CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, a più censure. 3. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo, che lamenta «assenza di correlazione tra devoluto e decisione», illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione degli artt. 189, 192, 213, 214 cod. proc. pen., è generico, in primo luogo perché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata, prolissa e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748), in secondo luogo, perché non si confronta con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno dell'individuazione del Trabelsi quale autore del reato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui sono dettagliatamente riportate e valutate le risultanze processuali atte a comprovare in modo convergente la certa riconducibilità a Trabelsi della condotta delittuosa). I rilievi difensivi finiscono, oltretutto, per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il