CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da loro concordata con il Procuratore generale. 2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. I ricorrenti, con i due motivi di ricorso, deducono sempre il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato né con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né con riferimento alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); rimanendo possibile (proprio perché non rientrante nell'accordo), invece, la deduzione dell'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481). 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d