CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 28932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità - è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa dalla Corte territoriale alla luce dell'esame del compendio probatorio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore e