CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 15329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere il giudice d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza, è inammissibile perché in palese contrasto con il dato normativo (il ricorrente considera quale termine massimo di prescrizione sette anni e sei mesi, laddove invece, trattandosi di omessa presentazione di dichiarazione fiscale con scadenza 30 settembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, la e•-• prescrizione matura dopo dieci anni dalla consumazione del reato, coincidente01 novantesimo giorno successivo, sicché, anche a prescindere dalle interruzioni comunque verificatesi nel giudizio di primo grado, al momento della decisione in grado d'appello il reato era ben lungi dall'essere prescritto); Considerato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta l'erronea applicazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione quanto alla mancata assoluzione del ricorrente, avendo lo stesso agito per errore e non con dolo, è inammissibile per genericità, non confrontandosi il ricorso con la sentenza impugnata nella parte in cui questa non illogicamente argomenta l'infondatezza dell'identica doglianza proposta con il gravame di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](CELLERIA oggi