle attività illecitemediante la falsificazione di scritture contabili, la creazione direndiconti alterati e l’allegazione di fatture false emesse per conto enei confronti di diverse società ed associazioni italiane e straniere,tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], anche per prestazioniinesistenti. L’Assessorato pose in evidenza la piena efficaciaprobatoria degli accertamenti condotti in ambito penale da cui eranoemerse le condotte lesive imputabili alla Barbaccia, in concorso congli altri imputati e l’entità del danno pari alle erogazioni pubblichedestinate alle attività di formazione professionale, fatte confluire suiconti di società italiane ed estere riconducibili al Messina, senza alcuneffettivo impiego nelle attività di formazione finanziate; sottolineò lanatura solidale dell’obbligazione risarcitoria per il danno perpetratoalle casse pubbliche mediante condotte sanzionate penalmente,gravante su tutti i coautori delle condotte, chiese, pertanto, il rigettodelle domande, anche cautelari, della opponente ed in viariconvenzionale, l’accertamento della responsabilità risarcitoria incapo alla Barbaccia e la condanna della stessa al pagamento dellasomma di euro 9.296.224,18, oltre interessi legali e rivalutazionedalla data dell’illecito.Con sentenza n. 1795/2017, il Tribunale di Palermo, purdichiarando l'illegittimità dell'ordinanza notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensiNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosidell'art. 2 R.D. n. 639/2010, accertò la responsabilità risarcitoria diSarina Barbaccia, in solido con altri e, per l'effetto, la condannò alpagamento della somma di euro 9.296.224,18, oltre interessi legalidalla domanda giudiziale, da calcolarsi sulla predetta sommarivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in favoredell’Assessorato dell'Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA], nonché delle spese di giudizio come dadispositivo. Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale accertòche l'ingiusto danno patito dall'Amministrazione era da liquidarenella misura corrispondente alla somma degli importi confluiti suconti di società italiane e straniere facenti capo anche indirettamenteal Messina, in assenza di controprestazioni che ne giustificassero lacorresponsione. Ritenne, inoltre, sulla base della perizia espletatadal Pubblico Ministero in sede penale, che: 1) le sommeindebitamente confluite a vantaggio degli imputati ammontassero acirca 18 miliardi di lire, pari ad euro 9.296.224,18; 2) l'efficienzacausale della condotta dell'attrice dovesse ritenersi acclarata, stantela creazione, da lei posta in essere, di apparenti scritture contabilicredibili al fine di ottenere finanziamenti per importi maggiori ai costieffettivamente sostenuti; 3) del danno apportato alla P.A. -quantificato in complessivi euro 9.296.224,18, oltre interessi legalie rivalutazione - dovessero rispondere tutti gli imputati nei cuiconfronti era stata emessa sentenza penale di condanna, conconseguente condanna della Barbaccia, in solido con gli altricoimputati, condannati in via definitiva, al risarcimento dei danni allacui produzione aveva concorso.3. Avverso la sentenza del Tribunale, propose gravame SarinaBarbaccia esponendo che: - la sentenza della Corte di Cassazione,conseguente al ricorso proposto in sede penale avverso la sentenzadella Corte di appello n. 2004/2013, pur avendo confermatol'ascrivibilità in capo alla stessa delle condotte contestate, avevaannullato senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cuiNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosial capo L) perché il fatto non sussiste, eliminando anche la condannaal pagamento delle spese del giudizio in favore della RegioneSiciliana, avendo accertato che non vi fosse stata una destinazionediversa dei fondi erogati rispetto allo scopo rappresentato e facendovenire meno la quantificazione operata dal Tribunale ai fini dellaconfisca per l'importo di lire 18 miliardi, pari ad euro 9.296.224,18;- che, stante il carattere non risarcitorio, ma sanzionatorio, dellaconfisca, era inammissibile la quantificazione del danno operato, conriferimento ad un profilo di natura risarcitoria, circostanza (a diredella ricorrente) rilevata dal primo giudice in un altro giudizio definitodal Tribunale di Palermo, nel quale era stato escluso che potessepervenirsi alla quantificazione risarcitoria di lire 18.000.000.000, cheera correlata al capo d'imputazione dì cui alla lettera L) e cioè, aldelitto di malversazione, per il quale la Corte di Cassazione avevaannullato la condanna della Barbaccia, senza rinvio; - che nonsussisteva, nel caso di specie, la solidarietà passiva prevista dall'art.2055 c.c. poiché, nell'ambito del giudizio penale, non era stataidentificata la precisa imputabilità dell'evento a due o più persone,che potevano avere prodotto il danno con azioni contestuali, ma nonautonome, per cui la condanna al risarcimento del danno - ove fossestata disposta dal giudice penale - avrebbe in ogni caso dovutoessere rigettata nei suoi confronti, non potendosi attribuire unaresponsabilità collettiva, sol perché non era stata acquisita la provadell'imputabilità individuale; - che la condanna generica alrisarcimento del danno, contenuta nella sentenza penale, postulavasoltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fattodannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità traquesto ed il pregiudizio lamentato e che, soltanto a seguito di ungiudizio instaurato per la liquidazione del danno in sede civile e entroi limiti della misura liquidata, l'Assessorato avrebbe acquistato lalegittimazione a procedere con l'ingiunzione nei confronti dei soggettiNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosicondannati al risarcimento dei danni, con conseguente evidentenullità dell'ingiunzione opposta.L'Assessorato appellato si costituì in giudizio, chiedendo ilrigetto del gravame.La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata,ha confermato la sentenza del Tribunale e ha condannatol’appellante a rifondere le spese del grado in favore dell’Assessoratoappellato, liquidate come da dispositivo.4. Avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi; haresistito con atto di controricorso l’Assessorato, a sua volta,proponendo ricorso incidentale condizionato sorretto da un unicomotivo.Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera diconsiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 12 febbraio 2026.Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettive memorie.Ragioni della decisione1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di tardività delricorso sollevata dall’Assessorato controricorrente che ha sostenutocome, al caso di specie, non si applichi la sospensione feriale deitermini, trattandosi di giudizio di opposizione a ordinanzaingiunzione ex R.D. n. 639/2010, che, in quanto assimilabile alprecetto di cui all’art. 480 c.p.c., renderebbe il relativo giudizioassimilabile all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nonsoggetta alla sospensione feriale dei termini.L’eccezione non è fondata e va disattesa.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui l'opposizione contro l'ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, non rientra fra i procedimenti sottrattialla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non èNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiequiparabile all'opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta ilcarattere dell'urgenza (Cass. Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11258).2. Venendo all’esame del ricorso principale, con il primo motivodi ricorso, la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione art. 2697 c.c., art. 2055 c.c., in relazione all'art.187, co.2,c.p. e loro rilevanza ai fini della decisione della causa”; nellospecifico, contesta il passaggio motivazionale della sentenzaimpugnata che individua il danno complessivo in 18 miliardi di lire(cfr. pag. 43 della sentenza) che, letto in uno alla statuizione dellaCorte di cassazione penale - la quale aveva annullato senza rinvio lasentenza d’appello impugnata in ordine al reato di cui al capo diimputazione L) perché il fatto non sussiste (n. 42934/2014)-,avrebbe fatto venir meno la quantificazione operata e nonconsentirebbe più di ritenere valida quella indicazione. Evidenziaaltresì che tale statuizione imponeva all’Assessorato di fornire laprova della quantificazione del danno ai fini risarcitori ex art. 2697c.c. con riferimento sia all’esatta misura sia alla quantificazione delrisarcimento del danno, che, difatti, il giudice penale avevademandato al giudice civile, prova che non era stata fornita ingiudizio, attesa anche la contestazione e la formulata domandariconvenzionale, cui non era seguita nessuna richiesta istruttoria néil deposito di documentazione ulteriore. A parere della ricorrentel’annullamento di tale capo di reato avrebbe fatto “venir meno anchela quantificazione operata - sia pure, lo si ribadisce, esclusivamenteai fini della confisca – dal Tribunale (p. 407 della sentenza in primecure) per un importo di Lire 18.000.000.000 pari ad euro9.296.224,18 e riportata, sia pure, incidenter tantum, dalla Corte diappello” (pag. 6 in ricorso); aggiunge, peraltro, la ricorrente che“atteso il carattere non risarcitorio ma sanzionatorio della confisca(cfr., per tutte, Cass. sentenze n. 1105/2008 e n. 