CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 843/2023 depositata il 13/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da partedella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito più brevemente anchesolo SDP) di tre avvisi di accertamento in materia di TOSAP (tassa dioccupazione suolo pubblico) notificatile dal Comune di Cerchio relativi aiperiodi di imposta 2018, 2019, e 2020 (quest’ultimo riproduttivo di unprecedente avviso notificato alla Società per la stessa annualità ed aventead oggetto le medesime contestazioni), con cui contestualmente l’enteNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026impositore liquidava il relativo tributo sul presupposto impositivodell’occupazione, per il tramite di viadotti costituenti parte integrantedell’autostrada A/24-A/25, di sottopassi e ponti di strade rientranti neldemanio comunale, indicate in tali avvisi, irrogando contestualmente lerelative sanzioni amministrative per omesso versamento del tributo.2. [OSCURATO:PERSONA] de L’Aquila rigettava ilricorso.3. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Abruzzo accoglievaparzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avviso diaccertamento del 2020 perché mero duplicato di un precedente avviso giànotificato alla contribuente per la medesima annualità e rideterminando inEuro 35.349,80 la sanzione irrogabile per il mancato versamentodell’imposta per gli anni 2014-2020; confermava per il resto l’impugnatasentenza di primo grado. In particolare, per quanto qui interessa, ilgiudice di appello riteneva che il Comune avesse dimostrato con unaaccurata relazione tecnica che tutti i ponti e i sottopassi di cui agli avvisi sitrovassero all’interno del territorio comunale; che il presuppostoimpositivo fosse soggettivamente applicabile anche al concessionario sulrilievo dell’accertata materiale occupazione, indipendentemente dallademanialità statale dell’opera a cui essa è imputabile.4. Avverso siffatta pronuncia, ricorre in cassazione la SDP la quale siaffida a sei motivi.5. Il Comune di Cerchio resiste con controricorso.6. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la SDP lamenta la violazione degli artt. 132,comma 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111, comma 6 Cost. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., assumendo che la sentenzaNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026sia nulla per avere la Corte di Giustizia di 2° grado respinto l’appello,omettendo di confrontarsi con le difese della Società volte a comprovarel'insussistenza del presupposto impositivo della TOSAP in quanto alcunedelle aree individuate negli avvisi non insistevano nel territorio comunalementre altre aree non erano state occupate dalla contribuente.1.1 Il motivo è infondato.1.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ( vedi Cass.SS.UU. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Numero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]). In ragione di ciò, si è ritenuta, quindi, preclusa la denuncia delvizio di motivazione insufficiente (vedi Cass.7090/2022) o contraddittoria(vedi Cass. 13928/2015). Né l'insufficienza o la contraddittorietà dellamotivazione sono in qualche modo recuperabili nel ricorso in Cassazionecome ipotesi di nullità della sentenza ai sensi della numero 4 delmedesimo articolo 360 c.p.c. (vedi Cassa.13928 del 2015).1.3 Orbene, alla luce di siffatti arresti, appare evidente che lamotivazione della sentenza impugnata si ponga ben al di sopra del c.d.minimo costituzionale atteso che essa rende intellegibile l’iter logico-giuridico della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento in ordine all’affermata sussistenzadei presupposti della pretesa impositiva.1.4 Ne consegue che, a fronte di una motivazione non apparente comequella resa dal giudice di appello, il motivo si appalesa infondato, fermorestando che la pretesa nullità della sentenza per la lamentata omessaconsiderazione delle difese svolte in appello dalla contribuente, inrelazione ad asserite aree non comprese nel territorio oppure nonoccupate, si concreta in un’inammissibile censura di insufficientemotivazione, del tutto estranea al paradigma di cui numero 4 dell’articolo360 1° comma c.p.c. (vedi ancora Cass.13928/2015).2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. assumendo chela sentenza sia in ogni caso nulla per avere la CGT di 2° grado travisato ilcontenuto oggettivo della relazione tecnica prodotta dalla contribuentenella parte in cui ha ritenuto che la Società non avesse dimostrato ladiversa estensione della superficie occupata od il fatto che tale superficieNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026non fosse sottratta all'uso generalizzato del pubblico.