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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07079/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26888/2020 R.G. proposto daR.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e contro[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL])- resistenti -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 14/01/20 depositata in data 08/01/2020, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva una cartella di pagamento per euro228.265,97 per omesso versamento IVA 2011, oltre al mancatopagamento di IRES, IVA e IRAP 2012, sanzioni e interessi.La cartella in oggetto era oggetto di rateizzazione a seguito diistanza del 10 maggio 2017; erano eseguiti pagamenti parziali in data15 giugno 2017 e 9 agosto 2017; quindi – successivamente, come silegge nella sentenza impugnata – la società proponeva ricorso alla CTPdi Campobasso.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, dichiarandonon dovute le sanzioni da ritardato pagamento alla luce della crisi diliquidità che aveva colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. imputabile in prevalenza alritardato pagamento del dovuto in suo favore da parte della RegioneCalabria.

Appellava l’Ufficio.Con la sentenza ora gravata da ricorso per cassazione la CTR haaccolto l’appello e riformato quindi la decisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato acinque motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026L’Agenzia delle Entrate e il Riscossore hanno unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; parte ricorrentelamenta l'extra-petizione della sentenza impugnata in relazione almotivo di inesistenza giuridica della notificazione, qualificato nei terminidella allegazione del documento informatico contenente la cartella dipagamento nel formato .pdf invece che nei termini, dedotti come motivodalla società contribuente, della illeggibilità dovuta ad errori informaticodel documento informatico allegato alla cartella di pagamento.Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la parte ricorrente il giudicedel merito non avrebbe esaminato il fatto della illeggibilità dovuta aderrore informatico nel documento informatico allegato alla cartella dipagamento.I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quantocostituiscono sfaccettature di una medesima censura.Gli stessi sono infondati.In realtà, il profilo relativo alla invalidità della notificazione peresser stata la cartella inserita nella busta elettronica in un formato di filedanneggiato – quindi non consultabile da parte del destinatario – risultaesser stato esaminato sia dalla sentenza della CTP (che ha ritenuto che“troppe sono state le manifestazioni di avvenuta conoscenza e diconsapevole accettazione della cartella, perché sia adesso ammissibilepiù di un passo indietro..) sia dalla sentenza della CTR che da un latoritiene già in primo grado correttamente stabilito che “… la notifica eraCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026avvenuta ritualmente all'indirizzo PEC della società destinataria e cheeventuali vizi dovevano ritenersi sanati per raggiungimento dello scopoperseguito dall'atto impugnato, desumibile dalla piena conoscenza delcontenuto della cartella di pagamento, dalle richieste di eserciziodell'autotutela per la riduzione della pretesa tributaria ed alla tempestivaproposizione a distanza di rateizzazione con spontaneo pagamento dialcune rate”.

Specificamente poi la sentenza di appello afferma conchiarezza che “la corretta notificazione della cartella o, comunque, lasanatoria della notificazione (eventualmente nulla, ma certamente noninesistente) preclude l'impugnazione in questa sede del ruolo o dieccepire i vizi che avrebbero asseritamente colpito tale provvedimentoa carattere antecedente e/o presupposto.Da quanto sopra si evince quindi come il profilo relativoall'invalidità della cartella poiché oggetto di vizi di natura informaticanella sua trasmissione sia stato oggetto di disamina e di pronuncia daparte del giudice di merito.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7della L. n. 212 del 2000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; esso lamenta la violazione e falsa applicazione oltre che viziodi motivazione della cartella di pagamento in ordine all'addebito diinteressi.Il motivo è inammissibile.Invero, la costruzione della censura ruota intorno al vizio dimotivazione di altro atto, l'estratto di ruolo, che è oggetto delladoglianza in concreto, tanto che se ne trascrive il contenuto a pagina 30del ricorso per Cassazione; tale atto peraltro – evocato nei gradi dimerito - risulta essere atto non impugnabile, il cui contenuto quindi, inogni caso, non può essere sottoposto a critica di fronte al giudicetributario (in termini Cass. Sez.

Un. n. 26283/2022).[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Con riguardo poi al profilo del motivo che investe gli interessi,lamentando l’illegittimità quanto ad essi della cartella, lo stesso da unlato risulta in primo luogo inammissibile poiché difettoso quanto aspecificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente né trascritto inricorso né prodotto a questa Corte la cartella della quale lamenta il viziomotivazionale in punto interessi (Cass. n. 28802/2025, in motivazione);in ogni caso, la doglianza risulta priva di fondamento alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass, Sez.Un. n. 22281/2022) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito diimposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso ilsemplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importoper gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligodi motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo attoriguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligodi motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può ancheessere implicitamente desunta dall'individuazione specifica dellatipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero deltipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

E nellafattispecie, dalla trascrizione in ricorso per cassazione del ricorso inprimo grado della contribuente, si evince come la parte abbia propriointeso contestare la mancata esposizione delle somme capitale, delcriterio per il computo e della percentuale degli interessi, tutti profiliinerenti alle modalità di calcolo.Di qui il rigetto del ridetto profilo della censura in esame.[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente lapronuncia di merito sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazionedella norma intesa disporre l'esimente della causa di forza maggiorenell'individuazione dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore.Il motivo – che nel contenuto censorio per vero riporta,correttamente, la doglianza come riferita alla violazione dell’art. 6 del d.Lgs. n. 471 del 1997 – può esaminarsi congiuntamente con il successivoquinto motivo di ricorso che deduce l'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la società ricorrentela sentenza di appello avrebbe omesso l'esame della comunicazione daparte degli istituti di credito dell'impossibilità di concedere ulteriori lineedi finanziamento.Invero, le censure sono strettamente connesse tra di loro sia sottoil profilo logico, sia sotto il profilo giuridico; le stesse si rivelano prive difondamento.Con riguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore,come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,l'art. 5 d.

Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principiosancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non èsufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendorichiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersirimproverare di aver tenuto un comportamento, se nonnecessariamente doloso, quantomeno negligente.

È comunquesufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra ladimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla provadella sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distintaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agenteè incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza deipresupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza» (Cass. n. 2139/2020).Nel caso di specie, la CTR, si è conformata al superiore principiodi diritto, dal momento che gli elementi addotti a sostegno della pretesanon colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni allenormali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibilied evitabili con un’accorta gestione aziendale, dal momento che la crisidi liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento dipubbliche amministrazioni debitrici, è circostanza peraltro prevedibile;sicché non può sostenersi che – in forza della deduzione e prova di taleinadempimento - sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5del d.

Lgs. n. 472 del 1997.Ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema disanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva,la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e vaquindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoriadel soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito dellacoscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la qualeha escluso che il reiterato inadempimento delle pubblicheamministrazioni integrasse detto elemento; conf.

Cass. n. 8844/2024).È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di unasituazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forzamaggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art.6, comma 5, del d.

Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria lasussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormalied estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato aldovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'eventoanormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senzaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n.39548/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimential diritto unionale).

Applicando i suddetti principi al caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramenteesclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito dellastessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR(“comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrottoil flusso dei pagamenti” – pag. 4 della sentenza impugnata, terzocapoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per unoperatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024), che peraltronon hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento deglistipendi e neppure al “riversamento di somme a beneficio di terzi”(ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso).In conclusione, il ricorso va rigettato.Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,stante la mancata formale costituzione in giudizio delle parti intimate.Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella diComposta da: pagamento – crisi diliquidità - sanzioniTania Hmeljak - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere relatore - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26888/2020 R.G. proposto daR.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e contro[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL])- resistenti -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 14/01/20 depositata in data 08/01/2020, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva una cartella di pagamento per euro228.265,97 per omesso versamento IVA 2011, oltre al mancatopagamento di IRES, IVA e IRAP 2012, sanzioni e interessi.La cartella in oggetto era oggetto di rateizzazione a seguito diistanza del 10 maggio 2017; erano eseguiti pagamenti parziali in data15 giugno 2017 e 9 agosto 2017; quindi – successivamente, come silegge nella sentenza impugnata – la società proponeva ricorso alla CTPdi Campobasso.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, dichiarandonon dovute le sanzioni da ritardato pagamento alla luce della crisi diliquidità che aveva colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. imputabile in prevalenza alritardato pagamento del dovuto in suo favore da parte della RegioneCalabria.