42178/2009)appare inammissibile una quantificazione del danno operata (e oggiCC 12.02.2026 Numero registro generale 25787/2022Ric. n. 25787/2022 Numero sezionale 565/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10582/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026comunque annullata da una successiva pronunzia) con riferimentoad un profilo di natura sanzionatoria e non già risarcitoria” (cfr. pag.6 del ricorso); in proposito, la ricorrente evidenzia, altresì, che,decidendo sull’opposizione ad ingiunzione fiscale promossa da altrocoimputato nel medesimo giudizio nel quale è coinvolta la Barbaccia(cfr. doc.to n. 3 del fascicolo di parte dell’appello), il Tribunale diPalermo (sentenza n. 3145/2017) ha escluso che dallaquantificazione dell’importo in euro 9.296.244,18 potesse pervenirsialla condanna invocata dall’amministrazione (cfr. in ricorso pag. 7).Denuncia, inoltre, la violazione della regola della solidarietàprevista dall’art. 2055 c.c. che stabilisce la precisa imputabilitàdell’evento a due o più persone che, in ipotesi, possono aver prodottoil danno con azioni contestuali ma autonome, altrimenti, la pretesarisarcitoria deve essere respinta, non potendosi attribuire unaresponsabilità collettiva sol perché non si è acquisita la provadell’imputabilità individuale (richiama tra l’altro, sul punto, Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20646; n. 2455; 21/9/2007 n. 19492).Conclude nel ritenere “evidente”, che soltanto a seguito di ungiudizio instaurato per la liquidazione del danno in sede civile - chesi concluda con una sentenza definitiva di condanna di tutti gliimputati al risarcimento dei danni - l’Assessorato acquisterebbe lalegittimazione a procedere con l’ingiunzione nei confronti dei soggetticondannati al risarcimento dei danni e nella misura che sarà liquidatadal giudice civile.Infine, segnala, quale elemento che starebbe a dimostrare“inequivocabilmente” la fondatezza delle difese espletate nelpresente giudizio, di aver depositato nel corso del giudizio di secondecure copia l’atto di citazione (cfr. doc.to n. 4 del fascicolo di partedell’appello) notificato a [OSCURATO:PERSONA] (coimputato dellaBarbaccia e autore diretto delle condotte illecite contestate in sedepenale) da parte dell’Avvocatura dello Stato nell’interesse e perconto Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], della PresidenzaNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione edella [OSCURATO:PERSONA] (R.G. 6840/2014), giudizio di cui ladifesa della odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza in mododel tutto casuale.2.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e inparte infondato.2.1.1. In primo luogo, va disatteso poiché infondato quantosuggestivamente prospettato da parte ricorrente in relazione allapronuncia di questa Corte in sede penale (Sez. 2 pen. n.42934/2014) che, a dire della odierna ricorrente, annullando lasentenza d’appello in relazione ad uno dei capi di imputazioneavrebbe fatto venir meno anche la quantificazione del danno operatadai giudici di merito.Invero, detta prospettazione non corrisponde a quanto statuitoda questa Corte con la richiamata sentenza che ha, sì, ritenuto ilreato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) di cuial capo L) “insussistente” ma soltanto, in ragione dell’esclusione delconcorso, nella fattispecie, tra quel reato e quello di truffa aggravataper il conseguimento delle erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bisc.p., in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte, pure rammentato dalla stessa sentenza n.42934/2014, secondo cui il concorso tra le due fattispecie di reato èpossibile soltanto allorché alla condotta truffaldina si sommi unadestinazione diversa dei fondi erogati rispetto allo scoporappresentato (Cass. Sez. 2, 27/10/2011 n.43349), ipotesi ritenutanon sussistente nella specie (cfr. punto 4.4. della sentenza n.42934/2014, riportato integralmente nel controricorso pag. 47).Come condivisibilmente evidenziato dall’Amministrazionecontroricorrente, con la citata sentenza, questa Corte ha dispostol’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio,limitatamente al reato di malversazione di cui al capo L) perché ilfatto non sussiste con effetto estensivo per tutti i coimputatiNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosiricorrenti, ma ha nel contempo rigettato “nel resto” il ricorso degliallora ricorrenti (tra i quali, la odierna ricorrente), tenendo ferme,dunque, sia la prescrizione degli altri reati ascritti sia la condanna alrisarcimento dei danni, come dichiarate e comminate nel merito (cfr.pagg. 47 e 48 in controricorso); pertanto, questa Corte con la stessasentenza n. 42934/2014 non ha affatto affermato, né ha intesoaffermare quanto strumentalmente invocato dalla ricorrente, ossiache risulterebbe cioè “non sussistente” il fatto che i finanziamentidiretti allo svolgimento di attività di pubblico interesse non fosserostati destinati alle finalità per le quali erano stati concessi nellamisura pari ad un importo non inferiore a circa Lire 18.000.000.000,pari ad euro 9.296.224,18”. Al contrario, pur rimuovendo lacondanna per il reato di malversazione, ha rigettato, nel resto, ilricorso (proposto anche dalla Barbaccia) confermando, nonostantela prescrizione dei reati, la condanna, in solido, al risarcimento deidanni patrimoniali e non in favore della parte civile, da liquidarsi inseparata sede civile (cfr. in memoria della controricorrente pag. 14).2.1.2. In secondo luogo, si rivela inammissibile la doglianzacon cui parte ricorrente sostiene la violazione della regola disolidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. con riferimento alla violazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 187, comma 2, c.p., alla luce di unindirizzo di questa Corte (viene richiamata la pronuncia n.20192/2014) secondo cui, in caso di illecito plurisoggettivo, ciascunopuò essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato oconcorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la suacondotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioèdell'evento di danno in relazione al quale il suo comportamento sipone come antecedente causale necessario e, nel caso di specie,secondo la ricorrente non vi sarebbe la prova della propriaimputabilità (vengono citate inoltre sul punto Cass. 25/10/2005n.20646; n. 2455; 21/9/2007 n. 19492).Numero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. AmbrosiTralasciando di esaminare l’indirizzo richiamato in tema diillecito plurisoggettivo, l’invocata formale violazione e falsaapplicazione dell’art. 2055 c.c. investe, nella sostanza, profilimeramente fattuali correttamente esaminati dalla Corte d’appello;invero, con la doglianza in esame, la ricorrente ripropone questionigià ritenute infondate dal Giudice d’appello e tende a richiederesurrettiziamente un accertamento di merito precluso a questa Corte,a fronte di un adeguato accertamento compiuto nel merito.La Corte palermitana ha accertato e provato che l’apportocausale (derivante da azioni e omissioni consapevoli) della Barbaccia«in alcun modo» poteva «differenziarsi da quello degli altricomponenti del sodalizio criminoso» (così, pag. 9 della sentenzaimpugnata), accertamento che ha determinato correttamente lacondanna in solido ex art. 2055 c.c.Con la censura in esame, dunque, la ricorrente omette diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti, quantol’apprezzamento, ad esso funzionale, delle risultanze istruttorie èvalutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017,n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).2.1.3. Si rivela inammissibile, infine, anche la censura con cuila ricorrente richiama il principio espresso, anche a Sezioni Unite, daquesta Corte (Sez. U, 26/01/2011 n. 1768) in tema di giudicato extrapenale delle sentenze nel processo civile per risarcimento del danno,con cui sembra voler invocare il principio di autonomia del giudiziocivile rispetto a quello penale al fine di trarne la doverosità di unavalutazione autonoma dei presupposti della responsabilità civile.Valutazione autonoma dei presupposti della responsabilitàcivile sia nell’an che nel quantum che è proprio quella che è stataNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosieffettuata, mediante i richiamati accertamenti in fatto, da entrambii giudici di merito nel presente giudizio, che hanno autonomamentevalutato il materiale istruttorio depositato dalle parti, comprese lesentenze penali, che avevano definitivamente affermato laresponsabilità della Barbaccia, anche civile, cioè con riferimento aldanno risarcibile, non limitandosi di certo, come preteso dalla stessaricorrente, ad un generico accertamento della potenziale capacitàlesiva del fatto dannoso.3. Con il secondo motivo, la ricorrente principale censura aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’“omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti “; nello specifico, la ricorrente ritiene che sia il Tribunale primache la Corte d’appello poi, non hanno tenuto conto di un fattodecisivo per il giudizio e cioè che l’importo di euro 9.296.224,18 erastato oggetto di una quantificazione di natura sanzionatoria, ai finidella confisca. Torna sull’argomento (già in parte sviluppato nelprecedente motivo) secondo cui la pronuncia di legittimitàannullando senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato dicui al capo L) perché