Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07394/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4747/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ZMBFNC43A05D3253) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1824/2016 depositata il 16/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa agiva in via monitoria nei confronti della Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito ULSS 12) per il pagamento di C 28.827,86, oltre spese e accessori, esponendo di aver eseguito un'attività di ricovero di pazienti in stato vegetativo in coma persistente sulla base di uno specifico accordo con la ULSS 12 e di avere provveduto a fatturare l'attività assistenziale svolta, emettendo una prima fattura per la normale attività assistenziale ospedaliera e una seconda fattura, rimasta impagata, per i maggiori costi riguardanti l'attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo.

Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'opposizione della ULSS 12, revocava il decreto ingiuntivo emesso, rilevando che lo svolgimento dell'attività in favore dei pazienti in stato vegetativo per essere remunerata avrebbe richiesto l'emissione di un decreto regionale di specifico accreditamento che non vi era stato, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto proposta dal Policlinico quale parte opposta nel giudizio e, quindi, nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale.

Il gravame del Policlinico veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 16 agosto 2016, la quale evidenziava che era assente la autorizzazione regionale per il pagamento del corrispettivo relativo al ricovero dei pazienti in stato vegetativo e che la domanda di indebito arricchimento non era ammissibile poiché non integrava una reconventio reconventionis determinata dall'opposizione della ULSS 12, la quale non aveva proposto domande o eccezioni nuove ma era rimasta nell'ambito della domanda tracciata dal Policlinico. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall'Azienda ULSS

12. Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Policlinico ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni, addebitando alla Corte territoriale di avere errato laddove aveva affermato che solo in presenza di un provvedimento regionale autorizzativo il Policlinico avrebbe potuto richiedere un contributo economico per le prestazioni rese a pazienti in stato vegetativo.

Il motivo è infondato.

E' principio consolidato che, nell'ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992 n.502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1992 n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; ne consegue che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (ex plurimis, Cass. n. 17711 del 2014).

Il provvedimento di accreditamento individua tassativamente le prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria, con l'effetto che le prestazioni eccedenti o diverse rese dalla struttura - come nella specie, quelle in favore dei pazienti in stato vegetativo - non sono a carico dell'ente pubblico.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal Policlinico, ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Il motivo è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile ove si riferisca - come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, quindi, allo stesso bene della vita, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass. n. 9633 del 2022, n. 3127 del 2021, SU n. 22404 del 2018).

In conclusione, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, per nuovo esame sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Civile Depositata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4747/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ZMBFNC43A05D3253) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1824/2016 depositata il 16/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa agiva in via monitoria nei confronti della Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito ULSS 12) per il pagamento di C 28.827,86, oltre spese e accessori, esponendo di aver eseguito un'attività di ricovero di pazienti in stato vegetativo in coma persistente sulla base di uno specifico accordo con la ULSS 12 e di avere provveduto a fatturare l'attività assistenziale svolta, emettendo una prima fattura per la normale attività assistenziale ospedaliera e una seconda fattura, rimasta impagata, per i maggiori costi riguardanti l'attività assistenziale prestata ai pazienti in stato vegetativo. Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'opposizione della ULSS 12, revocava il decreto ingiuntivo emesso, rilevando che lo svolgimento dell'attività in favore dei pazienti in stato vegetativo per essere remunerata avrebbe richiesto l'emissione di un decreto regionale di specifico accreditamento che non vi era stato, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto proposta dal Policlinico quale parte opposta nel giudizio e, quindi, nuova rispetto alla domanda di adempimento contrattuale. Il gravame del Policlinico veniva rigettato dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 16 agosto 2016, la quale evidenziava che era assente la autorizzazione regionale per il pagamento del corrispettivo relativo al ricovero dei pazienti in stato vegetativo e che la domanda di indebito arricchimento non era ammissibile poiché non integrava una reconventio reconventionis determinata dall'opposizione della ULSS 12, la quale non aveva proposto domande o eccezioni nuove ma era rimasta nell'ambito della domanda tracciata dal Policlinico. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall'Azienda ULSS 12. Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il Policlinico ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni, addebitando alla Corte territoriale di avere errato laddove aveva affermato che solo in presenza di un provvedimento regionale autorizzativo il Policlinico avrebbe potuto richiedere un contributo economico per le prestazioni rese a pazienti in stato vegetativo. Il motivo è infondato. E' principio consolidato che, nell'ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs 30 dicembre 1992 n.502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1992 n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; ne consegue che non può essere posto a carico dell'ente pubblico alcun onere di erogazioni di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (ex plurimis, Cass. n. 17711 del 2014). Il provvedimento di accreditamento individua tassativamente le prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria, con l'effetto che le prestazioni eccedenti o diverse rese dalla struttura - come nella specie, quelle in favore dei pazienti in stato vegetativo - non sono a carico dell'ente pubblico. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile (e quindi per non avere deciso sul merito della) domanda proposta in via subordinata dal Policlinico, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il motivo è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata con memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile ove si riferisca - come nella specie - alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e, quindi, allo stesso bene della vita, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (cfr. Cass. n. 9633 del 2022, n. 3127 del 2021, SU n. 22404 del 2018). In conclusione, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, per nuovo esame sulla domanda di ingiustificato arricchimento. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Civile Depositata
Sentenza Cassazione n. 07394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris