CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Cratir-ervviszrefieTrd-rt-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (.« e Tek123.30,9te, D‘ \.10+-; A. 1. Con la sentenza in epigrafe, iltrribundre di Rornaí su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione de- ducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto con- tenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell!art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della suc- cinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 gi