il fatto non sussiste avrebbe accertato che ifinanziamenti concessi non avrebbero avuto, nella specie, unadestinazione diversa rispetto allo scopo cui erano destinati; assumein proposito la ricorrente che dall’omesso esame di tale fatto decisivoper il giudizio sarebbe derivata la sua condanna, in solido con icoimputati, al risarcimento dei danni in favore dell’Assessoratoingiungente ovvero una condanna fondata su un presuppostovanificato da una sentenza della Cassazione che proprio in relazioneal reato di malversazione ha negato una destinazione diversa deifondi erogati rispetto allo scopo rappresentato; sostiene, pertanto,che se una quantificazione dei danni doveva operarsi non era certoquella che si riferiva “…agli importi confluiti su conti di società italianee straniere facenti capo anche indirettamente al Messina in assenzadi controprestazioni effettive che ne giustificassero laNumero registro generale 25787/2022CC 12.02.2026 Numero sezionale 565/2026Ric. n. 25787/2022 Numero di raccolta generale 10582/2026Pres. F.M. CirilloData pubblicazione 21/04/2026Est. I. Ambrosicorresponsione…” (pagg. 14 e 15 in ricorso) e ciò in quanto era statoprovato che i fondi erogati sono stati tutti destinati alle finalità perle quali erano stati concessi.3.1. Il motivo non è fondato.Tralasciando il profilo di inammissibilità invocato dacontroparte ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. sulla base della regoladella c.d. “doppia conforme”, il motivo va disatteso in quanto la Corteterritoriale, con la sentenza impugnata, condividendo quantostatuito dal Tribunale in prime cure, ha dato conto perspicuamentedel fatto di cui si lamenta l’omesso esame, affermando: «Pertanto laBarbaccia, il cui apporto causale in ordine al danno patitodall'Amministrazione non può in alcun modo differenziarsi da quellodegli altri componenti del sodalizio criminoso, è tenuta, in solido conquesti ultimi, a risarcire il danno patito dall'Amministrazione,quantificato dal consulente su incarico del Pubblico Ministeronell'ammontare di 18.000.000.000 di lire, pari al profitto conseguitodall'associazione criminosa (in ordine alla quantificazione di taledanno non è stata proposta doglianza alcuna)» (pag. 9 dellasentenza impugnata).Pertanto, i giudici di merito hanno correttamente econcordemente accertato che la quantificazione del danno dovevacorrispondere al profitto conseguito dall’associazione criminosa.Nello specifico, la Corte siciliana ha accertato, per quantoriguarda la odierna ricorrente, la valenza dell’apporto causale dellamedesima in ordine al danno patito dalla [OSCURATO:PERSONA],siccome non differenziato da quello degli altri componenti delsodalizio criminoso, così come è stato accertato l’elementosoggettivo di costei, cioè il dolo. E, sempre nel medesimo giudizio, ildanno è stato definitivamente accertato, quantificato e liquidato, insostanza, ancorandolo agli accertati ingiusti profitti conseguiti daipartecipanti al sodalizio criminoso, tanto è vero che la Corted’appello ha concluso nel ritenere che «correttamente, il primoCC 12.02.2026 Numero registro generale 25787/2022Ric. n. 25787/2022 Numero sezionale 565/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10582/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026giudice ha ritenuto che del danno patito dall'Amministrazione, aseguito della condotta criminosa dei componenti dell'associazioneper delinquere, devono rispondere tutti i componenti del sodaliziocriminoso, a norma dell'art. 2055 c.c.» (pag. 9 della sentenzaimpugnata).4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento delricorso incidentale condizionato proposto dall’Assessorato.Le spese del giudizio di cassazione, nel rapporto processualetra la ricorrente principale e l’Assessorato controricorrente,ricorrente incidentale, seguono la regola della soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato,nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti dicancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione dellespese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate adebito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. tra le altre,Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibilequello incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale alpagamento delle spese processuali in favore della partecontroricorrente che si liquidano in complessivi 18.200,000, oltre allespese prenotate a debito.CC 12.02.2026 Numero registro generale 25787/2022Ric. n. 25787/2022 Numero sezionale 565/2026Pres. F.M. CirilloNumero di raccolta generale 10582/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 21/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 12 febbraio 2026.Il Presidente