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.2. A sostegno di siffatta conclusione occorre evidenziare che lacontribuente, attraverso il denunciato travisamento della relazione tecnicadalla stessa prodotta, mira, in realtà, a una rivalutazione delragionamento decisorio del giudice di 2° grado che ha, invece, ritenuto,sulla scorta della relazione tecnica prodotta dal Comune, che tutti i ponti ei sottopassi ricadessero all’interno del territorio comunale, conconseguente affermazione positiva di tale presupposto. In altri termini ilricorrente pur deducendo il travisamento della propria relazione tecnica,tende, in realtà, ad ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudicedi merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Del resto,come più volte ribadito da questa Corte, il giudice di merito è libero diche ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre,l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli diaconto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tuttele tesi prospettate dalle parti. È, infatti, sufficiente che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento dellasua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziandole prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non hal'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario oprobatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, inbase al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere,purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché ilNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte,inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se,confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse inconsiderazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dalgiudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass.20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n.34374 Cass. 21/01/2015, n. 961). Il che denota anche l’infondatezza delmotivo considerato che nel caso di specie il giudice di appello ha ritenutoprovata, sulla scorta della relazione prodotta in giudizio dal Comune,valutata di appagante attendibilità, l’inclusione nel territorio di tutti i pontie sottopassi delle strade comunali oggetto di intersezione con l’autostradaA25 in concessione alla ricorrente, negando in tal modo rilievo a quelliofferti in proposito dalla contribuente sulla base di una valutazioneinsindacabile in sede di legittimità, in relazione alla scelta dei mezziistruttori su cui il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento.3. Con il terzo motivo, SDP si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c. sostenendo che in violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato la CGT-IInon si fosse pronunciata sulla domanda con la quale la contribuentecensurava l'illegittimità degli avvisi per avere il comune omesso diparametrare la TOSAP alla superficie effettivamente sottratta dai viadottiall'uso pubblico.4. Con il quarto motivo la SDP si duole della violazione dell’art. 39,comma 1 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3) c.p.c., deducendo che il giudice di appello sia incorso, nelconfermare la fondatezza della pretesa, nella violazione di taledisposizione nel valutare, ai fini della determinazione della superficeeffettivamente sottratta all’uso pubblico da parte dei viadotti autostradali,soltanto i metri quadri dagli stessi occupati in rapporto all’intersezionedelle strade comunali, senza considerare la loro altezza, al fine diNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026accertare se e in che modo essa contribuisse a limitare la circolazione dimezzi di uomini e mezzi.4.1. Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono inammissibili.4.2. Ciò perché, analogamente a quanto sopra esposto in relazione alsecondo motivo, la ricorrente, attraverso la lamentata omessa pronuncia eviolazione di legge per non aver il giudice di appello tenuto contodell’altezza dei viadotti per accertare se e in che modo si fosse realizzatala sottrazione all’uso pubblico degli spazi e delle aree in corrispondenzadelle intersezioni dell’autostrada con le strade comunali, intende, in realtà,ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito, tenuto conto che il giudice diappello ha accertato, con apprezzamento di merito non sindacabile inquesta sede, la materiale occupazione da parte della ricorrente di tutti iponti e sottopassi oggetto di causa per effetto dei manufatti inconcessione alla stessa, in quanto posti all’interno del territorio comunale.4.3. In ogni caso il quarto motivo è anche infondato perché, comeevidenziato recentemente da questa Corte (vedi in motivazioneCass.800/2025), la sottrazione all’uso collettivo del volume sovrastante itratti di strada comunale è insita nella stessa costruzione del viadotto che,a sua volta, sovrasta tali tratti: in altri termini, l’occupazione è in re ipsaper effetto della materiale realizzazione del viadotto che in tal modosottrae all’uso pubblico il volume sovrastante le strade comunalisottostanti, in corrispondenza di ciascuna intersezione. Otre a ciò, ladisciplina legale applicabile ratione temporis, ossia quella desumibile dalcombinato disposto degli art.39 e 42 del D.Lgs.507/93, prevede che ilcriterio legale per la determinazione del quantum debeatur debba essererapportato alle dimensioni (lunghezza e larghezza) dell’effettivaoccupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari in relazione allaNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026consistenza dell’opera realizzata, senza, quindi, alcun giuridico rilievo, perquanto qui interessa, dell’altezza dei viadotti rispetto all’intersezione conle strade comunali, venendo in rilievo, a tal fine, soltanto la materialeoccupazione riferibile all’opera realizzata di spazi e aree, anche sovrastantio sottostanti il suolo, sottratte all’uso pubblico.5. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell’art. 3 della legge 7 agosto1990, n. 241 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., assumendoche contrariamente a quanto sostenuto dalla CGT-II gli avvisi diaccertamento fossero illegittimi sotto il profilo del vizio motivazionale peravere il comune indicato in termini contraddittori ed inintelligibili i criteriadottati per liquidare le sanzioni amministrative irrogate.