CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 03902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 10233del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di Minturno, in persona del Sindaco e legale rappresen- tante pro tempore, con sede in Minturno (LT), [OSCURATO:PERSONA] di Pie- monte, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al ricorso e delibera di G.M. n.44 del 7/02/2019, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rona, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Argentina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], iscritto nell'Albo speciale dei Cassazionisti dal 21/02/1997, con notifiche e comunicazioni relative al presente giu- dizio da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica avvpietrocorona @ puntopec.it. [OSCURATO:TELEFONO], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, Roma ([OSCURATO:PERSONA]). Ricorrente contro Comune di Latina, [OSCURATO:PERSONA] 00097020598, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore - Dott. [OSCURATO:PERSONA]- letta - rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (Co- dice Fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53M29 H501H) dell'[OSCURATO:PERSONA] (il quale dichiara ai sensi di legge il proprio indirizzo E-mail: dilegi- nio.francesco @ pec.comune.latina.it, ed il numero di Fax 0773- 661816 per le relative comunicazioni), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] tecorvi (indirizzo PEC paolopontecorvi @ ordineavvocatiroma.org), giusta delega a margine del Controricorso, rilasciata ai sensi dell'art. 31, comma secondo, lett. c) dello [OSCURATO:PERSONA], in vir- tù di Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Latina-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, come da procura speciale in calce al controricorso dagli Avv.ti Ric- cardo Montanaro (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57L25 A124E tele[OSCURATO:TELEFONO] p.e.c. riccardo.montanaro @ pec.montanaroeassociati.it) e Giam- paolo Torselli (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65S18 E472K - tele[OSCURATO:TELEFONO] - p.e.c. avvocato @ pec.avvgiampaolotorselli.it), eleggendo domicilio fisico in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 int. 8, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio digitale all'indirizzo PEC riccar- do.montanaro @ pec.montanaroeassociati.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5932 deposi- tata il 25 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Comune di Latina ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribuna- le di quella città il Comune di Minturno e la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo in via principale la condanna del Comune di Minturno al pagamento di lire 307.675.100 a titolo di “sovrapprezzo” dovuto a fronte del collocamento di rifiuti urbani nella discarica sita in locali- tà [OSCURATO:PERSONA] (LT) e gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]; in via gradata il ri- conoscimento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. di pari som- ma, in ragione dell’indebito arricchimento del Comune di Minturno; in via ulteriormente gradata, per il caso di già intervenuto versa- mento da parte del Comune di Minturno alla [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo dovuto, la condanna di quest’ultima al pagamento del- le somme costituenti il predetto sovrapprezzo sui rifiuti conferiti nella discarica. 2.-A tal fine parte attrice ha esposto che con ordinanza n° 3 del 1° febbraio 1994, successivamente reiterata, il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva ordinato che i rifiuti solidi urbani e quelli speciali, assimilati ai primi, prodotti da tutti i Comuni della Provin- cia di Latina, venissero smaltiti e riversati presso la discarica di [OSCURATO:PERSONA] (LT); che la predetta ordinanza aveva determinato altresì che l’[OSCURATO:PERSONA] di Latina potesse incremen- tare, a titolo di ristoro, per il peso imposto al proprio territorio, la tariffa di smaltimento dovuta agli enti locali utilizzatori, con un so- vrapprezzo successivamente determinato dalla stessa Regione La- zio in lire 10 per ogni chilogrammo di rifiuto effettivamente conferi- to in discarica; che il sovrapprezzo era versato dai Comuni alla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA] e da essa, una volta effettivamente percepito, river- sato al Comune di Latina; che il Comune di Minturno non aveva versato le menzionate lire 307.675.100 a titolo di sovrapprezzo sui rifiuti conferiti nella discarica. 3.- Si è costituita in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha chiesto il rigetto delle domande, affermando di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, e ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti del Comune di Latina per un maggior credito di Lire 2.246.810.893 derivante dagli smaltimenti dei rifiuti effettuati. In data 29 novembre 2000 il Comune di Latina e la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno stipulato una transazione, con la quale hanno definito tutti i contenziosi tra essi pendenti. 4.- Il Tribunale di Latina, con sentenza n° 11/2012, ha dato atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta tran- sazione tra il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo aver accer- tato che il Comune di Minturno, nonostante la regolarità della noti- fica, non si era mai costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contu- macia, condannandolo al pagamento della somma di euro 83.266,69, oltre interessi con decorrenza dal 29 ottobre 1998. 5.- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune soccombente, deducendo un vizio di nullità per mancata rituale no- tificazione dell’atto di citazione, della comparsa di costituzione con- tenente domanda riconvenzionale e del rinvio d’ufficio della prima udienza di comparizione, e lamentando l’infondatezza della pronun- cia nel merito, per avere l’Ente comunale provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto al Comune di Latina per i titoli dedotti in giudizio per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. 6.-La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Minturno e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata. Il giudice del gravame, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infon- dato il motivo di appello con cui il Comune di Minturno aveva la- mentato la nullità della sentenza di primo grado, atteso che: l’atto di citazione in giudizio del Comune di Latina, era pienamente con- forme alle disposizioni contenute nell’art. 163 cod. proc. civ., era corredato di relata di notifica sottoscritta dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva attestato di aver notificato copia dell’atto al Comune di Minturno in data 16 novembre 1999, inviandola per mezzo del ser- vizio postale al domicilio del convenuto; i rinvii d’ufficio di udienze e la sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] non figuravano nell’elenco tas- sativo di atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ., per i quali occorreva la notifica personale al contumace; la comparsa di costituzione del- la [OSCURATO:SOCIETA], contenente domanda riconvenzionale, seppur in astratto rientrante nell’elenco di cui all’art. 292 cod. proc. civ., sulla scorta del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non neces- sitava di essere notificata al Comune di Minturno, in quanto conte- neva domande riconvenzionali rivolte soltanto nei confronti del Comune di Latina e, pertanto, né la decisione di accoglimento, né quella di rigetto di tali domande avrebbe potuto pregiudicare la si- tuazione processuale del Comune di Minturno. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto condivisibile l’iter logico seguito dal Tribunale per giungere alla condanna del Comune di Minturno, atteso che, per un verso era onere dell’Ente comunale dimostrare di avere già pagato quanto dovuto, per altro verso la produzione depositata in grado d’appello dal Comune doveva rite- nersi inammissibile, per la sua novità, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. 7.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne il Comune di Minturno, affidandolo a quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi sia il Comune di Latina che la società [OSCURATO:SOCIETA]., che concludono per la reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 8.-Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa appli- cazione dell’art. 292 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto la validità della sentenza di primo grado, sul presupposto che non fosse necessario notificare al Comune di Minturno la com- parsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. contenente domanda ricon- venzionale nei confronti del Comune di Latina. Afferma il ricorrente, infatti, che, coinvolgendo le domande ricon- venzionali anche la posizione del Comune di Minturno, la notifica della comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] al Comune sarebbe stata necessaria per garantire la propria posizione in giudizio. 9.-Il mezzo è inammissibile. È, infatti, ben noto (ex multis: Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2018, n° 8697) che le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano diret- te contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima. Ora, il Comune ricorrente deduce che la riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe “coinvolto” anche la sua posizione, ma tale affermazione non è supportata da una sufficiente trascrizione (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) della comparsa di rispo- sta dell’impresa privata e, in particolare, delle conclusioni e delle domande da questa rassegnate. Anche a prescindere da tale carenza (ossia della trascrizione o, al- meno, di una sufficiente illustrazione della comparsa di risposta della [OSCURATO:SOCIETA]), il preteso “coinvolgimento” del Comune di Minturno pare derivi, secondo le prospettazioni del ricorrente, dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] era deputata a raccogliere il sovrapprezzo da tutti i Comuni conferenti per poi versarlo al Comune di Latina. Ma anche all’esito di tale operazione ortopedica delle difese del ri- corrente, non è dato comprendere quale sarebbero le pretese svol- te dalla [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbero reso necessaria la notificazione della sua comparsa di risposta al Comune contumace. Inoltre, il coinvolgimento in virtù del quale occorre notificare la comparsa di risposta al contumace, attiene al rapporto dedotto in giudizio, ma non ad un generico fatto storico (nella specie il fatto che si applicasse il sovraprezzo), rispetto al quale vi è un interesse del contumace di mero fatto. 10.-Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.292 cod. proc. civ. in relazione all’art. 215 dello stesso codice, non- ché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n° 5, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità della sentenza di pri- mo grado in ragione della mancata notificazione al Comune di Min- turno contumace dell’atto di transazione del 29 novembre 2000, stipulato tra il Comune di Latina e la [OSCURATO:SOCIETA]. 11.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. La questione non risulta affrontata in alcuna parte della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio prece- dente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex ac- tisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis: Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, Cass. 32804). In secondo luogo, è evidente che la transazione intervenuta nel corso del giudizio tra Comune di Latina ed [OSCURATO:SOCIETA] non è qualifica- bile come scrittura privata avente rilievo probatorio che il Comune di Minturno aveva diritto a conoscere ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ. (come integrato da Corte cost. n° 317/1989), giacché la stessa, oltre ad essere stata sottoscritta tra terzi, ha avuto la sola funzione processuale di far dichiarare al tribunale la cessazione del- la materia del contendere tra l’attore e la convenuta impresa priva- ta. 12.- Col terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 260 cod. proc. civ. e 90 delle relative disp. att., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata comunicazione al Comune di Minturno, contumace, da parte del c.t.u. dell’inizio delle operazioni peritali: evenienza che non avrebbe consentito all’attuale ricorrente di produrre la docu- mentazione in suo possesso attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto al Comune di Latina. 13.- Il mezzo è destituito di ogni fondamento, posto che – anche a prescindere dalla erronea sussunzione di esso sotto il disposto dell’art. 360 n° 5 del codice di rito – la questione posta col motivo non risulta dalla sentenza impugnata: pertanto, come già sopra detto (precedente paragrafo 11), il Comune avrebbe dovuto indica- re in quale atto del giudizio d’appello lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. In secondo luogo, il ricorrente deduce, nella sostanza, la nullità del- la sentenza (derivante dalla predicata nullità della consulenza) alle- gando che tale vizio gli avrebbe impedito di produrre la “documen- tazione in suo possesso”. Il rilievo è del tutto sfornito di pregio, in quanto la c.t.u. non può essere strumentalmente utilizzata per dare ingresso a documenti non prodotti entro i termini perentori per le istanze istruttorie. Deve, infatti, rammentarsi che la contumacia del Comune di Min- terno è stata volontaria (non essendo stato impugnato il capo di sentenza che ha accertato la regolare notificazione della citazione) e che, pertanto, non sarebbe stata applicabile nei suoi confronti nemmeno la rimessione in termini prevista dall’art. 294 del cod. proc. civ. Infine, tenuto conto di quanto sopra, va aggiunto che non appare qui invocabile il precedente citato dal ricorrente (Cass., sez. VI-1, 26 settembre 2012, n° 16413). Infatti, a prescindere dalla constatazione che il precedente citato enuncia solo obiter l’obbligo di comunicazione dell’inizio delle ope- razioni peritali al contumace e che la c.t.u. in quella vicenda aveva ad oggetto accertamenti ematici o genetici su una delle parti (dun- que da svolgere fisicamente sul corpo del contumace), pare al col- legio preferibile un altro orientamento (Cass., sez. I, 26 settembre 2012, n° 12578, con menzione di altri precedenti) secondo il quale la disposizione dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. (secondo cui il consulente tecnico, che a norma dell'art. 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere) deve es- sere coordinata con quella dell'art. 292 cod. proc. civ., relativa alla notificazione e comunicazione di atti al contumace. Questo articolo, dopo avere elencato nel primo comma gli atti (or- dinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali) da notificare al con- tumace e precisato nel secondo che le altre comparse si considera- no comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale, espressamente dispone, nel ca- poverso successivo, che tutti gli altri atti non sono soggetti a notifi- cazione o comunicazione; mentre l'art. 136 ribadisce che il cancel- liere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudi- ce. D'altra parte, non sono configurabili, rispetto all'ordinanza di nomi- na e conferimento dell'incarico al consulente e allo svolgimento del- le operazioni di quest'ultimo, le esigenze –che trovano tutela nella suddetta elencazione di atti da notificare al contumace – della re- golarità del contraddittorio, in relazione a domande altrimenti igno- rate dalla controparte contumace, e della necessità di rendere que- st'ultima edotta di attività processuali da compiere personalmente. Infine, l'art. 91 delle disp. att. cod. proc. civ. induce a rilevare che, ai sensi del capoverso di tale articolo, il cancelliere deve dare co- municazione delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio al consulente di parte "regolarmente nominato": nomina che, in tutta evidenza, presuppone la costituzione in giudizio della parte. Col che è confermato che il consulente di ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali. 14.- Col quarto motivo il Comune deduce la “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello condiviso l’iter motivazionale del Tribunale, nonché la valu- tazione delle prove raccolte in primo grado, senza rilevare gli errori decisivi commessi dal c.t.u. nella redazione della perizia, consistiti nel non essersi recato presso gli uffici Comune di Minturno onde verificare gli importi da questo dovuti, nell’aver accertato il credito del Comune attore sulla sola base della documentazione in atti e di quella ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla incomprensibile limitazione temporale dell’indagine svolta dal consulente (che avrebbe circo- scritto gli accertamenti contabili al solo periodo febbraio 1997 – giugno 1997, mentre avrebbe dovuto indagare anche per il periodo 3 maggio 1994 –31 maggio 1999). 15.- Il mezzo è inammissibile, in quanto si sostanzia nella critica all’elaborato peritale e, prima ancora, al perimetro delle indagini del consulente: censure, tutte, che avrebbero dovuto essere svolte nel corso delle operazioni di consulenza o, al massimo, entro la successiva difesa. Inoltre, va nuovamente precisato che le questioni poste dal ricor- rente non risultano dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che anche per queste il Comune avrebbe dovuto indicare tempo e luogo di loro ingresso nel processo. 16.-Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente, per la qui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, coe modi- ficato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 83,2 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del Comune di Minturno, ove dovuto. p.q.m. la Corte respinge il ricorso e condanna il Comune di Minturno a ri- fondere ai controricorrenti le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in euro 4.000,00 pe