CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato l'istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduce che ilgiudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteriidentificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneitàdelle condotte (più reati di rapina), la sostanziale identità del modus operandi (avendo inveceil Giudice dell’esecuzione confuso tale dato con il movente di ciascuno degli episodi)el’elemento unificatore determinato dallo stato di tossicodipendenza; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (di tre anni) e lagenesi estemporanea delle due risoluzioni criminose, a dimostrazione dell’esistenza di unprogramma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudicedell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto, infine, che l'ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerarel’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti,non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizionetossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifichedel ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che,difatti, l’istante si è limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementisulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermandoche i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epocarisalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell'art. 671 cod,pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la drogaviolando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso,perché tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma noncostituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progettocriminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,Cannavò, Rv. 212006). Se, invero, il giudice dell'esecuzione deve certamente tenere contodello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di unapreventiva programmazione unitaria, tuttavia non può sostituire alla preventiva e unitariaprogrammazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente, poiché la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per itossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque lanecessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzatidalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.