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Come recentemente ribadito da questa Corte, (vedi Cass. civ., Sez.V, Sentenza, 12/01/2025, n. 799) un avviso di accertamento TOSAP èadeguatamente motivato se contiene l'indicazione delle ragioni di fatto edi diritto alla base della pretesa (come l'area occupata, la tariffa applicata,l'estensione della superficie e l'applicazione degli interessi e delle sanzioni)È, quindi, sufficiente che da tali dati il contribuente possa comprenderechiaramente la pretesa impositiva per potersi difendere adeguatamente,fermo restando, come affermato da questa Corte (vedi Cass. 5755/2005)che l'obbligo d'allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi dell'art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nellamotivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e nonaltrimenti conoscibili dal contribuente, mentre atti generali come ledelibere del consiglio comunale sono comunque soggette a pubblicitàlegale, sicchè la loro conoscibilità è presunta. Va in ogni caso rilevato chel'art. 50 del dgs 507/1993 impone a coloro che occupanopermanentemente suoli pubblici, la presentazione di una denuncia e ilversamento di una tassa, entro un determinato termine perentorio. LaNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026presentazione della denuncia e il versamento della tassa pertantocostituiscono obblighi distinti, ancorché connessi. Ed in materia di tributilocali la sanzione per omessa denuncia e la sanzione per omessoversamento dell’imposta, in quanto violazioni di carattere sostanziale,sono distintamente disciplinate dalla legge ed autonomamentesanzionabili. Il mancato versamento di un tributo locale costituisce unaviolazione di carattere sostanziale, in quanto l’obbligo di versamento deltributo è considerato dal Legislatore come fattispecie autonoma e distinta,la cui mancanza determina l’attuazione di una sanzione specifica, per laquale non è ammessa definizione agevolata Ne deriva che il mancatoassolvimento del primo obbligo espone l'interessato alla specifica sanzioneprevista dal primo comma dell'art. 53 del dlgs 507/93 (sanzioneamministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta) mentre per il secondoquella generale, valevole per tutti i tributi, di cui all'art. 13 del dlgs 18dicembre 1997 n. 471, nel testo applicabile ratione temporis (30%dell'importo non versato).5.3. Orbene, nel caso di specie, il giudice di 2° grado ha fatto buongoverno di tale principio di diritto, ritenendo la legittimità delle sanzioni,considerato che i presupposti per l’applicazione delle sanzioni -così comeconcretamente determinate e intimate negli avvisi di accertamento peromessa denuncia nella misura del 100% dell’importo non versato inriferimento alle superfici oggetto di tassazione- si rivengono perrelationem attraverso il richiamo, contenuto negli avvisi, degli estremidelle delibere comunali di approvazione del regolamento comunale perl’applicazione della tassa per l’occupazione delle aree e degli spazipubblici, la cui conoscibilità è presunta per legge, fermo restando che laprospettata contraddizione degli avvisi nella parte in cui si fa riferimentoalla sanzione del 30% non mina la ratio decidendi del giudice di appelloagli avvisi impugnati, ossia alla diversa ipotesi sanzionatoria per mancatoNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026o ritardato pagamento.6. Con il sesto motivo, la SDP censura la sentenza di 2° grado perviolazione dell’art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in relazione all’art.360, comma 1 n. 3) c.p.c., sostenendo che contrariamente a quantoaffermato dalla CGT-II, la sanzione irrogata non fosse in ogni caso dovutaper essere insussistente il requisito soggettivo della colpevolezza.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Come noto, è affermazione costante di questa Corte (vedi Cass. civ.,Sez. V, Ordinanza, 06/05/2021, n. 11958) che in tema di sanzioniamministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione diresponsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuenteai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenzaassoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio,occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranzaincolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.6.3. Orbene, il giudice di appello, affermando la legittimità delle sanzioni,ha fatto buon governo di tale principio, dovendosi escludere la denunciataviolazione di legge per assenza di colpevolezza, considerato che il meroaffidamento riposto dalla contribuente in una relazione di parte circa lapretesa parziale insussistenza della accertata materiale occupazione, nonconsente di considerare integrata l’ignoranza incolpevole a fronte di unafattispecie astratta già oggetto di plurime pronunce di legittimità che nehanno chiarito significato e portata né tanto meno esclude la colpa dellacontribuente in relazione all’inadempimento delle obbligazioni tributarie suessa gravanti.7. In definitiva, il ricorso va rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 13549/2024Numero sezionale 8884/2025Numero di raccolta generale 9362/2026Data pubblicazione 13/04/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore deiprocuratori antistatari della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in Euro 5.880,00 a titolo di compenso, Euro 200,00per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/12/2025.[OSCURATO:PERSONA]