CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso (così correttamente qualificato l'atto di appello) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 14/12/2018, che lo condannava alla pena di C 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione del coltello bilama (con lame rispettivamente di cm 7 e cm. 8), non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, e Sez. 1; n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre