CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].G.-intimato-avverso la sentenza pronunciata il 14/12/2024 dal Tribunale di BarcellonaP.G. e depositata il 14/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4271/2025Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 22048/2026Data pubblicazione 27/06/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il provvedimento diliquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato in relazione alladifesa svolta in ambito penale in favore di [OSCURATO:PERSONA], per la qualesi invocava un orario pari a euro 2.280,00-1.140,00 e si censurava ilprovvedimento per l'omessa liquidazione della fase introduttiva.Con sentenza n. 1180/2024, pubblicata il 14/12/2024, il Tribunale diBarcellona P.G. respinse l'opposizione, sostenendo che non andasseliquidata la fase introduttiva della fase dibattimentale del giudizio svoltosidavanti al giudice monocratico in esito a udienza preliminare, in quantoquesta andava a coincidere con il decreto che dispone il giudizio,costituente fase decisionale dell'udienza preliminare, oggetto di autonomae separata liquidazione, e che, pertanto, nessuna fase introduttiva delprocesso in sede dibattimentale potesse essere ulteriormente liquidata,essendo questa assorbita dalla fase decisionale dell'udienza preliminare,già oggetto di liquidazione.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidandolo a un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositatoc.p.c., mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di BarcellonaP.G. è rimasta intimata.Considerato che:1. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Ministero della Giustizia, tardivamente effettuata con un attodenominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso,sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsiin giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza didiscussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c..Numero registro generale 4271/2025Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 22048/2026Data pubblicazione 27/06/2026Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt.370 c.p.c. e 366 primo comma, n. 4, c.p.c., in base ai quali ilcontroricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione deimotivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra letante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022; Cass., Sez. 1,6/4/2024, n. 5983).Venendo al merito, con l’unico motivo, si lamenta la violazione dell’art. 12d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare la fase introduttiva dellafase dibattimentale del giudizio sul presupposto che la stessa andasse acoincidere con la fase conclusiva dell’udienza preliminare, liquidataautonomamente.Il motivo è fondato.L’art. 12 comma 3 D.M. 55/2014 e la tabella 15 allegata allo stessodecreto ministeriale per l’attività difensiva svolta nei giudizi penaliprevedono che il compenso si liquidi per fasi, tra le quali vi sono la faseintroduttiva e la fase istruttoria, per cui il mancato riconoscimento delcompenso per l’attività svolta in tali fasi si risolve in violazione della tariffaprofessionale denunciabile ex art. 360 n.3 c.p.c., come avvenuto nellaspecie. L’ordinanza impugnata non ha dubitato dello svolgimentodell’attività professionale da parte del difensore sia nella fase introduttivadel giudizio sia nella fase istruttoria e dibattimentale, ma non hariconosciuto il compenso richiesto per la prima di esse sostenendo chequesta coincidesse con quella conclusiva dell’udienza preliminare.A tal proposito, Cass., Sez. 2, 23/3/2023, n. 8414, l’art.12 del D.M. n.55/2014 elenca le prestazioni professionali previste per la faseintroduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richiestedichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento delresponsabile civile e la citazione del responsabile civile e che l’elencazionenon è limitata agli atti scritti, ma a tutte le attività - richieste, istanze,Numero registro generale 4271/2025Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 22048/2026Data pubblicazione 27/06/2026osservazioni e opposizioni - che precedono l’apertura del dibattimentoancorché rese in forma orale.Ha dunque errato il giudice di merito nell’escludere la liquidazione delcompenso relativo alla fase introduttiva del dibattimento sull’astrattoassunto che vi fosse coincidenza con la fase finale della precedenteudienza preliminare, senza verificare in concreto le attività svolte dallegale, anche oralmente, in quel contesto.L’ordinanza deve perciò essere cassata, con rinvio al Tribunale diBarcellona P.G., in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale diBarcellona P.G., in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci