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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41512/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/4/2024 preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, esclusa l'aggravante contestata in relazione al delitto di furto e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del delitto di rapina, ha ridotto la pena.

Il ricorso attiene al solo reato di cui all'art. 493 ter c.p. ed è basato su tre motivi.

Il primo motivo con il quale si deducete violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 493 ter, co. 1, c.p., è manifestamente infondato.

E' pacifico che l'imputato, in esito a perquisizione è stato trovato in possesso di una carta posttpay di provenienza illecita ( il giudice di merito ha precisato che la provenienza illecita è provata sia che si ipotizzi la pregressa rapina sia che si ipotizzi la colluttazione tra i due e quindi l'appropriazione indebita).

Ciò detto la deduzione difensiva con la quale si contesta l'illegittimità del possesso della carta/ avendo l'imputato raccolto la carta col proposito di restituirla, è destituita di fondamento poichè il possesso deve essere inteso in senso penalistico come autonoma disponibilità della res accompagnata dall'animus sibi habendi, e cioè dall'animo di tenere la cosa per sé, circostanza nel caso di specie dimostrata dal protrarsi del possesso dello strumento di pagamento, oltre due giorni dopo la lite.

Anche il secondo motivo è palesemente infondato.

La Corte di appello ha motivato sul fine di profitto rilevando che lo strumento di pagamento può essere esibito al fine di dimostrare a terzi ignari le proprie disponibilità, in realtà inesistenti, dovendosi sottolineare che il bene giuridico protetto dalla norma non è solo il patrimonio individuale, ma anche gli interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica sicchè il reato può dirsi integrato anche in presenza della mera condotta di possesso perché determina una situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata (Sez. 5, n. 41317 del 21/11/2006, Rv. 235761).

Il terzo motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 27, co. 2, Cost., 6, co. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, in quanto l'affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta senza che l'indagato fosse stato previamente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di appropriazione indebita, è aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che solo in via astratta ed a favore dell'imputato, ha ipotizzato il delitto di appropriazione indebita in luogo di quello di rapina impropria, senza che ciò potesse avesse rilievo sul possesso, comunque indebito, della carta Postz,Pay. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10/4/2024 preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, esclusa l'aggravante contestata in relazione al delitto di furto e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del delitto di rapina, ha ridotto la pena. Il ricorso attiene al solo reato di cui all'art. 493 ter c.p. ed è basato su tre motivi. Il primo motivo con il quale si deducete violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 493 ter, co. 1, c.p., è manifestamente infondato. E' pacifico che l'imputato, in esito a perquisizione è stato trovato in possesso di una carta posttpay di provenienza illecita ( il giudice di merito ha precisato che la provenienza illecita è provata sia che si ipotizzi la pregressa rapina sia che si ipotizzi la colluttazione tra i due e quindi l'appropriazione indebita). Ciò detto la deduzione difensiva con la quale si contesta l'illegittimità del possesso della carta/ avendo l'imputato raccolto la carta col proposito di restituirla, è destituita di fondamento poichè il possesso deve essere inteso in senso penalistico come autonoma disponibilità della res accompagnata dall'animus sibi habendi, e cioè dall'animo di tenere la cosa per sé, circostanza nel caso di specie dimostrata dal protrarsi del possesso dello strumento di pagamento, oltre due giorni dopo la lite. Anche il secondo motivo è palesemente infondato. La Corte di appello ha motivato sul fine di profitto rilevando che lo strumento di pagamento può essere esibito al fine di dimostrare a terzi ignari le proprie disponibilità, in realtà inesistenti, dovendosi sottolineare che il bene giuridico protetto dalla norma non è solo il patrimonio individuale, ma anche gli interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica sicchè il reato può dirsi integrato anche in presenza della mera condotta di possesso perché determina una situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata (Sez. 5, n. 41317 del 21/11/2006, Rv. 235761). Il terzo motivo con il quale si deduce violazione degli artt. 27, co. 2, Cost., 6, co. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, in quanto l'affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta senza che l'indagato fosse stato previamente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di appropriazione indebita, è aspecifico perché non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che solo in via astratta ed a favore dell'imputato, ha ipotizzato il delitto di appropriazione indebita in luogo di quello di rapina impropria, senza che ciò potesse avesse rilievo sul possesso, comunque indebito, della carta Postz,Pay. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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