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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29099/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13656/325 Ritenuto che l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato non costituisce ipotesi di pena illegale, tale essendo solo quella non prevista dalla legge per specie o quantità, ma solo un caso di determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale e quindi di pena illegittima, non emendabile in cassazione ove non devoluta in appello, essendosi dedotta solo l'eccessività della pena senza eccepire la violazione di legge (cfr. anche Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091). ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che ha escluso solo la recidiva specifica confermando quella generica e infraquinquennale che risulta certamente contestata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13656/325 Ritenuto che l'omessa applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato non costituisce ipotesi di pena illegale, tale essendo solo quella non prevista dalla legge per specie o quantità, ma solo un caso di determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale e quindi di pena illegittima, non emendabile in cassazione ove non devoluta in appello, essendosi dedotta solo l'eccessività della pena senza eccepire la violazione di legge (cfr. anche Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091). ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che ha escluso solo la recidiva specifica confermando quella generica e infraquinquennale che risulta certamente contestata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]