CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avversola sentenza del 22 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli, haconfermato – concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata allacondizione che l’imputato prestasse attività retribuita in favore della collettivitàper la durata di mesi otto – la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024.che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006;che, con un primo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizidi motivazione, assumendo che vi sarebbe stato un errore nella individuazionedell’imputato (a pag. 5 del provvedimento ci si riferirebbe all’imputato [OSCURATO:PERSONA]);che, con un secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza nella partein cui nega l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;che, nella prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbeerroneamente valorizzato la durata della condotta antigiuridica e non avrebbefornito alcuna motivazione circa la gravità della stessa, omettendo di valutareadeguatamente il comportamento dell’imputato successivamente ai fatti di reatoper cui si procede;che, con un terzo motivo di doglianza, si censura la parte della sentenza incui si subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivitànon retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque nonsuperiore alla data della pena sospesa, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giàprovveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.Considerato che, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato,poiché la parte deduce un vizio motivazionale non emergente dal provvedimentoimpugnato, non essendo causa di alcuna nullità il mero errore materialenell’indicazione del nome dell’imputato, per di più in una sola pagina dellasentenza, essendo del tutto chiara la sua identità;che i restanti motivi sono inammissibili, rappresentando doglianzeriproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudicidi merito e non scanditi da specifiche critiche difensive;che, in particolare, la Corte distrettuale ha ampiamente illustrato le ragioniper cui ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando ilconsolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui lacondotta susseguente ai fatti di reato non può di per sé rendere di particolaretenuità un’offesa che tale non era al momento del suo compimento (ex plurimis,Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497);che, nel caso di specie, infatti, vi erano danni al suolo, all’atmosfera, alleacque, con deposito di rifiuti anche pericolosi in una vasta area interessata,mentre la rimozione dei rifiuti stessi, effettuata dall’imputato, costituiva unobbligo del possessore dell’area in cui questi erano depositati in modoincontrollato;che, con riferimento all’istituto della sospensione condizionale della pena,premesso che l’imputato ne ha già beneficiato, la Corte territoriale hacorrettamente richiamato la disciplina dettata dagli artt. 164 e 165 cod. pen. e,conseguentemente, ha subordinato la sospensione condizionale della pena allosvolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo parialla sospensione della pena, dovendosi considerare la richiesta difensiva inappello come implicita accettazione delle condizioni previste dalla seconda di talidisposizioni.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]