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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13455/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; /letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, le conclusioni tramesse nell'interesse della parte civile e la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ala puntuale individuazione degli estremi costitutivi anche di matrice soggettiva della tentata condotta abusiva ex art 393 cp ascritta al ricorrente mentre sono manifestamente infondate le censure riguardanti il giudizio di disvalore oggettivo attribuito alla condotta del ricorrente, ritenuto incompatibile alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis rivendicata dalla difesa con considerazioni logiche, puntuali e coerenti al fatto tali da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese del grado, atteso che la relativa partecipazione non ha influito sulla valutazione pregiudiziale nel caso sottesa alla decisione assunta P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; /letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, le conclusioni tramesse nell'interesse della parte civile e la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ala puntuale individuazione degli estremi costitutivi anche di matrice soggettiva della tentata condotta abusiva ex art 393 cp ascritta al ricorrente mentre sono manifestamente infondate le censure riguardanti il giudizio di disvalore oggettivo attribuito alla condotta del ricorrente, ritenuto incompatibile alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis rivendicata dalla difesa con considerazioni logiche, puntuali e coerenti al fatto tali da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. e che nulla va liquidato in favore della parte civile per le spese del grado, atteso che la relativa partecipazione non ha influito sulla valutazione pregiudiziale nel caso sottesa alla decisione assunta P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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