Appellava l’Ufficio.Con la sentenza ora gravata da ricorso per cassazione la CTR haaccolto l’appello e riformato quindi la decisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato acinque motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026L’Agenzia delle Entrate e il Riscossore hanno unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; parte ricorrentelamenta l'extra-petizione della sentenza impugnata in relazione almotivo di inesistenza giuridica della notificazione, qualificato nei terminidella allegazione del documento informatico contenente la cartella dipagamento nel formato .pdf invece che nei termini, dedotti come motivodalla società contribuente, della illeggibilità dovuta ad errori informaticodel documento informatico allegato alla cartella di pagamento.Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la parte ricorrente il giudicedel merito non avrebbe esaminato il fatto della illeggibilità dovuta aderrore informatico nel documento informatico allegato alla cartella dipagamento.I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quantocostituiscono sfaccettature di una medesima censura.Gli stessi sono infondati.In realtà, il profilo relativo alla invalidità della notificazione peresser stata la cartella inserita nella busta elettronica in un formato di filedanneggiato – quindi non consultabile da parte del destinatario – risultaesser stato esaminato sia dalla sentenza della CTP (che ha ritenuto che“troppe sono state le manifestazioni di avvenuta conoscenza e diconsapevole accettazione della cartella, perché sia adesso ammissibilepiù di un passo indietro..) sia dalla sentenza della CTR che da un latoritiene già in primo grado correttamente stabilito che “… la notifica eraCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026avvenuta ritualmente all'indirizzo PEC della società destinataria e cheeventuali vizi dovevano ritenersi sanati per raggiungimento dello scopoperseguito dall'atto impugnato, desumibile dalla piena conoscenza delcontenuto della cartella di pagamento, dalle richieste di eserciziodell'autotutela per la riduzione della pretesa tributaria ed alla tempestivaproposizione a distanza di rateizzazione con spontaneo pagamento dialcune rate”.

Specificamente poi la sentenza di appello afferma conchiarezza che “la corretta notificazione della cartella o, comunque, lasanatoria della notificazione (eventualmente nulla, ma certamente noninesistente) preclude l'impugnazione in questa sede del ruolo o dieccepire i vizi che avrebbero asseritamente colpito tale provvedimentoa carattere antecedente e/o presupposto.Da quanto sopra si evince quindi come il profilo relativoall'invalidità della cartella poiché oggetto di vizi di natura informaticanella sua trasmissione sia stato oggetto di disamina e di pronuncia daparte del giudice di merito.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7della L. n. 212 del 2000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; esso lamenta la violazione e falsa applicazione oltre che viziodi motivazione della cartella di pagamento in ordine all'addebito diinteressi.Il motivo è inammissibile.Invero, la costruzione della censura ruota intorno al vizio dimotivazione di altro atto, l'estratto di ruolo, che è oggetto delladoglianza in concreto, tanto che se ne trascrive il contenuto a pagina 30del ricorso per Cassazione; tale atto peraltro – evocato nei gradi dimerito - risulta essere atto non impugnabile, il cui contenuto quindi, inogni caso, non può essere sottoposto a critica di fronte al giudicetributario (in termini Cass. Sez.

Un. n. 26283/2022).[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Con riguardo poi al profilo del motivo che investe gli interessi,lamentando l’illegittimità quanto ad essi della cartella, lo stesso da unlato risulta in primo luogo inammissibile poiché difettoso quanto aspecificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente né trascritto inricorso né prodotto a questa Corte la cartella della quale lamenta il viziomotivazionale in punto interessi (Cass. n. 28802/2025, in motivazione);in ogni caso, la doglianza risulta priva di fondamento alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass, Sez.Un. n. 22281/2022) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito diimposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso ilsemplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importoper gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligodi motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo attoriguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligodi motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può ancheessere implicitamente desunta dall'individuazione specifica dellatipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero deltipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

E nellafattispecie, dalla trascrizione in ricorso per cassazione del ricorso inprimo grado della contribuente, si evince come la parte abbia propriointeso contestare la mancata esposizione delle somme capitale, delcriterio per il computo e della percentuale degli interessi, tutti profiliinerenti alle modalità di calcolo.Di qui il rigetto del ridetto profilo della censura in esame.[OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente lapronuncia di merito sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazionedella norma intesa disporre l'esimente della causa di forza maggiorenell'individuazione dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore.Il motivo – che nel contenuto censorio per vero riporta,correttamente, la doglianza come riferita alla violazione dell’art. 6 del d.Lgs. n. 471 del 1997 – può esaminarsi congiuntamente con il successivoquinto motivo di ricorso che deduce l'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la società ricorrentela sentenza di appello avrebbe omesso l'esame della comunicazione daparte degli istituti di credito dell'impossibilità di concedere ulteriori lineedi finanziamento.Invero, le censure sono strettamente connesse tra di loro sia sottoil profilo logico, sia sotto il profilo giuridico; le stesse si rivelano prive difondamento.Con riguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore,come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,l'art. 5 d.

Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principiosancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non èsufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendorichiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersirimproverare di aver tenuto un comportamento, se nonnecessariamente doloso, quantomeno negligente.

È comunquesufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra ladimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla provadella sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distintaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agenteè incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza deipresupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza» (Cass. n. 2139/2020).Nel caso di specie, la CTR, si è conformata al superiore principiodi diritto, dal momento che gli elementi addotti a sostegno della pretesanon colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni allenormali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibilied evitabili con un’accorta gestione aziendale, dal momento che la crisidi liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento dipubbliche amministrazioni debitrici, è circostanza peraltro prevedibile;sicché non può sostenersi che – in forza della deduzione e prova di taleinadempimento - sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5del d.

Lgs. n. 472 del 1997.Ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema disanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva,la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e vaquindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoriadel soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito dellacoscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la qualeha escluso che il reiterato inadempimento delle pubblicheamministrazioni integrasse detto elemento; conf.

Cass. n. 8844/2024).È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di unasituazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forzamaggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art.6, comma 5, del d.

Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria lasussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormalied estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato aldovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'eventoanormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senzaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n.39548/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimential diritto unionale).

Applicando i suddetti principi al caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramenteesclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito dellastessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR(“comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrottoil flusso dei pagamenti” – pag. 4 della sentenza impugnata, terzocapoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per unoperatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024), che peraltronon hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento deglistipendi e neppure al “riversamento di somme a beneficio di terzi”(ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso).In conclusione, il ricorso va rigettato.Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,stante la mancata formale costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.Mrigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8P.Q.Mrigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26888/2020 R.G. proposto daR.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e contro[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL])- resistenti -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 14/01/20 depositata in data 08/01/2020, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva una cartella di pagamento per euro228.265,97 per omesso versamento IVA 2011, oltre al mancatopagamento di IRES, IVA e IRAP 2012, sanzioni e interessi.La cartella in oggetto era oggetto di rateizzazione a seguito diistanza del 10 maggio 2017; erano eseguiti pagamenti parziali in data15 giugno 2017 e 9 agosto 2017; quindi – successivamente, come silegge nella sentenza impugnata – la società proponeva ricorso alla CTPdi Campobasso.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, dichiarandonon dovute le sanzioni da ritardato pagamento alla luce della crisi diliquidità che aveva colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. imputabile in prevalenza alritardato pagamento del dovuto in suo favore da parte della RegioneCalabria. Appellava l’Ufficio.Con la sentenza ora gravata da ricorso per cassazione la CTR haaccolto l’appello e riformato quindi la decisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato acinque motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026L’Agenzia delle Entrate e il Riscossore hanno unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; parte ricorrentelamenta l'extra-petizione della sentenza impugnata in relazione almotivo di inesistenza giuridica della notificazione, qualificato nei terminidella allegazione del documento informatico contenente la cartella dipagamento nel formato .pdf invece che nei termini, dedotti come motivodalla società contribuente, della illeggibilità dovuta ad errori informaticodel documento informatico allegato alla cartella di pagamento.Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la parte ricorrente il giudicedel merito non avrebbe esaminato il fatto della illeggibilità dovuta aderrore informatico nel documento informatico allegato alla cartella dipagamento.I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quantocostituiscono sfaccettature di una medesima censura.Gli stessi sono infondati.In realtà, il profilo relativo alla invalidità della notificazione peresser stata la cartella inserita nella busta elettronica in un formato di filedanneggiato – quindi non consultabile da parte del destinatario – risultaesser stato esaminato sia dalla sentenza della CTP (che ha ritenuto che“troppe sono state le manifestazioni di avvenuta conoscenza e diconsapevole accettazione della cartella, perché sia adesso ammissibilepiù di un passo indietro..) sia dalla sentenza della CTR che da un latoritiene già in primo grado correttamente stabilito che “… la notifica eraCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026avvenuta ritualmente all'indirizzo PEC della società destinataria e cheeventuali vizi dovevano ritenersi sanati per raggiungimento dello scopoperseguito dall'atto impugnato, desumibile dalla piena conoscenza delcontenuto della cartella di pagamento, dalle richieste di eserciziodell'autotutela per la riduzione della pretesa tributaria ed alla tempestivaproposizione a distanza di rateizzazione con spontaneo pagamento dialcune rate”. Specificamente poi la sentenza di appello afferma conchiarezza che “la corretta notificazione della cartella o, comunque, lasanatoria della notificazione (eventualmente nulla, ma certamente noninesistente) preclude l'impugnazione in questa sede del ruolo o dieccepire i vizi che avrebbero asseritamente colpito tale provvedimentoa carattere antecedente e/o presupposto.Da quanto sopra si evince quindi come il profilo relativoall'invalidità della cartella poiché oggetto di vizi di natura informaticanella sua trasmissione sia stato oggetto di disamina e di pronuncia daparte del giudice di merito.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7della L. n. 212 del 2000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; esso lamenta la violazione e falsa applicazione oltre che viziodi motivazione della cartella di pagamento in ordine all'addebito diinteressi.Il motivo è inammissibile.Invero, la costruzione della censura ruota intorno al vizio dimotivazione di altro atto, l'estratto di ruolo, che è oggetto delladoglianza in concreto, tanto che se ne trascrive il contenuto a pagina 30del ricorso per Cassazione; tale atto peraltro – evocato nei gradi dimerito - risulta essere atto non impugnabile, il cui contenuto quindi, inogni caso, non può essere sottoposto a critica di fronte al giudicetributario (in termini Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Con riguardo poi al profilo del motivo che investe gli interessi,lamentando l’illegittimità quanto ad essi della cartella, lo stesso da unlato risulta in primo luogo inammissibile poiché difettoso quanto aspecificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente né trascritto inricorso né prodotto a questa Corte la cartella della quale lamenta il viziomotivazionale in punto interessi (Cass. n. 28802/2025, in motivazione);in ogni caso, la doglianza risulta priva di fondamento alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass, Sez.Un. n. 22281/2022) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito diimposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso ilsemplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importoper gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligodi motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo attoriguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligodi motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può ancheessere implicitamente desunta dall'individuazione specifica dellatipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero deltipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. E nellafattispecie, dalla trascrizione in ricorso per cassazione del ricorso inprimo grado della contribuente, si evince come la parte abbia propriointeso contestare la mancata esposizione delle somme capitale, delcriterio per il computo e della percentuale degli interessi, tutti profiliinerenti alle modalità di calcolo.Di qui il rigetto del ridetto profilo della censura in esame.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente lapronuncia di merito sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazionedella norma intesa disporre l'esimente della causa di forza maggiorenell'individuazione dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore.Il motivo – che nel contenuto censorio per vero riporta,correttamente, la doglianza come riferita alla violazione dell’art. 6 del d.Lgs. n. 471 del 1997 – può esaminarsi congiuntamente con il successivoquinto motivo di ricorso che deduce l'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la società ricorrentela sentenza di appello avrebbe omesso l'esame della comunicazione daparte degli istituti di credito dell'impossibilità di concedere ulteriori lineedi finanziamento.Invero, le censure sono strettamente connesse tra di loro sia sottoil profilo logico, sia sotto il profilo giuridico; le stesse si rivelano prive difondamento.Con riguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore,come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,l'art. 5 d. Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principiosancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non èsufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendorichiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersirimproverare di aver tenuto un comportamento, se nonnecessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunquesufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra ladimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla provadella sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distintaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agenteè incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza deipresupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza» (Cass. n. 2139/2020).Nel caso di specie, la CTR, si è conformata al superiore principiodi diritto, dal momento che gli elementi addotti a sostegno della pretesanon colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni allenormali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibilied evitabili con un’accorta gestione aziendale, dal momento che la crisidi liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento dipubbliche amministrazioni debitrici, è circostanza peraltro prevedibile;sicché non può sostenersi che – in forza della deduzione e prova di taleinadempimento - sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5del d. Lgs. n. 472 del 1997.Ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema disanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva,la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e vaquindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoriadel soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito dellacoscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la qualeha escluso che il reiterato inadempimento delle pubblicheamministrazioni integrasse detto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024).È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di unasituazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forzamaggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art.6, comma 5, del d. Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria lasussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormalied estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato aldovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'eventoanormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n.39548/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimential diritto unionale). Applicando i suddetti principi al caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramenteesclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito dellastessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR(“comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrottoil flusso dei pagamenti” – pag. 4 della sentenza impugnata, terzocapoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per unoperatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024), che peraltronon hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento deglistipendi e neppure al “riversamento di somme a beneficio di terzi”(ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso).In conclusione, il ricorso va rigettato.Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,stante la mancata formale costituzione in giudizio delle parti intimate.Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella diComposta da: pagamento – crisi diliquidità - sanzioniTania Hmeljak - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere relatore - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26888/2020 R.G. proposto daR.[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC:[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL])e contro[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato (con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL])- resistenti -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Molise n. 14/01/20 depositata in data 08/01/2020, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva una cartella di pagamento per euro228.265,97 per omesso versamento IVA 2011, oltre al mancatopagamento di IRES, IVA e IRAP 2012, sanzioni e interessi.La cartella in oggetto era oggetto di rateizzazione a seguito diistanza del 10 maggio 2017; erano eseguiti pagamenti parziali in data15 giugno 2017 e 9 agosto 2017; quindi – successivamente, come silegge nella sentenza impugnata – la società proponeva ricorso alla CTPdi Campobasso.Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso, dichiarandonon dovute le sanzioni da ritardato pagamento alla luce della crisi diliquidità che aveva colpito la [OSCURATO:SOCIETA]. imputabile in prevalenza alritardato pagamento del dovuto in suo favore da parte della RegioneCalabria. Appellava l’Ufficio.Con la sentenza ora gravata da ricorso per cassazione la CTR haaccolto l’appello e riformato quindi la decisione di primo grado.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato acinque motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026L’Agenzia delle Entrate e il Riscossore hanno unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza.Ragioni della decisioneIl primo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; parte ricorrentelamenta l'extra-petizione della sentenza impugnata in relazione almotivo di inesistenza giuridica della notificazione, qualificato nei terminidella allegazione del documento informatico contenente la cartella dipagamento nel formato .pdf invece che nei termini, dedotti come motivodalla società contribuente, della illeggibilità dovuta ad errori informaticodel documento informatico allegato alla cartella di pagamento.Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la parte ricorrente il giudicedel merito non avrebbe esaminato il fatto della illeggibilità dovuta aderrore informatico nel documento informatico allegato alla cartella dipagamento.I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in quantocostituiscono sfaccettature di una medesima censura.Gli stessi sono infondati.In realtà, il profilo relativo alla invalidità della notificazione peresser stata la cartella inserita nella busta elettronica in un formato di filedanneggiato – quindi non consultabile da parte del destinatario – risultaesser stato esaminato sia dalla sentenza della CTP (che ha ritenuto che“troppe sono state le manifestazioni di avvenuta conoscenza e diconsapevole accettazione della cartella, perché sia adesso ammissibilepiù di un passo indietro..) sia dalla sentenza della CTR che da un latoritiene già in primo grado correttamente stabilito che “… la notifica eraCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026avvenuta ritualmente all'indirizzo PEC della società destinataria e cheeventuali vizi dovevano ritenersi sanati per raggiungimento dello scopoperseguito dall'atto impugnato, desumibile dalla piena conoscenza delcontenuto della cartella di pagamento, dalle richieste di eserciziodell'autotutela per la riduzione della pretesa tributaria ed alla tempestivaproposizione a distanza di rateizzazione con spontaneo pagamento dialcune rate”. Specificamente poi la sentenza di appello afferma conchiarezza che “la corretta notificazione della cartella o, comunque, lasanatoria della notificazione (eventualmente nulla, ma certamente noninesistente) preclude l'impugnazione in questa sede del ruolo o dieccepire i vizi che avrebbero asseritamente colpito tale provvedimentoa carattere antecedente e/o presupposto.Da quanto sopra si evince quindi come il profilo relativoall'invalidità della cartella poiché oggetto di vizi di natura informaticanella sua trasmissione sia stato oggetto di disamina e di pronuncia daparte del giudice di merito.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7della L. n. 212 del 2000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.; esso lamenta la violazione e falsa applicazione oltre che viziodi motivazione della cartella di pagamento in ordine all'addebito diinteressi.Il motivo è inammissibile.Invero, la costruzione della censura ruota intorno al vizio dimotivazione di altro atto, l'estratto di ruolo, che è oggetto delladoglianza in concreto, tanto che se ne trascrive il contenuto a pagina 30del ricorso per Cassazione; tale atto peraltro – evocato nei gradi dimerito - risulta essere atto non impugnabile, il cui contenuto quindi, inogni caso, non può essere sottoposto a critica di fronte al giudicetributario (in termini Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Con riguardo poi al profilo del motivo che investe gli interessi,lamentando l’illegittimità quanto ad essi della cartella, lo stesso da unlato risulta in primo luogo inammissibile poiché difettoso quanto aspecificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente né trascritto inricorso né prodotto a questa Corte la cartella della quale lamenta il viziomotivazionale in punto interessi (Cass. n. 28802/2025, in motivazione);in ogni caso, la doglianza risulta priva di fondamento alla luce dellagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass, Sez.Un. n. 22281/2022) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozionedi un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito diimposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso ilsemplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importoper gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligodi motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo attoriguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligodi motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto,la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può ancheessere implicitamente desunta dall'individuazione specifica dellatipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero deltipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gliaccessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione deisingoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. E nellafattispecie, dalla trascrizione in ricorso per cassazione del ricorso inprimo grado della contribuente, si evince come la parte abbia propriointeso contestare la mancata esposizione delle somme capitale, delcriterio per il computo e della percentuale degli interessi, tutti profiliinerenti alle modalità di calcolo.Di qui il rigetto del ridetto profilo della censura in esame.[OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212 del 2000, ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente lapronuncia di merito sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazionedella norma intesa disporre l'esimente della causa di forza maggiorenell'individuazione dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore.Il motivo – che nel contenuto censorio per vero riporta,correttamente, la doglianza come riferita alla violazione dell’art. 6 del d.Lgs. n. 471 del 1997 – può esaminarsi congiuntamente con il successivoquinto motivo di ricorso che deduce l'omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; secondo la società ricorrentela sentenza di appello avrebbe omesso l'esame della comunicazione daparte degli istituti di credito dell'impossibilità di concedere ulteriori lineedi finanziamento.Invero, le censure sono strettamente connesse tra di loro sia sottoil profilo logico, sia sotto il profilo giuridico; le stesse si rivelano prive difondamento.Con riguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore,come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,l'art. 5 d. Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principiosancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non èsufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendorichiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersirimproverare di aver tenuto un comportamento, se nonnecessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunquesufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra ladimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla provadella sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distintaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agenteè incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza deipresupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normalediligenza» (Cass. n. 2139/2020).Nel caso di specie, la CTR, si è conformata al superiore principiodi diritto, dal momento che gli elementi addotti a sostegno della pretesanon colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni allenormali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibilied evitabili con un’accorta gestione aziendale, dal momento che la crisidi liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento dipubbliche amministrazioni debitrici, è circostanza peraltro prevedibile;sicché non può sostenersi che – in forza della deduzione e prova di taleinadempimento - sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5del d. Lgs. n. 472 del 1997.Ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema disanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva,la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e vaquindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoriadel soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito dellacoscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la qualeha escluso che il reiterato inadempimento delle pubblicheamministrazioni integrasse detto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024).È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di unasituazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forzamaggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art.6, comma 5, del d. Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria lasussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormalied estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato aldovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'eventoanormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 26888/2020Numero sezionale 8712/2025Numero di raccolta generale 7079/2026Data pubblicazione 24/03/2026incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n.39548/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimential diritto unionale). Applicando i suddetti principi al caso di specie,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramenteesclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito dellastessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR(“comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrottoil flusso dei pagamenti” – pag. 4 della sentenza impugnata, terzocapoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per unoperatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024), che peraltronon hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento deglistipendi e neppure al “riversamento di somme a beneficio di terzi”(ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso).In conclusione, il ricorso va rigettato.Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,stante la mancata formale costituzione in giudizio delle parti intimate. P.Q.Mrigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8P.Q.Mrigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8
Sentenza Cassazione n. 07079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris