CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 03430/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14395 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 453/2020 depositat a il 3 febbraio 2020 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 14395/2020 camera di consiglio7.1.2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.deducendo di aver acquistato in data 17 gennaio 2001,attraverso la predetta intermediaria , obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo, ossia titoli di una società caduta successivamente in default. Gli attori hanno domandato si accertasse la nullità per difetto di forma del contratto quadro, e, in via gradata, la risoluzione p er inadempimento o l'annullamento del contratto di intermediazionee la condanna della banca al risarcimento del danno; hanno inoltre chiesto la condanna della stessa a lla restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto delle obbligazioni, maggiorato degli interessi. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] la domandeattrici sono state respinte dal Tribunale di Parma. 2. ─ La Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Marangon con sentenza del 3 febbraio 2020. 3. ― Il ricorso per cassazione degli investitori si fonda su tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciat e la violazio ne e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998) e 2697 c.c.. Si oppone che la consegna della copia del documento contrattuale deve essere provata dall’intermediario, non essendo sufficiente che essa non sia contestata. Il motivo è privo di fondamento. Essoinveste la decisione impugnata nell a parte in cui la Corte di meritoha osservato non essere mai stato contestato che il contratto quadro per servizi di negoziazione fosse stato sottoscritto dagli appellanti, né che detto documento fossestato loro consegnato, né che a detto contrattofosse stata data esecuzione . Tale rilievo è stato formulato dalla Corte di appello prendendo le Sez. I–RG 14395/2020 camera di consiglio7.1.2025 mosse dal principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «[i]l requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898). Ora, i ricorrenti assumono, come si è visto, che la mancata contestazionedella consegna del documento contrattuale non potrebb e surrogare la prova di detta circostanza: ma è facile obiettare che la non contestazione opera proprio nella direzione di rendere superflua la prova delfatto pacifico, determinando, a tale riguardo, una relevatio ab onere probandi.Si legge, infatti, nell’art. 115, comma 1, c.p.c., che il giudice deve porre a fondamento della decisione «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». 2. ― Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998. Viene dedotto che il cit. art. 28 «richiede la consegnadel documento sui rischi generali dell'investimento, per la prova del quale necessita la produzione di quel documento sottoscritto dal cliente». Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha disatteso il secondo motivo di appello degli odierni ricorrenti, appunto vertente sulla mancata trasmissione del documento sui rischi generali, osservando come i l contratto di investimento recasse dichiarazione, specificamente sottoscritta dagli istanti,circa la preventiva consegna dello scritt o in questione. Il valore della richiamata dichiarazione non è controverso, posto che gli stessi ricorrenti ne hanno riconosciuto la portata confessoria (pag. 8 del ricorso). Tanto detto, non si vede perché mai l’ osservanza Sez. I–RG 14395/2020 camera di consiglio7.1.2025 dell’obbligo sancito dall’art. 28, comma 1, lett. b), reg. Consob n. 11522/1998 non possa provarsi attraverso una dichiarazione contra se resa dall’investitore. 3. ― Col terzo motivo si prospetta la violazione e f alsa applicazione dell’art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998. La censura è inammissibile. Il mezzoattacca la sentenza impugnata con riguardo all’accertata insussistenza dell’inadeguatezza dell’investimento. Ha osservato la Corte di merito che l’inadeguatezza dell’operazione andava esclusa tenuto conto: che l'investimento nei titoli obbligazionari Cirio era statoespressamente richiesta dagli odierni ricorrenti; che gli stessi erano esperti investitori, già detenendo titoli obbligazionari Cirionel loro portafogli o , il quale era composto anche da azionie aveva il valore di circa euro 500.000,00 ; che l'acquisto aveva avuto luogo in un momento in cui iltitolo era scambiato sul mercato sopra la pari, senza che la banca, come gli altri intermediari professionali, potesse cogliere i segnali prodromici del default che si sarebbe manifestato più tardi. I ricorrenti fanno questione, col motivo in esame, anche del mancato adempimento degli obblighi informativi.La censura formulata in sede di appello aveva tuttavia ad oggetto l’inadeguatezza dell’operazione: e i profili vanno tenuti distinti, tant’è che può esservi violazione dei suddetti obblighi a fronte di un’operazione adeguata (cfr.: Cass. 13 marzo 2023, n. 7288; Cass. 20 giugno 2022, n. 19891 ). Ciò detto, il tema dell’adempimento degli obblighi informativi non può avere ingresso in questa sede , dal momento che n el giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio ( Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193; Cass. 6 giugno 2018, n. 14477). Sez. I–RG 14395/2020 camera di consiglio7.1.2025 Per il resto, è da osservare che il mezzo di censura tende a una non consentita revisione del giudizio di fatto.I ricorrenti evocano la previsione circa la conferma scritta dell’ordine nel caso di operazione inadeguata (art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998) osservando che, per una serie di ragionidi fatto, illustrate nel motivo, l’investimento dovesse qualificarsi tale . T rascurano con ciò di considerare che la violazion e o falsa applicazione di legge esige la deduzione circa l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155). 4. ― Il ricorso è respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo