CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33654/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torinorigettava la richiesta di differimento della pena ai sensi degli artt. 47-ter legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, afflitto da una grave ipertensionecardiaca, avendo ritenuto, alla luce della documentazione sanitaria in atti, le suecondizioni di salute non così gravi da rendere incompatibile la detenzione incarcere, potendosi tutelare la salute del detenuto con ricoveri, ove necessario, inluoghi esterni di cura anche per le visite e i necessari controlli strumentali.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen.In particolare, dopo aver descritto le condizioni di salute, richiamata lagiurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Cedu, stigmatizza la decisionequi impugnata, chiedendone l’annullamento anche nella parte in cui è statonegato l’espletamento di una perizia finalizzata a verificare la compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime attuale perché sono stateconsiderate esaustive le relazioni sanitarie in atti.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. nellaparte in cui la decisione impugnata non ha adeguatamente considerato gli esitidella consulenza di parte e delle relazioni sanitarie in atti che danno contodell’elevato rischio di evento cardiovascolare acuto.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato.2. Giova premettere che la disciplina della detenzione domiciliareumanitaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la quale riproduce ipresupposti sostanziali del differimento facoltativo della pena di cui all’art. 147,comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione soltanto in presenza dicondizioni patologiche di particolare gravità, tali da porre in pericolo la vita delcondannato ovvero da determinare conseguenze dannose particolarmenterilevanti e richiedere trattamenti terapeutici non adeguatamente praticabilinell’ambiente detentivo. In tale ambito, il giudice è chiamato a operare unequilibrato bilanciamento tra il diritto del detenuto a ricevere cure appropriate ele esigenze di tutela della sicurezza collettiva, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv. 287692; Sez.1, n. 2337 del 13/11/2020, Rv. 280352).È stato, altresì, precisato che la valutazione giudiziale non può arrestarsiai casi di patologia strettamente incompatibile con la detenzione, dovendoestendersi anche a quelle condizioni morbose che rendano l’espiazione della penacontraria al senso di umanità cui si ispirano l’art. 27, comma terzo, Cost. e l’art.3 CEDU. In tale prospettiva, assumono rilievo tutti gli stati patologici e gliscadimenti fisici suscettibili di incidere significativamente sulla dignità dellapersona detenuta, dignità che deve essere garantita anche nel corsodell’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, Rv. 286904; Sez. 1,n. 55049 del 7/6/ 2017, Rv. 271891; Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, Rv.285757), dovendosi tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o menodell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dalsistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto allasalute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt.32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 265722).Va evidenziato, inoltre, che il giudice, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ove ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute, deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medicin e c e s s a r i e , a l l ' o c c o r r e n z a , n o m i n a n d o u n p e r i t o( S e z . 1 , n . 3 9 7 9 8 d e l 1 6 / 0 5 / 2 0 1 9 , R v . 2 7 6 9 4 8 ) .Va, ancora, rammentato che il tribunale di sorveglianza che rigettil'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambientesanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena puòessere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri chel ' a u t o r i t à s a n i t a r i a p r e p o s t a i n d i c h i c o m e n e c e s s a r i( S e z . 1 , n . 2 8 6 3 1 d e l 2 3 / 0 4 / 2 0 2 4 , R v . 2 8 6 7 4 2 ) .Parimenti consolidato, infine, è il principio secondo cui la valutazionerelativa alle condizioni di salute del condannato deve essere necessariamentecoordinata con l’accertamento della sua pericolosità sociale, attraverso ungiudizio di bilanciamento volto a individuare, nel caso concreto, l’interessemeritevole di prevalente tutela (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la decisione impugnata, comecorrettamente evidenziato dalla requisitoria del Procuratore generale, non hafatto buon governo dei principi testé richiamati.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, che il Tribunale hasostanzialmente recepito il contenuto della relazione sanitaria del 14 luglio 2025senza tuttavia procedere a un’effettiva valutazione critica delle risultanze in essacontenute. Dalla medesima documentazione sanitaria emerge, per contro, unsignificativo aggravamento delle condizioni cliniche del detenuto rispetto almomento dell’ingresso in istituto, avvenuto circa un anno prima, con particolareriferimento alla presenza di una grave patologia ipertensiva caratterizzata da unelevato rischio cardiovascolare e dalla mancata compensazione farmacologica deivalori pressori.3.1. A fronte di tali elementi, il Tribunale non ha fornito alcuna specificaspiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti i presupposti per ildifferimento dell’esecuzione della pena, limitandosi a richiamare principi generalienunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, per poi affermareapoditticamente che il detenuto non verserebbe in condizioni di salute diparticolare gravità né incompatibili con il regime detentivo. Tale conclusione,tuttavia, non risulta sorretta dall’indicazione degli elementi fattuali e medico-legali posti a suo fondamento. L’apparato motivazionale si rivela, pertanto,carente proprio con riguardo ai profili decisivi della vicenda, poiché omette diconfrontarsi sia con le conclusioni espresse dal consulente tecnico della difesa siacon gli elementi emersi dalla stessa relazione sanitaria valorizzata nelprovvedimento impugnato. In particolare, difetta qualsiasi valutazione circal’incidenza delle patologie riscontrate sullo stato complessivo del detenuto, sulleprospettive evolutive del quadro clinico e sulla concreta compatibilità dello stessocon il regime carcerario.3.2. Parimenti assente risulta il necessario giudizio di bilanciamento tra leesigenze di sicurezza sottese all’esecuzione della pena e la tutela del diritto allasalute del condannato, profilo che assume carattere imprescindibile nellecontroversie relative all’applicazione degli istituti previsti dagli artt. 147 cod. pen.e 47-ter Ord. pen.3.3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata presenta un evidente deficitmotivazionale in ordine a profili decisivi della controversia e non consente diricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice della sorveglianza pergiungere alle conclusioni adottate. Dal che, il provvedimento deve essereannullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino affinché proceda anuovo esame, svolgendo una compiuta valutazione delle risultanze sanitarieacquisite e del complessivo quadro clinico del detenuto.4. Per le considerazioni sinora esposte l’ordinanza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.Segue la formula di oscuramento come per legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di torino.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.