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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa nel procedimento penale n. 3803/2020/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 c.p.) propone ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Napoli con provvedimento in data 16 Dicembre 2021 ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di ricusazione propfsta dall'odierno ricorrente nei confronti del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] chiamata a pronunziarsi sull' opposizione alla richiesta di archiviazione (dopo avere già rigettato, in precedenza, la richiesta da parte del Pubblico Ministero di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di tutti indagati) in quanto soggetto non legittimato.Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 34, 37, 41, 178 comma 1 lett. c), 181 e 410 c.p.p., in relazione all'esclusione della persona offesa dal novero dei soggetti legittimati alla proposizione della dichiarazione di ricusazione, non avendo i giudici di merito considerato che la persona offesa e parte necessaria avendo azionato l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

Contestualmente, il ricorrente prospetta un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 c.p.p. -alla stregua degli artt. 2, 24, 111 e 117, in relazione all'art. 6 CEDU, della Costituzione -nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra il g.i.p. che si sia pronunciato in merito all'applicazione di una misura cautelare e il giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione; dunque, sollecita la Corte di Cassazione a sollevare la relativa questione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso tenuto della correttezza del principio di diritto applicato nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Il principio di diritto applicato dalla Corte d'Appello è, infatti, il medesimo reiteratamente espresso dalla Corte di Cassazione e che in questa sede deve essere ribadito secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" (art.37 cod. proc. pen.), tra le quali non si pone la parte offesa dal reato che tale qualifica non riveste in senso tecnico (vedi Sez. 6, Ordinanza n. 39203 del 05/07/2005 Cc. (dep. 24/10/2005) Rv. 232516 - 01; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 36657 del 14/06/2007 Cc. (dep. 05/10/2007 ) Rv. 237713 ed ancora Sez. 6, Sentenza n. 48494 del 12/12/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242149 - 01.

2.1. La manifesta infondatezza della censura e, quindi, l'assenzaNlegittimazione in capo alla persona offesa alla proposizione della dichiarazione di ricusazione rende l'irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 c.p.p. in questo procedimento e la preclusione di ogni esame in merito alla relativa eventuale fondatezza.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 5 Maggio 2022 lier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa nel procedimento penale n. 3803/2020/21 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 c.p.) propone ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Napoli con provvedimento in data 16 Dicembre 2021 ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di ricusazione propfsta dall'odierno ricorrente nei confronti del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] chiamata a pronunziarsi sull' opposizione alla richiesta di archiviazione (dopo avere già rigettato, in precedenza, la richiesta da parte del Pubblico Ministero di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di tutti indagati) in quanto soggetto non legittimato.Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 34, 37, 41, 178 comma 1 lett. c), 181 e 410 c.p.p., in relazione all'esclusione della persona offesa dal novero dei soggetti legittimati alla proposizione della dichiarazione di ricusazione, non avendo i giudici di merito considerato che la persona offesa e parte necessaria avendo azionato l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. Contestualmente, il ricorrente prospetta un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 c.p.p. -alla stregua degli artt. 2, 24, 111 e 117, in relazione all'art. 6 CEDU, della Costituzione -nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra il g.i.p. che si sia pronunciato in merito all'applicazione di una misura cautelare e il giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione; dunque, sollecita la Corte di Cassazione a sollevare la relativa questione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso tenuto della correttezza del principio di diritto applicato nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Il principio di diritto applicato dalla Corte d'Appello è, infatti, il medesimo reiteratamente espresso dalla Corte di Cassazione e che in questa sede deve essere ribadito secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti" (art.37 cod. proc. pen.), tra le quali non si pone la parte offesa dal reato che tale qualifica non riveste in senso tecnico (vedi Sez. 6, Ordinanza n. 39203 del 05/07/2005 Cc. (dep. 24/10/2005) Rv. 232516 - 01; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 36657 del 14/06/2007 Cc. (dep. 05/10/2007 ) Rv. 237713 ed ancora Sez. 6, Sentenza n. 48494 del 12/12/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242149 - 01. 2.1. La manifesta infondatezza della censura e, quindi, l'assenzaNlegittimazione in capo alla persona offesa alla proposizione della dichiarazione di ricusazione rende l'irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 c.p.p. in questo procedimento e la preclusione di ogni esame in merito alla relativa eventuale fondatezza. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 5 Maggio 2022 lier
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