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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22591/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16844/2020r.g., proposto da A.R.C.A. – [OSCURATO:PERSONA], Culturale e Sportiva dei dipendenti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 77, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3653/2019 pubblicata in data 30/10/2019, n.r.g. 4185/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 5.041,18, a titolo di restituzione della maggiore imposta – richiestagli dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso n. 2013/75075 – relativa all’incentivo all’esodo da lui OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -somma "netta" da pagare - diversa imposizione fiscale - conseguenze percepito in virtù delle dimissioni incentivate, rassegnate in esecuzione del verbale di conciliazione dinanzi alla D.P.L.di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.- Il Tribunale accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e revocava il provvedimentomonitorio. 3.- La Corte d’Appello, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermavache nell’accordo sottoscritto dinanzi alla DPL di Roma era stato espressamente previsto che la somma di euro 150.000,00 sarebbe stata pagata come somma netta, sicché l’eventuale maggiore imposta non poteva che gravare sulla datrice di lavoro. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. laricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione” dell’art. 434, co. 1, c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello a causa dell’omesso rilievo della mancanza di motivi specifici di impugnazione, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a riproporre la propria tesi.

Il motivo è inammissibile, perché non è stato adempiuto l’onere – ai fini dell’autosufficienza – di trascrivere l’appello per dimostrarne l’inammissibilità.

In ogni caso va ribadito che l ’appello, a differenza del ricorso per cassazione, è un mezzo di impugnazione a critica libera e non vincolata.

Ne consegue che l’onere di specificazione del motivo di appello va inteso nel senso che l’appellante è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritenga la sentenza di primo grado illegittima e/o errata.

Come questa Corte ha già precisato, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.n. 83/2012, convertitocon modificazioni dalla L egge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. un. ord. n. 36481/2022; Cass. ord. 13535/2018; Cass. sez. un. n. 27199/2017).

Ciò è quanto avvenuto nella specie, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] doluto del fatto che il Tribunale non aveva considerato che nel verbale di conciliazione era stato espressamente previsto che l’incentivo all’esodo sarebbe stato pari alla somma “netta” di euro 150.000,00.

Il fatto –pure censurato dalla ricorrente – c he la Corte territoriale si sia “appropriata” della formulazione del primo motivo di appello non inficia la sentenza di secondo grado, ma anzi dimostra che quel motivo è stato letto ed è stato ritenuto correttamente specifico nel senso voluto dall’art. 434 c.p.c.

Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, anche senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. sez. un. n. 642/2015; Cass. ord. n. 22562/2016).

Il motivo è poi inammissibile con riguardo alla censura volta a far valere l’asserita inammissibilità del secondo motivo di appello.

Sul punto la Corte territoriale ha espressamente dichiarato l’assorbimento, che per definizione esclude l’esistenza di una pronunzia.

Pertanto, non vi è soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] idonea a legittimare l’impugnazione con ricorso per cassazione.2.- Con il seco ndo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 , c.p.c. la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1418, co. 2, c.c. e 53 Cost. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola dell’accordo conciliativo sulla somma “netta”, che ha avuto l’effetto di spostare il peso fiscale su soggetto diverso da quello che altrimenti vi sarebbe stato tenuto.

Il motivo è inammissibile perché addebita alla Corte d’Appello di avere affermato la “neutralità fiscale” del lavoratore invece non affermata.

Dunque,la censura non è pertinente rispetto alla motivazione espressa dalla Corte territoriale. 3.- Con il terz o motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 , c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con conseguente mancata motivazione, sul punto solo apparente, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

In particolare addebita alla Corte territoriale l’omesso esame dell’art. 1 dell’accordo sull’incentivo all’esodo, che prevedeva il pagamento della somma “netta” di euro 150.000,00 “tenendo presente il regime tributario vigente”, ossia in vigore al momento dell’accordo e della liquidazione della somma, che era stato pattuito al 31/01/2011.

Il motivo è inammissibile.

Sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente addebita in realtà alla Corte te rritoriale un’errata interpretazione dell’aggettivo “netta” contenuta nell’accordo sull’incentivo all’esodo e pretende da questa Corte una diversa interpretazione, inammissibile.

Va infatti evidenziato che l’accertamento – in via ermeneutica – del signific ato di clausole contrattuali o negoziali è attività riservata al giudice del merito, potendo essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c. oppure per vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (Cass. n. 10745/2022), nella specie insussistente, visto che la motivazione della Corte territoriale è tutta incentrata sul significato attribuibile a quell’aggettivo, il cui esame, dunque, non è stato omesso.

Il motivo è altresì inammissibile, perché, come risulta dalla sentenza d’appello, la richiesta della Agenzia delle Entrate non è dovuta a “nuove” imposte, ma all’errore nel calcolo delle imposte dovute, commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Questo dato, risultante dalla decisione impugnata, non è stato contestat o con autosufficienza dalla ricorrente.

Il motivo è infine inammissibile per intrinseca contraddittorietà: da un lato la ricorrente, richiamando il tenore testuale di quella clausola, sembra voler affermare che la maggiore imposta era dipesa da un mutamento normativo del regime tributario di quell’attribuzione patrimoniale; dall’altro, richiamando il tenore delle precedenti difese (v. ricorso, p. 7), afferma che la maggiore imposta sarebbe dipesa da dati personali reddituali del dipendente ad essa sconosciuti.

Dunque, vista questa ambigua ed ambivalente prospettazione, ciò che manca è pure il requisito (previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.) della “decisività” del fatto di cui – secondo la prospettazione della ricorrente – la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi professionali , compresi euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipante.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16844/2020r.g., proposto da A.R.C.A. – [OSCURATO:PERSONA], Culturale e Sportiva dei dipendenti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 77, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3653/2019 pubblicata in data 30/10/2019, n.r.g. 4185/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 5.041,18, a titolo di restituzione della maggiore imposta – richiestagli dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso n. 2013/75075 – relativa all’incentivo all’esodo da lui OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -somma "netta" da pagare - diversa imposizione fiscale - conseguenze percepito in virtù delle dimissioni incentivate, rassegnate in esecuzione del verbale di conciliazione dinanzi alla D.P.L.di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.- Il Tribunale accoglieva l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e revocava il provvedimentomonitorio. 3.- La Corte d’Appello, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermavache nell’accordo sottoscritto dinanzi alla DPL di Roma era stato espressamente previsto che la somma di euro 150.000,00 sarebbe stata pagata come somma netta, sicché l’eventuale maggiore imposta non poteva che gravare sulla datrice di lavoro. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. laricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione” dell’art. 434, co. 1, c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello a causa dell’omesso rilievo della mancanza di motivi specifici di impugnazione, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a riproporre la propria tesi. Il motivo è inammissibile, perché non è stato adempiuto l’onere – ai fini dell’autosufficienza – di trascrivere l’appello per dimostrarne l’inammissibilità. In ogni caso va ribadito che l ’appello, a differenza del ricorso per cassazione, è un mezzo di impugnazione a critica libera e non vincolata. Ne consegue che l’onere di specificazione del motivo di appello va inteso nel senso che l’appellante è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritenga la sentenza di primo grado illegittima e/o errata. Come questa Corte ha già precisato, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.n. 83/2012, convertitocon modificazioni dalla L egge n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. un. ord. n. 36481/2022; Cass. ord. 13535/2018; Cass. sez. un. n. 27199/2017). Ciò è quanto avvenuto nella specie, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] doluto del fatto che il Tribunale non aveva considerato che nel verbale di conciliazione era stato espressamente previsto che l’incentivo all’esodo sarebbe stato pari alla somma “netta” di euro 150.000,00. Il fatto –pure censurato dalla ricorrente – c he la Corte territoriale si sia “appropriata” della formulazione del primo motivo di appello non inficia la sentenza di secondo grado, ma anzi dimostra che quel motivo è stato letto ed è stato ritenuto correttamente specifico nel senso voluto dall’art. 434 c.p.c. Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza la cuimotivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, anche senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. sez. un. n. 642/2015; Cass. ord. n. 22562/2016). Il motivo è poi inammissibile con riguardo alla censura volta a far valere l’asserita inammissibilità del secondo motivo di appello. Sul punto la Corte territoriale ha espressamente dichiarato l’assorbimento, che per definizione esclude l’esistenza di una pronunzia. Pertanto, non vi è soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] idonea a legittimare l’impugnazione con ricorso per cassazione.2.- Con il seco ndo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 , c.p.c. la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1418, co. 2, c.c. e 53 Cost. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della clausola dell’accordo conciliativo sulla somma “netta”, che ha avuto l’effetto di spostare il peso fiscale su soggetto diverso da quello che altrimenti vi sarebbe stato tenuto. Il motivo è inammissibile perché addebita alla Corte d’Appello di avere affermato la “neutralità fiscale” del lavoratore invece non affermata. Dunque,la censura non è pertinente rispetto alla motivazione espressa dalla Corte territoriale. 3.- Con il terz o motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 , c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con conseguente mancata motivazione, sul punto solo apparente, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. In particolare addebita alla Corte territoriale l’omesso esame dell’art. 1 dell’accordo sull’incentivo all’esodo, che prevedeva il pagamento della somma “netta” di euro 150.000,00 “tenendo presente il regime tributario vigente”, ossia in vigore al momento dell’accordo e della liquidazione della somma, che era stato pattuito al 31/01/2011. Il motivo è inammissibile. Sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente addebita in realtà alla Corte te rritoriale un’errata interpretazione dell’aggettivo “netta” contenuta nell’accordo sull’incentivo all’esodo e pretende da questa Corte una diversa interpretazione, inammissibile. Va infatti evidenziato che l’accertamento – in via ermeneutica – del signific ato di clausole contrattuali o negoziali è attività riservata al giudice del merito, potendo essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c. oppure per vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (Cass. n. 10745/2022), nella specie insussistente, visto che la motivazione della Corte territoriale è tutta incentrata sul significato attribuibile a quell’aggettivo, il cui esame, dunque, non è stato omesso. Il motivo è altresì inammissibile, perché, come risulta dalla sentenza d’appello, la richiesta della Agenzia delle Entrate non è dovuta a “nuove” imposte, ma all’errore nel calcolo delle imposte dovute, commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Questo dato, risultante dalla decisione impugnata, non è stato contestat o con autosufficienza dalla ricorrente. Il motivo è infine inammissibile per intrinseca contraddittorietà: da un lato la ricorrente, richiamando il tenore testuale di quella clausola, sembra voler affermare che la maggiore imposta era dipesa da un mutamento normativo del regime tributario di quell’attribuzione patrimoniale; dall’altro, richiamando il tenore delle precedenti difese (v. ricorso, p. 7), afferma che la maggiore imposta sarebbe dipesa da dati personali reddituali del dipendente ad essa sconosciuti. Dunque, vista questa ambigua ed ambivalente prospettazione, ciò che manca è pure il requisito (previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.) della “decisività” del fatto di cui – secondo la prospettazione della ricorrente – la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi professionali , compresi euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipante. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principa
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