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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39038/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 348 e 482, in relazione all'art. 477 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia di secondo grado; b) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati contestati, non essendo in alcun modo emerso - anche alla luce dell'assoluzione dal reato di truffa contestato al capo A) - né l'esercizio abusivo di un'attività professionale, né il compimento di un atto falso, ma il solo svolgimento di un'attività posta in essere ordinariamente dalle concessionario; c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (non essendo stato superato il ragionevole dubbio che impone l'assoluzione dell'imputato) e in ordine al trattamento sanzionatorio (con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello non ha dato atto della rilevanza o meno della data di formazione dell'atto; - che, pertanto, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione dei reato (14 e il 20 gennaio 2015), dei 64 giorni di sospensione maturati e del termine massimo di prescrizione (da individuarsi in nove anni, in ragione della ritenuta recidiva qualificata); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 348 e 482, in relazione all'art. 477 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia di secondo grado; b) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati contestati, non essendo in alcun modo emerso - anche alla luce dell'assoluzione dal reato di truffa contestato al capo A) - né l'esercizio abusivo di un'attività professionale, né il compimento di un atto falso, ma il solo svolgimento di un'attività posta in essere ordinariamente dalle concessionario; c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (non essendo stato superato il ragionevole dubbio che impone l'assoluzione dell'imputato) e in ordine al trattamento sanzionatorio (con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello non ha dato atto della rilevanza o meno della data di formazione dell'atto; - che, pertanto, deve essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di consumazione dei reato (14 e il 20 gennaio 2015), dei 64 giorni di sospensione maturati e del termine massimo di prescrizione (da individuarsi in nove anni, in ragione della ritenuta recidiva qualificata); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 39038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris