CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 08530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2150/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierandrea PICCINNI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]) e Maurizio FRIOLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]) e con entrambi elettivamente domiciliata in (00165) Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 353 presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRINDISI n. 888/2022 depositata il 10/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la intempestiva costituzione , ai sensi dell’art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , della parte intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in