CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5553-2023proposto da: SOCIETÀANNUNZIATA F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappr e se ntat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del curatore p.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA N. 84/2023 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],de positat a i l 25 / 1 / 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2023n. 5553 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La C orte d ’ appello di Catanzaro , con sentenza del 25/1/2023, ha respinto il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] degli Dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Crotone, su richiesta del pubblico ministero, dopo aver dichiarato inammissibil e la domanda di concordato preventivo depositata dalla società. 1.2. La corte del merito, premesso che il procedimento era soggetto alla disciplina concorsuale anteriore all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII)ed escluso che il tribunale avesse violato il diritto di difesa della reclamante, ha ri levato che il primo giudice ne aveva correttamente accertato lo stato di insolvenza secondo i principi fissati da questa Corte per le società non in liquidazione. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] degli Dei [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato i l 22/2/2023 e illustrato da memoria, h a chiesto, per tre motivi, la cassazionedella sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Il PM non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ela falsa applicazione dell’art. 161 , commi 7° e 8°, e dell’art. 182-bis, comma 1°, l.fall., per avere la corte d’appello ritenuto privo di valenza giuridica il richiamo al CCII. Deduce che il C odice in questione, adottato con il d . l gs. n. 14/20 1 9 , modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e in vigore dal 15/7/2022, è stato varato con l’obiettivo dichiarato di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle Ric. 2023n. 5553 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 liquidatorie, nello stesso modo in cui il decreto legislativo di modifica del predetto codice, in attuazione della direttiva europea insolvency, ha voluto favorire la sopravvivenza delle aziende in crisi con la prosecuzione dell’attività d’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionalie lamenta che, con la sua decisione, il giudice del reclamo abbia disatteso l’intento del legislatore. 2.2. Il motivo è inammissibileperché non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata: la corte d’appello, con statuizione rimasta incensurata, si èinfatti limitata ad affermare che le disposizioni del CCII , che ha sostituito la legge fallimentare adottata con il r.d. n. 267/1942 solo a decorrere dal 15/7/2022, non potevano essere invocate in una procedurache, come quella in esame, era stata introdotta prima della predetta datae che pertanto, ai sensi dell’art. 390 del codice citato, era soggetta alla disciplinaconcorsuale anteriore. 2.3. Con il secondo motivo la ricorrente, denuncia ndo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 162,comma 2°, l.fall., lamenta che la corte d’appello abbia escluso che nel corso del procedimento di primo grado fosse stato violato il suo diritto di difesa. Osserva al riguardo che, secondo la norma richiamata, il tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato, deve necessariamente fissare un’udienza camerale al fine di procedere all’audizione del debitore. 2.4. Anche questo motivo è inammissibile perché non investe la ratio decidendi che sorregge il capo della decisione impugnato: la corte d’appello hainfatti respinto il corrispondente motivo di reclamo rilevando, con accertamento non censurato, che il legale rappresentante dell’odierna ricorrente era presente all’udienza camerale fissata dal tribunale, a norma dell’art. 162, comma 2°, l.fall., per la decisione sulla proposta di concordato Ric. 2023n. 5553 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 e che lo stesso era stato, pertanto, “ posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine alla ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento”. 2.5. D’altra parte, l’art. 162, comma 1°, l.fall. attribuisce al tribunale il potere discrezionale di concedere al debitore che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo un termine al fine dell’integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti,sicché l’ omesso esercizio di tale potere non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3586 del 2011; Cass. n. 11882 del 2020). 2.6. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., lamenta che corte d’appello, pur avendo affermato la correttezza delle argomentazioni da essa svolte in ordine ai diversi criteri in base ai quali va valutato lo stato di insolvenza di una società, a seconda che si trovi o meno in liquidazione, abbia poi contraddittoriamente ritenuto corretto l’accertamento compiuto sul punto dal tribunale “ conformemente ai principi enuncia t i dalla giurisprudenza in materia di fallimento di una società non in liquidazione”. 2.7. Il motivo è inammissibile per ché , muovendo dal presupposto (dato erroneamente per scontato) che alla data della dichiarazione di fallimento F.lli [OSCURATO:PERSONA] degli Dei [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in liquidazione, risulta ancora una volta privo di attinenza al capo della decisione impugnato. La corte d’appello, infatti, con statuizione rimasta incensurata, ha rileva to che l ’ a llora reclamante aveva sì lamenta to che il tribunale, nel valutare l a sussistenza del suo stato di insolvenza, si fosse posto in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte in punto di Ric. 2023n. 5553 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 identificazione dei criteriche presiedono a tale valutazione nel caso in cui la società sia in liquidazione, ma non aveva in alcun modo contrastato l’accertamento col quale il primo giudice aveva“implicitamente ma inequivocabilmente” escluso cheessa si trovassein stato d i liquidazione : si trattava, dunque, di un accertamento coperto da giudicato interno, rispetto al quale il giudice del reclamo non poteva che limitarsi a verificare se la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5, 2° comma, l. fall. fosse stata dichiarata, per l’appunto, in conform ità dei principi enunciati dalla giurisprudenzaper le società non in liquidazione. 3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2023n. 5553 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma